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Adeguamento di ordinanze in base alle nuove disposizioni legali e al fine dell'applicazione della politica agricola 2014-2017 (OPD, ordinanza DOP/IGP, ordinanza sull'agricoltura biologica, OIAgr e OSL).
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
Applicazione dell'art. 48 cpv. 2bis della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'art. 45a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) mediante una modifica delle seguenti ordinanze:
Occorre migliorare la protezione delle foreste contro gli organismi nocivi pericolosi ed agevolarne l'adattamento alle mutate condizioni climatiche. La legge federale sulle foreste deve quindi essere modificata in alcuni punti.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
La presente ordinanza del DEFR è nuova e si basa sull'articolo 14 capoverso 4 della legge sull'agricoltura (SR 910.1) nonché sull'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (SR 910.19), il cui articolo 9 capoverso 3 prevede che il Dipartimento possa definire contrassegni ufficiali per la designazione di prodotti di montagna e dell'alpe. L'ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe fissa le regole per il loro utilizzo.
Il pacchetto d'ordinanze contiene le disposizioni d'esecuzione concernenti la revisione della legge sull'agricoltura (RS 910.1) in relazione alla Politica agricola 2014-2017, che entreranno in vigore a partire dal 2014. L'elemento centrale del pacchetto è la nuova ordinanza sui pagamenti diretti.
In virtù dell'articolo 10a dell'ordinanza sugli effettivi massimi (RS 316.344), l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG ha la competenza di modificare l'allegato. La categoria ha formulato diverse proposte d'inserimento di nuovi sottoprodotti o di modifica di sottoprodotti già riportati nell'allegato. Inoltre, prima del 1° luglio 2011 l'UFAG ha concesso autorizzazioni eccezionali ad aziende che valorizzano sottoprodotti non menzionati nell'allegato dell'OEmax. È pertanto necessario completarlo.
La consultazione dello stato della storia dell'animale e dello stato BVD deve essere illimitata e gratuita per chiunque.
L'ordinanza sull'allevamento di animali disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e il versamento di contributi per misure zootecniche. Contiene altresì disposizioni concernenti l'importazione di animali vivi e l'immissione in commercio di animali da allevamento. Sulla scorta delle esperienze acquisite nell'ambito del riconoscimento e data la necessità di procedere a precisazioni e adeguamenti in relazione al versamento dei contributi e dell'importazione, vengono riviste tutte le disposizioni.
Le modifiche riguardano la ripresa delle prescrizioni esecutive dell'UE concernenti il vino biologico.
Le modifiche concernono principalmente delle attualizzazioni conformemente all'attuale legislazione bio dell'UE
Le organizzazioni estere riconosciute, con una posizione particolare, potranno rilasciare passaporti per equidi per animali svizzeri. Adeguamenti in seguito all'abolizione dell'obbligo di vaccinare gli animali contro la malattia della lingua blu. Introduzione del normale obbligo di notifica della fine dell'estivazione di animali della specie bovina, ossia abolizione della deroga applicata finora. Invio dell'elenco degli animali rilevante per i pagamenti diretti soltanto in versione elettronica. Adeguamenti di lieve entità riguardanti l'accesso ai dati della banca dati sul traffico di animali.