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Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2020/2021. L'OCSE ha adattato i criteri che servono da base per determinare se le norme internazionali sono attuate in modo soddisfacente. L'attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri negli elenchi dei Paesi non cooperativi del G20/OCSE e dell'UE e sia oggetto di sanzioni. L'introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
Le ordinanze concretizzano le disposizioni di esecuzione della LSerFi e della LIsFi. L'OSerFi contiene prescrizioni per l'offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari. L'OIsFi disciplina le condizioni di autorizzazione e i requisiti in materia di organizzazione per gli istituti finanziari assoggettati a una vigilanza. L'OOV disciplina infine le condizioni di autorizzazione e l'attività degli organismi di vigilanza previsti dalla legge per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee.
La mozione 15.3557 chiede una proposta di modifica della Costituzione che introduca un referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale (integrazione dell'art. 140 della Costituzione federale)
La presente revisione dell'OBCR si prefigge di mettere in atto queste modifiche della legge sulle banche disposte dal Parlamento il 15 giugno 2018 in relazione alla nuova categoria di autorizzazione e della legge federale sul credito al consumo in relazione all'intermediazione di crediti partecipativi.
In seguito alla valutazione della Svizzera per il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) in 2016, delle misure legislative sono necessari per migliorare la conformità della legislazione svizzera con le norme del GAFI e rinforzare in questo modo l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Due decreti federali definiranno il secondo contributo della Svizzera a certi Stati membri dell'UE. Il primo decreto federale riguarda il credito quadro di coesione di un valore di 1046,9 milioni di franchi, che sarà gestito dalla DSC e dalla SECO. Il secondo decreto federale riguarda il credito quadro per la migrazione di un valore di 190 milioni di franchi, che sarà gestito dalla SEM.
Il diritto svizzero sui dispositivi medici deve essere adeguato in base al nuovo disciplinamento dell'UE (regolamenti sui dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro), entrato in vigore nel maggio 2017. Ciò implicherà, a livello legislativo, una modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e della legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (LRUm). Il progetto contiene inoltre degli adeguamenti ad hoc della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) volti ad armonizzare certi aspetti con il diritto europeo, includendo pertanto anche altre categorie di prodotti.
Il regolamento UE 2017/2226 istituisce un sistema elettronico di ingresso e uscita (EES) per il rilevamento dell'entrata e della partenza dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. L'introduzione di EES consente di abolire la timbratura manuale dei documenti di viaggio sostituendola con la registrazione elettronica delle entrate e delle partenze. Con ciò è data la possibilità agli Stati Schengen di automatizzare le operazioni di controllo di frontiera per tutti i viaggiatori mediante sistemi self-service e varchi automatici. Ciò richiede un documento di viaggio munito di un microchip con l'immagine del volto e le impronte digitali. Gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un programma nazionale di facilitazione (National Facilitation Programme, NFP).
L'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624 presuppone anche alcuni adeguamenti a livello esecutivo nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e nell'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). In parallelo sono poste in consultazione anche alcune modifiche di ordinanze nel settore della migrazione.
Il 26 luglio 2016 il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ha pubblicato il rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari sulla Svizzera. Il rapporto contiene diverse raccomandazioni relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni su domanda. L'avamprogetto prevede diverse misure necessarie all'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale.
Ratifica della convenzione multilaterale elaborata nel quadro del progetto BEPS, con la quale determinate convenzioni sulle doppie imposizioni (CDI) vengono modificate riprendendo disposizioni di CDI elaborate nel quadro del progetto BEPS (inclusi certi standard minimi del progetto BEPS).
Con quattro decreti di stanziamento si decidono i contributi della Confederazione a possibili Giochi olimpici e paraolimpici invernali in Svizzera. I decreti riguardano si ala candidatura sia l'eventuale fase di svolgimento del progetto «Sion 2026».
Il 13 ottobre 2017, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con Singapore e Hong Kong a partire dal 2018/2019. L'attuazione dello SAI con i centri finanziari Singapore e Hong Kong necessita attualmente una base legale autonoma sotto forma di accordi bilaterali specifici. Questi accordi dovranno entrare in vigore nello stesso momento dello SAI con i prossimi Stati partner conformemente all'accordo SAI, ossia nel 2018/2019. Visto che la procedura d'approvazione del Parlamento non sarà ancora conclusa il 1°gennaio 2018, gli accordi con Singapore e Hong Kong saranno applicati provvisoriamente da tale data.
