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Il 14 gennaio 2015 sono stati posti in consultazione l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI). Essi stabiliscono le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali sarà introdotto. Il presente progetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Australia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.
L'ordinanza sugli Svizzeri all'estero attua «Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero» (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst), che è stata accettata dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014. L'ordinanza unisce gli aspetti importanti per i cittadini svizzeri all'estero.
Dal mese di marzo del 2009 la Svizzera si impegna a rispettare lo standard internazionale nelle questioni fiscali. Il 15 ottobre 2013 ha firmato la Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. La sottoscrizione della Convenzione ribadisce l'impegno della Svizzera nella lotta a livello mondiale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta; in questo modo viene tutelata l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Convenzione multilaterale offre un quadro giuridico in materia di cooperazione fiscale tra gli Stati. Il suo sistema modulare prevede numerose forme di cooperazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio automatico di informazioni è previsto nelle opzioni della Convenzione. Questo tipo di assistenza richiede espressamente un accordo supplementare tra gli Stati interessati.
Nel mese di luglio del 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale relativo allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. Questo prevede che gli Stati si scambino automaticamente le informazioni concernenti conti finanziari che un contribuente di un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. La Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione di questo standard. L'avamprogetto contiene le basi di cui ai trattati internazionali e una legge federale con disposizioni di attuazione ed esecuzione.
La vigente legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est deve essere rinnovata. Entrata in vigore il 1° giugno 2007, la sua validità è limitata a dieci anni. Allo scadere di questi dieci anni la legge dovrà essere prolungata fino al 31 dicembre 2024.
Il 26 settembre 2014 il Parlamento ha approvato in votazione finale il recepimento dei nuovi regolamenti Dublino III ed Eurodac, la modifica del Codice frontiere Schengen (sviluppi dell'acquis Schengen/Dublino) e la nuova attuazione della direttiva 2001/40/CE nel settore dell'asilo, come anche i necessari adeguamenti della legge sugli stranieri (LStr) e della legge sull'asilo (LAsi). Alcune di queste modifiche di legge richiedono un'esecuzione a livello di ordinanza, ovvero alcuni temi devono essere integrati, per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, in diverse ordinanze riguardanti i settori dell'asilo e degli stranieri.
In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.
Per mantenere l'equivalenza con le disposizioni legali dell'UE, a cui la Svizzera si è impegnata nell'allegato veterinario dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, le attuali ordinanze nell'ambito importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali devono essere leggermente adeguate dal punto di vista materiale. Nel contempo, le ordinanze sono modificate nella struttura in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l'importazione e il transito e, per l'esportazione, in funzione della destinazione.
Il 15 gennaio 2014, il Consiglio federale ha adottato diverse misure di lotta agli abusi in materia di libera circolazione delle persone e d'immigrazione. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di porre in consultazione un pertinente avamprogetto di legge. Le proposte modifiche della LStr vertono sull'esclusione dall'aiuto sociale dei cittadini UE/AELS che soggiornano in Svizzera ai fini della ricerca di un impiego, da un lato, e sullo scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazione complementari, dall'altro. Vertono altresì sul rifiuto di rilasciare una regolamentazione dell'estinzione del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS con attività lucrativa e sull'accesso di queste persone alle prestazioni dell'aiuto sociale. Infine, l'articolo 18 OLCP, che disciplina il soggiorno dei cittadini UE/AELS in cerca di un impiego, subisce una modifica volta a precisare che per ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, queste persone devono disporre dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.
Il 21 marzo 2014 le camere federali hanno adottato la Legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero, LSSE; revisione totale della Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero del 9 ottobre 1987). In vista dell'entrata in vigore della nuova legge, prevista per il 2015, un'ordinanza di applicazione è in preparazione e verrà messa in consultazione presso le cerchie interessate.
L'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC), che fa parte dell'allegato veterinario, è lievemente adeguata dal punto di vista materiale in base al rispettivo nuovo atto legislativo UE. Nel contempo, l'OIAC deve essere rielaborata integralmente nel quadro delle nuove strutturazioni degli atti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. Se possibile, in tale ambito tutti gli aspetti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia devono essere disciplinati in un'ordinanza autonoma e non insieme ai requisiti fissati per l'importazione, il transito e l'esportazione a titolo professionale di animali e prodotti animali.
La Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013. L'ALC è un cosiddetto accordo «misto», pertanto la sua estensione non è automatica bensì ha richiesto pertinenti negoziati, risultati nel presente protocollo III. L'adozione del protocollo soggiace a referendum facoltativo e richiede adeguamenti di legge, pertanto occorre svolgere una pertinente procedura di consultazione.
L'avamprogetto in consultazione verte sul recepimento e la trasposizione dei nuovi regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac»). Con il nuovo regolamento Dublino III ci si propone di rendere più efficace il sistema Dublino e di migliorare la tutela giurisdizionale delle persone oggetto di una procedura Dublino. Le principali modifiche introdotte dal riveduto regolamento Eurodac concernono tra le altre cose la tra-smissione di dati complementari al sistema centrale. La pratica odierna che consiste nel bloccare i dati personali delle persone cui è stata concessa protezione o cui è stato rilasciato un permesso di dimora è sostituita mediante il contrassegno di tali dati. Infine, è inaugurata la funzione di esperto in dattilografia, chiamato a controllare le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac. Occorre inserire nella legge sugli stranieri (LStr) e nella legge sull'asilo (LAsi) le modifiche necessarie per l'attuazione dei due regolamenti.
All'inizio dell'estate 2010 si è tenuta a Kampala, Uganda, una conferenza volta ad esaminare possibili emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. La conferenza ha adottato due emendamenti in via consensuale: l'introduzione del crimine di aggressione nello Statuto e l'estensione della fattispecie esistente del crimine di guerra. Scopo del progetto è permettere la ratifica degli emendamenti dello Statuto di Roma da parte della Svizzera.
A causa di determinate situazioni a livello internazionale è necessaria una revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Viene introdotto un nuovo articolo concernente l'informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere. Inoltre non viene concessa nessuna assistenza amministrativa agli Stati che si sono adoperati attivamente per acquisire dati in modo illegale. Infine occorre procedere ad adeguamenti della legge a seguito dell'autorizzazione delle domande raggruppate come deciso dal Parlamento con l'emanazione della LAAF.
Il disegno di legge aumenterà la certezza giuridica nell'ambito del blocco e della restituzione di averi patrimoniali di persone politicamente esposte. In modo particolare, esso consentirà al Consiglio federale di bloccare in via cautelativa gli averi patrimoniali di persone politicamente esposte e del loro entourage. In futuro, eventuali ordinanze di blocco di averi non saranno più basate direttamente sulla Costituzione (art. 184 cpv. 3).
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.