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La Svizzera adegua le sue basi legali in materia di dispositivi medici agli sviluppi in corso nell’UE (nuova legislazione relativa ai dispositivi medici). Questo richiede una modificazione della legge sugli agenti terapeutici (LATer; SR 812.21) e della legge sulla ricerca umana (LRUm; SR 810.30). In base alle modifiche fatte alla legge, sarà elaborata una nuova ordinanza sui diagnostici in vitro e sarà adattata l'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici.
La ODiT attua, a livello di ordinanza, le nuove disposizioni legali per una migliore tutela dell'essere umano e dell'ambiente contenute nel controprogetto indiretto alla cosiddetta iniziativa per multinazionali responsabili.
Il progetto prevede che la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di notifica all’interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento, debba essere ridotta al 10 per cento. L’autorizzazione, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventivamente, sarà valida per cinque anziché per tre anni come previsto attualmente. Questa modifica determina una semplificazione amministrativa per le imprese e le autorità fiscali.
La legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite deve essere sottoposta a revisione al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza per la vecchiaia. Si tratta di iscrivere nella legge la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono un test Covid-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test Covid-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test Covid-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Alla luce di questa situazione e del suo aggravarsi si crea una nuova disposizione in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test Covid-19, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Se le persone interessate non adempiono a tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono disporre che queste persone siano sottoposte a un test Covid-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con mezzi più lievi. Il test Covid-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se eseguendolo si può mettere in pericolo la salute della persona interessata.
L'imposta sul tonnellaggio gode di un largo consenso a livello internazionale ed è ampiamente diffusa, in particolare nell'Unione europea. L'introduzione di questa imposta anche in Svizzera creerebbe condizioni paritarie in un contesto di competitività tra le imprese di navigazione marittima, che si contraddistinguono per l'elevata mobilità, nel settore del trasporto di merci e persone.
Il sistema di ingressi e uscite (EES) serve a registrare gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve. Serve inoltre a registrare i rifiuti d'entrata disposti alla frontiera esterna Schengen. L'attuazione delle basi legali europee riguardanti l'EES e dei pertinenti adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) richiede adeguamenti anche a livello esecutivo. Da un lato sarà erogata una nuova ordinanza EES (OSIU) che definirà principalmente i diritti delle autorità svizzere in materia di registrazione, trattamento e consultazione dei dati nell'EES come anche la procedura di consultazione e di accesso a questi dati. Dall'altro lato, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) e, in misura minima, l'ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), saranno modificate. Le modifiche della legge e delle ordinanze entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, prevista attualmente per il maggio 2022.
L'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi disciplina la prestazione dei servizi a breve termine da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è quello di mantenere il più ampio accesso possibile per i prestatori di servizi dopo la scadenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito. La conclusione di questo accordo fa parte della strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale in seguito al referendum del Regno Unito sull'uscita dall'Unione europea («Brexit»). L'accordo è stato firmato il 14 dicembre 2020. E' limitato a due anni. Le parti contraenti possono decidere di estenderla.
L'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (CEPA) dispone che soltanto l'olio di palma sostenibile possa beneficiare delle concessioni accordate al Paese asiatico. L'ordinanza attua la relativa disposizione del CEPA.
Nell'ambito della legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti, sono necessari adeguamenti a diverse ordinanze, in particolare all'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (RS 958.11), all'ordinanza sulle banche (RS 952.02), all'ordinanza sul riciclaggio di denaro (RS 955.01) e ad altre ordinanze d'esecuzione.
Le guardie svizzere pontificie prestano, nello Stato della Città del Vaticano, un servizio di polizia in favore di uno Stato straniero e sovrano. Durante il periodo di servizio in Vaticano, esse pagano una tassa di esenzione dall'obbligo militare. Il progetto intende introdurre una disposizione derogatoria nella legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, affinché tale tassa non sia più dovuta durante il periodo di servizio.
Fin dal 1937 esiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali. Questa convenzione, tuttora alla base di una prassi semplificata di riconoscimento reciproco di determinati titoli professionali, si è dimostrata sostanzialmente utile, ma a 80 anni dalla sua firma presenta oggi un'evidente necessità di modernizzazione. Il nuovo accordo consentirà in linea di principio di proseguire la prassi di riconoscimento reciproco già collaudata. Allo stesso tempo dovrà rispecchiare gli sviluppi intervenuti dal 1937 nei sistemi di formazione professionale dei due Paesi.
Con l'associazione a Schengen, nel 2008, si è radicalmente modificato il regime dei controlli sulle persone alle frontiere nazionali della Svizzera: mentre tali controlli non sono praticamente più ammessi alle frontiere interne, quelli alle frontiere esterne sono stati rafforzati. Il Consiglio federale ha varato un pertinente piano d'azione «Gestione integrata delle frontiere» dotato di diverse misure, la grande maggioranza delle quali sono già state attuate e sono ormai operative, mentre alcune richiedono una trasposizione legislativa. Questa trasposizione è oggetto del presente progetto. Il testo della LStrI è inoltre adeguato in via squisitamente formale (non materiale) alla terminologia del Codice frontiere Schengen (CFS).
