Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
L’attuale legge sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 sarà adattata ai requisiti normativi attuali in materia di rumore, siti contaminati, tasse di incentivazione, finanziamento di corsi di istruzione e formazione sull’uso di prodotti fitosanitari, sistemi di informazione e documentazione e diritto penale.
La pianificazione del sottosuolo è una necessità dati i sempre maggiori conflitti d’uso che sopravvengono. Oggigiorno mancano le informazioni geologiche spaziali necessarie alla pianificazione del sottosuolo nonché ai fini della geologia nazionale. L’obiettivo di questa proposta è di creare la base giuridica adeguata per rendere disponibili in futuro i dati geologici per la pianificazione del sottosuolo.
La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha semplificato il disegno del Consiglio federale per ridurre la complessità delle misure proposte. Il progetto riprende gli elementi che avevano ottenuto l’ampio consenso delle organizzazioni sentite e dei Cantoni e stralcia invece le disposizioni contestate, che non sarebbero state in grado di raccogliere una maggioranza. La Commissione ha tenuto in particolar modo conto delle peculiarità cantonali in materia di pianificazione territoriale. Nel corso delle deliberazioni la Commissione ha introdotto anche elementi che integrano le principali richieste dell’iniziativa popolare federale «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)». La Commissione ritiene però che l’iniziativa non si esprima su aspetti importanti, ad esempio su come realizzare concretamente gli obiettivi di stabilizzazione, e ha pertanto deciso di elaborare un controprogetto indiretto che concretizzi anche i punti non esplicitati dall’iniziativa.
In der Motion wurde vorgeschlagen, den Klimaschutz in den Verfassungsartikel 22 «Schutz der Umwelt» aufzunehmen. Artikel 22 KV beinhaltet neben dem Umweltschutz auch den Schutz des Menschen und die Schönheit und Eigenart der Landschaft, der Ortsbilder und der Natur- und Kulturdenkmäler. Die Ergänzung dieses Artikels mit dem Thema Klimaschutz hätte einen langen und unübersichtlichen Artikel zur Folge. Während der Erarbeitung der Kantonsverfassung von 1988 hatte der Klimaschutz noch nicht dieselbe öffentliche Aufmerksamkeit wie heute, weshalb der Klimaschutz in der Kantonsverfassung auch nicht erwähnt wird. Aufgrund des Klimawandels und der Dringlichkeit, dieses Thema anzugehen, ist die Verankerung des Klimaschutzes in einem separaten Artikel in der Kantonsverfassung angezeigt. Der Regierungsrat hat deshalb einen neuen Artikel 22a «Klimaschutz» ausarbeiten lassen.
Die Landsgemeinde vom 2. Mai 2010 hat die Grundlagen für einen Energiefonds beschlossen und den Fonds mit 9 Millionen Franken aus den Steuerreserven dotiert. Die Anfangsdotation wurde entgegen dem Antrag von Regierungs- und Landrat von der Landsgemeinde von 6,5 auf 9 Millionen Franken erhöht. Bereits im Vorfeld des Landsgemeindebeschlusses wurde im Landrat über eine nachhaltige Finanzierung des Energiefonds diskutiert und entsprechende Anträge gestellt. Diese wurden damals mit der Begründung abgelehnt, dass zuerst einmal die vorgesehenen Finanzmittel sinnvoll eingesetzt werden sollen. Im Memorial von 2010 (S. 63 f.) wurde zur Zukunft des Energiefonds festgehalten, der Landrat habe ihm jährlich über die laufende Rechnung Beiträge zuzuscheiden. Sind die Fondsmittel aufgebraucht, habe die Landsgemeinde über eine Aufstockung zu befinden. In der Jahresrechnung des Kantons werden die Ausgaben des Energiefonds jährlich ausgewiesen. Über den Bestand des Energiefonds wird per Ende eines Jahres mit dem Jahresbericht zum Energiefonds Bericht erstattet. Daraus geht hervor, dass der Energiefonds, welcher ursprünglich mit 9 Millionen Franken und seither fast jedes Jahr vom Landrat mit zusätzlich 100'000 Franken dotiert wurde, bald ausgeschöpft sein wird. Über eine Neuregelung der Finanzierung muss deshalb bis im Jahre 2022 entschieden werden.
Die Energieplanung des Kanton Glarus legt die im Kanton angestrebten Entwicklungen des Energiesektors fest und definiert notwendige Massnahmen, um diese Ziele zu erreichen. In der kantonalen Energiegesetzgebung (EnG, Artikel 2) ist festgelegt, dass eine kantonale Energieplanung erstellt werden muss. Der Fokus der Energieplanung liegt auf erneuerbaren Energien und energiebedingten CO2-Emissionen. Im Jahr 2012 wurde das Energiekonzept 2012 des Kantons Glarus erstellt, welches auf den Zeitraum 2012 – 2020 fokussierte. Seit der Erarbeitung des Energiekonzeptes 2012 haben sich die Rahmenbedingungen verändert und die übergeordneten Ziele auf nationaler Ebene verschärft. Daraus ergibt sich auch Handlungsbedarf für die kantonale Energie- und Klimapolitik im Kanton Glarus. Die neue kantonale Energieplanung 2035 löst nun das Energiekonzept aus dem Jahr 2012 ab und berücksichtigt dabei die aktuellen Entwicklungen. Sie legt die Grundlage für die kantonale Energiepolitik der kommenden Jahre, definiert Ziele und legt einen Massnahmenkatalog fest.
Der Kanton Thurgau setzt die Biodiversitäts-Initiative und die Motion «Für einen Denkmalschutz mit Augenmass und besserer Koordination mit den rauplanerischen Zielen» mit einer Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes (TG NHG) um. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die geplanten Änderungen nun in die Vernehmlassung geschickt.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni parziali previste per l’ordinanza sull’energia (OEn) inclusa l’ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), l’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne), l’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn), l’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE), l’ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), l’ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE) e l’ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS).
Il 23 settembre 2020, il Parlamento ha approvato una revisione totale della legge sul CO2, che stabilisce gli obiettivi e le misure della politica climatica fino al 2030. La presente revisione totale dell’ordinanza sul CO2 concretizza le disposizioni di legge adottate dal Parlamento nel quadro dell’approvazione della revisione totale della legge sul CO2. L’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza sul CO2 è prevista il 1° gennaio 2022 contemporaneamente all’entrata in vigore delle modifiche di legge, fatto salvo la votazione del 13 giugno 2021 sul referendum. Data l’urgenza di questo progetto di revisione, non è possibile prolungare il termine minimo di tre mesi per rispondere previsto dalla legge. Per tale motivo non potranno essere prese in considerazione eventuali domande di proroga del termine di consultazione.
La legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua deve essere adeguata agli sviluppi attuali e deve stabilire il principio di una gestione dei pericoli naturali basata sui rischi. Con la modifica si vuole che la sicurezza, una premessa importante per il benessere del Paese, possa essere garantita e finanziata a lungo termine nonostante le condizioni quadro socioeconomiche e climatiche sempre più difficili.
L’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» intende rafforzare la protezione della varietà delle specie e assicurarne la conservazione a lungo termine, ma rafforzare al contempo la protezione del paesaggio e promuovere la cultura della costruzione. Il Consiglio federale condivide le richieste dell’iniziativa, ma le respinge giudicandole eccessive. Il Consiglio federale oppone pertanto all’iniziativa un controprogetto indiretto con cui intende garantire la creazione a livello nazionale di una superficie protetta sufficiente a favore della natura.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composi organici volatili (OCOV; RS 814.018), l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l'ordinanza sul traffico di rifiutti (OTRif; RS 814.610).