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Proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, altre situazioni d'emergenza e conflitti armati: questo il compito della protezione della popolazione. Essa contribuisce inoltre a limitare e far fronte ai danni causati da questi eventi.
Il Concetto direttivo per l'esercito (CDEs) indica come e con quali strutture e mezzi l'esercito svizzero adempirà la sua missione nel prossimo decennio. Esso descrive le possibili forme di una modernizzazione dell'esercito, ma anche i limiti di una riforma globale. La legge militare ha lo scopo di concretizzare il CDEs.
Questa revisione parziale concerne l'armamento di militi svizzeri impiegati in un servizio di promozione della pace, la conclusione di trattati con altri Stati sulla cooperazione in materia di istruzione, sullo statuto dei militari svizzeri all'estero e sullo statuto dei militari stranieri in Svizzera.
Questo tipo di impiego deve permettere di coadiuvare le autorità civili quando i mezzi di cui dispongono non bastano.
Le quattro imprese appartenenti alla Confederazione devono poter essere trasformate in società anonime ad economia mista con uno statuto di diritto privato.
Il disegno prende in considerazione il lavoro educativo, introduce ulteriori importanti innovazini e ammoderna le indennità di perdita di guadagno.
Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari
Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Organizzazione dell'esercito
Esecuzione dell'art. 81 numero 2 del Codice penale militare