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Im kantonalen Recht sollen die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass sich die stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer an den Ständeratswahlen – sowohl im Sinne des aktiven als auch des passiven Wahlrechts – beteiligen können. Damit nimmt der Regierungsrat ein Anliegen der Auslandschweizer-Organisation (ASO) auf. Dazu sind eine Anpassung der Verfassung des Kantons Aargau sowie eine Ergänzung des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vorzunehmen.
Con la revisione vengono introdotte nell'OTTP le disposizioni relative a un sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade («Servizio europeo di telepedaggio», SET). Ciò permette di semplificare la riscossione della tassa per i veicoli esteri. Con la revisione si intende inoltre stralciare alcune disposizioni dell'OTTP che non sono mai state applicate e uniformare determinati processi al fine di applicare le necessarie modifiche.
Tale modifica consente di implementare due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III. Si tratta di un indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio) non basato sul rischio e di nuove norme in materia di ripartizione dei rischi.
La legge sulle attività informative (LAIn) è stata approvata dal Parlamento nel settembre 2015 e in votazione popolare (referendum) nel settembre 2016. La messa in vigore della LAIn comporta una revisione totale del disciplinamento a livello di ordinanza. A tal fine sono previste tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulle attività informative (OAIn), l'ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) e l'ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn). La procedura di consultazione ha per oggetto l'OAIn e l'OSIM-SIC.
Il 1° dicembre 2016, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un'altra serie di Stati e territori a partire di 2018/2019. In seguito a nuovi sviluppi al livello internazionale questa lista deve essere completata con stati e territori supplementari. Al termine delle due procedure di consultazione separate, è previsto di fondere i due progetti, cosicché il Consiglio federale dovrebbero adottare un unico messaggio nel corso del 2017.
Con la modifica dell'OInFi s'intende in primo luogo adeguare le disposizioni in materia di scambio di garanzie vigenti in Svizzera alla normativa che nel frattempo è stata fissata nell'UE.
Attuazione dei requisiti minimi del Comitato di Basilea per assicurare un finanziamento stabile nel lungo periodo (coefficiente di finanziamento, net stable funding ratio, NSFR). La NSFR deve assicurare che le banche finanzino almeno parzialmente i loro investimenti mediante dei fondi (stabili) garantiti a lungo termine.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'Argentina, il Brasile, l'India, il Messico, il Sudafrica, il Cile, Israele, la Nuova Zelanda, Andorra, le Isole Faroe, la Groenlandia, Monaco, San Marino, le Barbados, le Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman, Maurizio, le Seicelle, le Isole Turks e Caicos e l'Uruguay previsto per il 2018 con un primo scambio di informazioni nel 2019.
Le esperienze con l'attuale Agenzia europea per le frontiere esterne Frontex hanno confermato la necessità di un maggiore sostegno agli Stati Schengen, in particolare per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di rafforzare tutto lo spazio Schengen. Il regolamento disciplina quindi la realizzazione di un sistema europeo di protezione delle frontiere ampliato e rafforzato. Il nuovo sistema sarà costituito da un'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità di ogni singolo Stato Schengen competenti per la gestione dei confini.
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive (cosiddetta Convenzione di Macolin) ha lo scopo di prevenire, indagare, punire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive nonché di migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello nazionale e internazionale tra le autorità competenti come pure con le associazioni sportive e con gli organizzatori di scommesse sportive.
Secondo il diritto vigente, in linea di principio il finanziamento all'interno di un gruppo è soggetto all'imposta preventiva. Questa situazione rappresenta uno svantaggio rispetto alla prassi internazionale e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Si traduce inoltre nel trasferimento all'estero delle attività di finanziamento del gruppo (compresi la creazione di valore aggiunto, di posti di lavoro ecc.). Alla luce di quanto esposto l'Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev) introdotta nel 2010, al fine di rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Una società estera emittente dovrebbe poter trasferire fondi ad una società del gruppo domiciliata in Svizzera al massimo fino a concorrenza dell'ammontare del suo capitale proprio senza che ciò metta in discussione la qualifica dell'articolo 14a capoverso 1 OIPrev.
Vengono create le basi legali per il sistema informatico OITE e per il collegamento del sistema di elaborazione dei dati delle Dogane (e-dec) al sistema informatico dell'UE (TRACES) e al sistema informatico dell'USAV (sistema informatico OITE), al fine di garantire i necessari controlli sistematici all'importazione di animali e prodotti animali secondo l'Accordo veterinario. Vengono inoltre emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche (Mozione Freysinger 11.3635).
La modifica permette l'attuazione di due due aggiunte al dispositivo normativo internazionale Basilea III. Si tratta del nuovo approccio standard per il calcolo di equivalenti di credito per derivati (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk, SA-CCR) nonché di nuove regole riguardanti la copertura con fondi propri di quote di fondi detenute nel portafoglio bancario.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato le basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni, tra cui la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Diverse disposizioni della LSAI autorizzano il Consiglio federale a disciplinare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. L'OSAIn contiene le relative disposizioni di esecuzione e altre disposizioni necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni.
Con l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), la Svizzera introduce lo scambio spontaneo di informazioni fiscali. La Convenzione sull'assistenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni deve essere introdotta nella vigente OAAF, la cui revisione è oggetto della presente procedura di consultazione.
L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera richiede la creazione delle basi giuridiche necessarie. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi d'imprese multinazionali sono le basi giuridiche nazionali di questa forma di scambio.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
La revisione proposta si è resa necessaria a seguito dei mutamenti nella prassi in materia di concessione di crediti multilaterali, occorsi dall'inizio della crisi finanziaria globale, e della situazione dei debiti pubblici nella zona euro. L'obiettivo è che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale.
Scopo della modifica di legge è creare un nuovo regolamento che disciplina le priorità per lo sfruttamento della rete di trasporto transfrontaliera. Questo regolamento è risultato necessario dopo che nel 2014 per la prima volta le aziende di approvvigionamento energetico e le centrali elettriche hanno chiesto la priorità delle forniture a consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Finora in caso di congestione nella rete di trasporto transfrontaliera la priorità era concessa solo alle forniture fondate sui cosiddetti contratti a lungo termine. Concedendo ogni priorità in modo incondizionato, conformemente alla legge in vigore, potrebbero tuttavia verificarsi sovraccarichi della rete tali da compromettere la stabilità del sistema e di conseguenza la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. Occorre quindi sopprimere nella legge le priorità delle forniture ai consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
La prassi della Svizzera in relazione a dati rubati diviene meno restrittiva. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L'assistenza amministrativa continua a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.
L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali con Giurisdizioni partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Il Protocollo di modifica negoziato con l'UE comprende principalmente tre elementi: il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali dell'OCSE (standard globale), lo scambio di informazioni su richiesta conformemente allo standard dell'OCSE vigente (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE) e una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate che è stata ripresa dall'attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio.
La Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) è un nuovo istituto di credito che si prefigge di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in Asia mediante il finanziamento di progetti infrastrutturali e altri settori produttivi. Lo statuto è stato firmato a Pechino il 29 giugno 2015 e deve essere ratificato entro il 31 dicembre 2016. Vista l'importanza di questa adesione il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura di consultazione abbreviata.