Im kantonalen Recht sollen die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass sich die stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer an den Ständeratswahlen – sowohl im Sinne des aktiven als auch des passiven Wahlrechts – beteiligen können. Damit nimmt der Regierungsrat ein Anliegen der Auslandschweizer-Organisation (ASO) auf. Dazu sind eine Anpassung der Verfassung des Kantons Aargau sowie eine Ergänzung des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vorzunehmen.
L'accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti prevede una collaborazione bilaterale più intensa per quanto riguarda prevenzione, indagini e scoperta in materia di infrazioni doganali. Visti i legami economici e l'elevato volume degli scambi di merci, simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei due Paesi contraenti. Tra l'altro, la conclusione dell'accordo rappresenta per gli Stati Uniti una condizione per avviare futuri negoziati relativi a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (tuttavia senza alcuna garanzia). Un accordo di questo genere semplificherebbe il trattamento doganale all'importazione di merci dagli Stati Uniti ed è dunque nell'interesse della Svizzera.
Con la revisione vengono introdotte nell'OTTP le disposizioni relative a un sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade («Servizio europeo di telepedaggio», SET). Ciò permette di semplificare la riscossione della tassa per i veicoli esteri. Con la revisione si intende inoltre stralciare alcune disposizioni dell'OTTP che non sono mai state applicate e uniformare determinati processi al fine di applicare le necessarie modifiche.
Tale modifica consente di implementare due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III. Si tratta di un indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio) non basato sul rischio e di nuove norme in materia di ripartizione dei rischi.
La legge sulle attività informative (LAIn) è stata approvata dal Parlamento nel settembre 2015 e in votazione popolare (referendum) nel settembre 2016. La messa in vigore della LAIn comporta una revisione totale del disciplinamento a livello di ordinanza. A tal fine sono previste tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulle attività informative (OAIn), l'ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) e l'ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn). La procedura di consultazione ha per oggetto l'OAIn e l'OSIM-SIC.
Il 1° dicembre 2016, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire di 2018/2019. In seguito a nuovi sviluppi al livello internazionale questa lista deve essere completata con stati e territori supplementari. Al termine delle due procedure di consultazione separate, è previsto di fondere i due progetti, cosicché il Consiglio federale dovrebbero adottare un unico messaggio nel corso del 2017.
Con la modifica dell'OInFi s'intende in primo luogo adeguare le disposizioni in materia di scambio di garanzie vigenti in Svizzera alla normativa che nel frattempo è stata fissata nell'UE.
Attuazione dei requisiti minimi del Comitato di Basilea per assicurare un finanziamento stabile nel lungo periodo (coefficiente di finanziamento, net stable funding ratio, NSFR). La NSFR deve assicurare che le banche finanzino almeno parzialmente i loro investimenti mediante dei fondi (stabili) garantiti a lungo termine.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Argentina, il Brasile, l'India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele, la Nuova Zelanda, Andorra, le Isole Faroe, la Groenlandia, Monaco, San Marino, le Barbados, le Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seicelle, le Isole Turks e Caicos e l'Uruguay previsto per il 2018 con un primo scambio di informazioni nel 2019.
Le esperienze con l'attuale Agenzia europea per le frontiere esterne Frontex hanno confermato la necessità di un maggiore sostegno agli Stati Schengen, in particolare per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di rafforzare tutto lo spazio Schengen. Il regolamento disciplina quindi la realizzazione di un sistema europeo di protezione delle frontiere ampliato e rafforzato. Il nuovo sistema sarà costituito da un'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità di ogni singolo Stato Schengen competenti per la gestione dei confini.
Secondo il diritto vigente, in linea di principio il finanziamento all'interno di un gruppo è soggetto all'imposta preventiva. Questa situazione rappresenta uno svantaggio rispetto alla prassi internazionale e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Si traduce inoltre nel trasferimento all'estero delle attività di finanziamento del gruppo (compresi la creazione di valore aggiunto, di posti di lavoro ecc.). Alla luce di quanto esposto l'Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev) introdotta nel 2010, al fine di rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Una società estera emittente dovrebbe poter trasferire fondi ad una società del gruppo domiciliata in Svizzera al massimo fino a concorrenza dell'ammontare del suo capitale proprio senza che ciò metta in discussione la qualifica dell'articolo 14a capoverso 1 OIPrev.
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive (cosiddetta Convenzione di Macolin) ha lo scopo di prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra le autorità competenti come pure con le associazioni sportive e con gli organizzatori di scommesse sportive.