Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Ampliamento del sistema d’informazione per i dati di laboratorio «ALIS» con i dati del controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso nonché delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d’uso e ridenominazione del sistema d’informazione in «Ares»; introduzione di una disposizione legale per la partecipazione dei Cantoni al finanziamento del sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni «Fleko» e nuova strutturazione dell’ordinanza.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di tre ordinanze agricole del Consiglio federale.
Questa revisione ha lo scopo di modificare due disposizioni dell’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell’11 aprile 2018 che attualmente rendono molto difficile la registrazione e la pubblicazione dei dati e quindi riducono i benefici della registrazione delle malattie tumorali.
Per prevenire ostacoli al commercio con l’UE, il diritto svizzero deve essere adeguato in modo puntuale al nuovo regolamento UE sui medicinali veterinari (regolamento UE 2019/6). Ciò richiede la revisione di vari atti legislativi relativi agli agenti terapeutici, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni dell’UE (28.01.2022). La revisione comprende adeguamenti relativi alla presentazione di domande di modifica (variazioni) per i medicamenti veterinari, le linee guida per la buona prassi di distribuzione e la farmacovigilanza. Inoltre, sono previste restrizioni all’uso di determinati antibiotici, saranno adeguati i termini di attesa e sarà allineato il periodo di conservazione di determinati documenti.
L’obiettivo della revisione è di garantire la disponibilità di dati rilevanti per la sicurezza di tutte le sostanze importanti in Svizzera. Ciò consentirà di valutare e, se necessario, di ridurre i rischi che essi comportano. L’obbligo di notifica esistente per le nuove sostanze deve essere adattato di conseguenza. Inoltre, i requisiti minimi per la lingua dell’etichettatura nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), nell’ordinanza sui biocidi (OPBioc; RS 813.12), nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), in alcuni allegati dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) e l’ordinanza sui concimi (OCon; RS 916.171) sono armonizzati con le disposizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) (perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio).
La Svizzera adegua le sue basi legali in materia di dispositivi medici agli sviluppi in corso nell’UE (nuova legislazione relativa ai dispositivi medici). Questo richiede una modificazione della legge sugli agenti terapeutici (LATer; SR 812.21) e della legge sulla ricerca umana (LRUm; SR 810.30). In base alle modifiche fatte alla legge, sarà elaborata una nuova ordinanza sui diagnostici in vitro e sarà adattata l'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici.
La presente modifica dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario mira in particolare a definire le misure amministrative da adottare nei confronti dei veterinari e dei detentori in caso di uso di antibiotici superiore alla media. Inoltre si intende adeguare in modo puntuale altre disposizioni sulla base di esigenze pratiche (agevolazioni per l’importazione di medicamenti veterinari, precisazione delle definizioni, cambiamento di destinazione, obbligo di registro per i medicamenti per le api ecc.). Le modifiche dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria includono precisazioni, correzioni di traduzione e integrazioni di natura tecnica.
Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono un test Covid-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test Covid-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test Covid-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Alla luce di questa situazione e del suo aggravarsi si crea una nuova disposizione in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test Covid-19, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Se le persone interessate non adempiono a tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono disporre che queste persone siano sottoposte a un test Covid-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con mezzi più lievi. Il test Covid-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se eseguendolo si può mettere in pericolo la salute della persona interessata.
In seguito alle esperienze vissute durante la pandemia di COVID-19, verrà introdotto l’obbligo di costituire scorte di etanolo sulla base della legge federale sull’approvvigionamento del Paese, per un totale di 10 000 tonnellate. Lo stoccaggio è limitato a due concentrazioni adatte a quasi tutti gli scopi. Sottostanno all’obbligo di costituire scorte tutte le aziende che importano, producono o trasformano etanolo denaturato o non denaturato o lo immettono per la prima volta in commercio sul territorio svizzero. L’obbligo non riguarda l’etanolo utilizzato come carburante (noto anche come bioetanolo) o per la fabbricazione di carburanti.
Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo). Alcune disposizioni dell’ordinanza derogano alla legge sull’asilo vigente. Sulla base della situazione epidemiologica, l’ordinanza è già stata prorogata a più riprese ed è tuttora valida fino al 30 giugno 2021. Per il momento non è ancora possibile prevedere per quanto tempo dovranno essere mantenute le misure adottate dal Consiglio federale e dall’UFSP per combattere il coronavirus. Idem per le misure riguardanti il settore dell’asilo. Occorre pertanto prorogare ulteriormente la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021.
Il 19 giugno 2020 il Parlamento ha adottato il progetto di modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI). In vista della sua entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2020, sono necessarie numerose modifiche a livello di ordinanza. Queste riguardano in particolare i seguenti ambiti tematici: ottimizzazione dell'integrazione, provvedimenti sanitari, centro di competenza per i medicamenti, tariffazione e controllo delle fatture, sistema delle rendite, gestione dei casi, procedure e perizie, ordini di priorità in riferimento all'articolo 74 LAI e in riferimento all'articolo 101bis LAVS, convenzioni di collaborazione, indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e locali. Sono inoltre previste alcune modifiche non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, ad esempio concernenti le spese di amministrazione e il contributo per l'assistenza.
L'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie così come altre ordinanze devono essere modificate per integrare le disposizioni richieste dalla modifica della LAMal relativa all'ammissione dei fornitori di prestazioni (oggetto del Consiglio federale 18.047, approvato dal Parlamento il 19 giugno 2020). Tale attuazione consiste in tre sotto progetti volti a regolare le condizioni di ammissione, a istituire un registro e a definire i criteri e i principi metodologici per la fissazione del numero massimo di fornitori di prestazioni.
I Cantoni concedono agli assicurati che si trovano in condizioni economiche modeste una riduzione dei premi. A questo scopo la Confederazione versa ai Cantoni un sussidio. Negli ultimi anni, alcuni Cantoni hanno ridotto il loro contributo alla riduzione dei premi. Pertanto, la modifica prevede che i Cantoni siano tenuti ad aumentare il loro contributo alla riduzione dei premi con un importo minimo. Tale importo corrisponde a una quota dei costi lordi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati residenti in quel Cantone. Questa quota è graduata in base a quanto i premi gravano sul reddito degli assicurati residenti in questo Cantone. Cantoni con costi più elevati e dove l'onere dei premi per le economie domestiche è più gravoso dovrebbero pagare complessivamente di più rispetto ai Cantoni con costi più bassi.
Nell'ordinanza vengono integrate le prescrizioni per la macellazione di pesci e decapodi, poiché in Svizzera acquisiscono un'importanza crescente. Lo scopo è altresì emanare prescrizioni per lo stordimento con gas di polli e tacchini. Infine, vengono apportati diversi adattamenti alla luce delle nuove scoperte scientifiche. Questi riguardano, tra le altre cose, i parametri elettrici attuali per l'elettronarcosi, i sintomi principali per il controllo dell'efficacia dello stordimento, lo stralcio del passaggio di corrente per tutto il corpo come metodo di stordimento ammesso per i mammiferi e l'introduzione di un limite massimo di peso per il pollame per il quale è consentito lo stordimento con un colpo sulla testa.