Da qualche tempo gli specialisti chiedono inoltre che la disposizione penale accessoria della LStrI riguardante il traffico di migranti (art. 116 LStrI) venga maggiormente adeguata alle esigenze pratiche e che sia vagliato un innalzamento della pena massima. Il progetto attua peraltro la mozione 17.3857 Abate «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera».
Il diritto fiscale internazionale ha recentemente subito importanti cambiamenti. L'obiettivo della revisione totale della LCDI è di garantire le basi legali necessarie per l'attuazione futura delle convenzioni fiscali, adeguando gli articoli esistenti e integrando nuovi articoli nella legge. Ciò riguarda in particolare l'attuazione delle procedure amichevoli nel quadro delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Con la modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) si attua la mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate. Al tempo stesso si coglie l'occasione per apportare miglioramenti e aggiornamenti puntuali alla legge, in particolare nell'ambito dei divieti di importazione e degli obblighi di informazione di persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette.
La Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna sostituisce il vecchio accordo in materia di responsabilità del 1988. In termini di contenuto, i limiti di responsabilità sono stati adeguati al rincaro ed è stata introdotta la possibilità di rivederli in futuro con una procedura semplificata. Al fine di uniformare il regime di responsabilità, la Convenzione è ora aperta a tutti gli Stati. Il riferimento al vecchio regime di responsabilità nella legge federale sulla navigazione marittima deve essere sostituito da un riferimento alla nuova Convenzione. La Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna è integrata dal divieto di degassaggio delle cisterne. In futuro le imbarcazioni dovranno essere degassate in centri designati a tale scopo, per proteggere l'ambiente da sostanze nocive. Sono previste scadenze transitorie.
Per l'importazione di carne di animali sottoposti alla macellazione rituale (carni koscher e halal) sono previsti contigenti doganali a favore delle comunità ebraica e musulmana. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) intende introdurre l'obbligo di dichiarazione per la carne importata nel quadro di detti contingenti. A tal fine propone una modifica dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr). Il progetto attua l'iniziativa parlamentare 15.499 Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento, il cui obiettivo è risolvere problemi legati alla vendita di carne importata di animali sottoposti alla macellazione rituale.
Lo sviluppo sostenibile e la stabilità dell'ordine internazionale rientrano nell'interesse della Svizzera. Il rapporto esplicativo concernente la cooperazione internazionale 2021-2024 fissa il quadro strategico per l'aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e la promozione della pace e dei diritti umani. La cooperazione allo sviluppo dovrà concentrare maggiormente i suoi interventi in modo da accrescerne l'efficacia: per la cooperazione bilaterale allo sviluppo del DFAE è prevista una concentrazione geografica in quattro regioni prioritarie. Il DEFR continuerà a svolgere le sue attività nel campo della cooperazione economica allo sviluppo in un numero limitato di Paesi partner. Nel periodo 2021-2024 l'attenzione si focalizzerà sulla creazione di posti di lavoro in loco, sulla lotta contro i cambiamenti climatici e le cause della migrazione irregolare e forzata e sull'impegno a favore della pace e dello Stato di diritto. In futuro le opportunità offerte dal settore privato e dalla digitalizzazione dovranno essere sfruttate meglio e si dovranno intensificare gli interventi multilaterali. La cooperazione internazionale è per la prima volta sottoposta a una procedura di consultazione facoltativa allo scopo di avviare un ampio dibattito nazionale.
La nuova ordinanza precisa i ruoli e le competenze attribuiti alle autorità dei mercati finanziari in materia di regolamentazione e di standard-setting internazionale e regola la collaborazione tra il DFF a la FINMA al riguardo. Inoltre vengono concretizzati i principi ed il processo della regolamentazione ai sensi dell'art. 7 LFINMA.
L'adeguamento dell'ordinanza prevede semplificazioni per le piccole banche particolarmente liquide e ben capitalizzate, un aumento delle aliquote di rischio delle ipoteche per gli immobili d'abitazione da reddito ed esigenze relative ai fondi propri per le banche madri delle due grandi banche svizzere.
La garanzia dei depositi bancari deve essere adeguata agli sviluppi internazionali. A seconda dei risultati dei dibattiti parlamentari concernenti la LSF e la LIFin verranno aggiunte delle disposizioni in materia di insolvenza per le banche.
Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) verifica l'attuazione a livello nazionale della norma internazionale relativa allo scambio automatico di informazioni (SAI). In questo contesto, il Forum globale ha rivolto delle raccomandazioni alla Svizzera. Il progetto si prefigge di prendere le misure necessarie per attuare le raccomandazioni del Forum globale.
Con il suo progetto la Commissione propone di modificare la legge sull'asilo affinché le persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (statuto S) possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente (statuto F). Anche le persone bisognose di protezione devono attendere tre anni dalla concessione dello statuto per poter ricongiungersi con le loro famiglie. La modifica legislativa proposta dovrebbe permettere alle autorità federali di garantire la protezione provvisoria dei profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa, senza oberare il sistema svizzero in materia di asilo con innumerevoli procedure di asilo individuali.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2020/2021. L'OCSE ha adattato i criteri che servono da base per determinare se le norme internazionali sono attuate in modo soddisfacente. L'attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri negli elenchi dei Paesi non cooperativi del G20/OCSE e dell'UE e sia oggetto di sanzioni. L'introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.