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Con l'associazione a Schengen, nel 2008, si è radicalmente modificato il regime dei controlli sulle persone alle frontiere nazionali della Svizzera: mentre tali controlli non sono praticamente più ammessi alle frontiere interne, quelli alle frontiere esterne sono stati rafforzati. Il Consiglio federale ha varato un pertinente piano d'azione «Gestione integrata delle frontiere» dotato di diverse misure, la grande maggioranza delle quali sono già state attuate e sono ormai operative, mentre alcune richiedono una trasposizione legislativa. Questa trasposizione è oggetto del presente progetto. Il testo della LStrI è inoltre adeguato in via squisitamente formale (non materiale) alla terminologia del Codice frontiere Schengen (CFS).
Da qualche tempo gli specialisti chiedono inoltre che la disposizione penale accessoria della LStrI riguardante il traffico di migranti (art. 116 LStrI) venga maggiormente adeguata alle esigenze pratiche e che sia vagliato un innalzamento della pena massima. Il progetto attua peraltro la mozione 17.3857 Abate «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera».
Il diritto fiscale internazionale ha recentemente subito importanti cambiamenti. L'obiettivo della revisione totale della LCDI è di garantire le basi legali necessarie per l'attuazione futura delle convenzioni fiscali, adeguando gli articoli esistenti e integrando nuovi articoli nella legge. Ciò riguarda in particolare l'attuazione delle procedure amichevoli nel quadro delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Con la modifica della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) si attua la mozione 15.3958 Barazzone Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate. Al tempo stesso si coglie l'occasione per apportare miglioramenti e aggiornamenti puntuali alla legge, in particolare nell'ambito dei divieti di importazione e degli obblighi di informazione di persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette.
La Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna sostituisce il vecchio accordo in materia di responsabilità del 1988. In termini di contenuto, i limiti di responsabilità sono stati adeguati al rincaro ed è stata introdotta la possibilità di rivederli in futuro con una procedura semplificata. Al fine di uniformare il regime di responsabilità, la Convenzione è ora aperta a tutti gli Stati. Il riferimento al vecchio regime di responsabilità nella legge federale sulla navigazione marittima deve essere sostituito da un riferimento alla nuova Convenzione. La Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna è integrata dal divieto di degassaggio delle cisterne. In futuro le imbarcazioni dovranno essere degassate in centri designati a tale scopo, per proteggere l'ambiente da sostanze nocive. Sono previste scadenze transitorie.
Per l'importazione di carne di animali sottoposti alla macellazione rituale (carni koscher e halal) sono previsti contigenti doganali a favore delle comunità ebraica e musulmana. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) intende introdurre l'obbligo di dichiarazione per la carne importata nel quadro di detti contingenti. A tal fine propone una modifica dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr). Il progetto attua l'iniziativa parlamentare 15.499 Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento, il cui obiettivo è risolvere problemi legati alla vendita di carne importata di animali sottoposti alla macellazione rituale.
Lo sviluppo sostenibile e la stabilità dell'ordine internazionale rientrano nell'interesse della Svizzera. Il rapporto esplicativo concernente la cooperazione internazionale 2021-2024 fissa il quadro strategico per l'aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e la promozione della pace e dei diritti umani. La cooperazione allo sviluppo dovrà concentrare maggiormente i suoi interventi in modo da accrescerne l'efficacia: per la cooperazione bilaterale allo sviluppo del DFAE è prevista una concentrazione geografica in quattro regioni prioritarie. Il DEFR continuerà a svolgere le sue attività nel campo della cooperazione economica allo sviluppo in un numero limitato di Paesi partner. Nel periodo 2021-2024 l'attenzione si focalizzerà sulla creazione di posti di lavoro in loco, sulla lotta contro i cambiamenti climatici e le cause della migrazione irregolare e forzata e sull'impegno a favore della pace e dello Stato di diritto. In futuro le opportunità offerte dal settore privato e dalla digitalizzazione dovranno essere sfruttate meglio e si dovranno intensificare gli interventi multilaterali. La cooperazione internazionale è per la prima volta sottoposta a una procedura di consultazione facoltativa allo scopo di avviare un ampio dibattito nazionale.
La nuova ordinanza precisa i ruoli e le competenze attribuiti alle autorità dei mercati finanziari in materia di regolamentazione e di standard-setting internazionale e regola la collaborazione tra il DFF a la FINMA al riguardo. Inoltre vengono concretizzati i principi ed il processo della regolamentazione ai sensi dell'art. 7 LFINMA.
L'adeguamento dell'ordinanza prevede semplificazioni per le piccole banche particolarmente liquide e ben capitalizzate, un aumento delle aliquote di rischio delle ipoteche per gli immobili d'abitazione da reddito ed esigenze relative ai fondi propri per le banche madri delle due grandi banche svizzere.
La garanzia dei depositi bancari deve essere adeguata agli sviluppi internazionali. A seconda dei risultati dei dibattiti parlamentari concernenti la LSF e la LIFin verranno aggiunte delle disposizioni in materia di insolvenza per le banche.
Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) verifica l'attuazione a livello nazionale della norma internazionale relativa allo scambio automatico di informazioni (SAI). In questo contesto, il Forum globale ha rivolto delle raccomandazioni alla Svizzera. Il progetto si prefigge di prendere le misure necessarie per attuare le raccomandazioni del Forum globale.
Con il suo progetto la Commissione propone di modificare la legge sull'asilo affinché le persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (statuto S) possano ricongiungersi con le loro famiglie secondo le stesse regole applicate alle persone ammesse provvisoriamente (statuto F). Anche le persone bisognose di protezione devono attendere tre anni dalla concessione dello statuto per poter ricongiungersi con le loro famiglie. La modifica legislativa proposta dovrebbe permettere alle autorità federali di garantire la protezione provvisoria dei profughi di guerra che nell'immediato non hanno prospettive di poter tornare a casa, senza oberare il sistema svizzero in materia di asilo con innumerevoli procedure di asilo individuali.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2020/2021. L'OCSE ha adattato i criteri che servono da base per determinare se le norme internazionali sono attuate in modo soddisfacente. L'attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri negli elenchi dei Paesi non cooperativi del G20/OCSE e dell'UE e sia oggetto di sanzioni. L'introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
Le ordinanze concretizzano le disposizioni di esecuzione della LSerFi e della LIsFi. L'OSerFi contiene prescrizioni per l'offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari. L'OIsFi disciplina le condizioni di autorizzazione e i requisiti in materia di organizzazione per gli istituti finanziari assoggettati a una vigilanza. L'OOV disciplina infine le condizioni di autorizzazione e l'attività degli organismi di vigilanza previsti dalla legge per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee.
La mozione 15.3557 chiede una proposta di modifica della Costituzione che introduca un referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale (integrazione dell'art. 140 della Costituzione federale)
In seguito alla valutazione della Svizzera per il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) in 2016, delle misure legislative sono necessari per migliorare la conformità della legislazione svizzera con le norme del GAFI e rinforzare in questo modo l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La presente revisione dell'OBCR si prefigge di mettere in atto queste modifiche della legge sulle banche disposte dal Parlamento il 15 giugno 2018 in relazione alla nuova categoria di autorizzazione e della legge federale sul credito al consumo in relazione all'intermediazione di crediti partecipativi.
Due decreti federali definiranno il secondo contributo della Svizzera a certi Stati membri dell'UE. Il primo decreto federale riguarda il credito quadro di coesione di un valore di 1046,9 milioni di franchi, che sarà gestito dalla DSC e dalla SECO. Il secondo decreto federale riguarda il credito quadro per la migrazione di un valore di 190 milioni di franchi, che sarà gestito dalla SEM.
Il diritto svizzero sui dispositivi medici deve essere adeguato in base al nuovo disciplinamento dell'UE (regolamenti sui dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro), entrato in vigore nel maggio 2017. Ciò implicherà, a livello legislativo, una modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e della legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (LRUm). Il progetto contiene inoltre degli adeguamenti ad hoc della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) volti ad armonizzare certi aspetti con il diritto europeo, includendo pertanto anche altre categorie di prodotti.
Il regolamento UE 2017/2226 istituisce un sistema elettronico di ingresso e uscita (EES) per il rilevamento dell'entrata e della partenza dei cittadini di Stati terzi che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. L'introduzione di EES consente di abolire la timbratura manuale dei documenti di viaggio sostituendola con la registrazione elettronica delle entrate e delle partenze. Con ciò è data la possibilità agli Stati Schengen di automatizzare le operazioni di controllo di frontiera per tutti i viaggiatori mediante sistemi self-service e varchi automatici. Ciò richiede un documento di viaggio munito di un microchip con l'immagine del volto e le impronte digitali. Gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un programma nazionale di facilitazione (National Facilitation Programme, NFP).
L'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624 presuppone anche alcuni adeguamenti a livello esecutivo nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e nell'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). In parallelo sono poste in consultazione anche alcune modifiche di ordinanze nel settore della migrazione.
Il 26 luglio 2016 il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ha pubblicato il rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari sulla Svizzera. Il rapporto contiene diverse raccomandazioni relative alla trasparenza delle persone giuridiche e allo scambio di informazioni su domanda. L'avamprogetto prevede diverse misure necessarie all'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale.
Ratifica della convenzione multilaterale elaborata nel quadro del progetto BEPS, con la quale determinate convenzioni sulle doppie imposizioni (CDI) vengono modificate riprendendo disposizioni di CDI elaborate nel quadro del progetto BEPS (inclusi certi standard minimi del progetto BEPS).
Con quattro decreti di stanziamento si decidono i contributi della Confederazione a possibili Giochi olimpici e paraolimpici invernali in Svizzera. I decreti riguardano si ala candidatura sia l'eventuale fase di svolgimento del progetto «Sion 2026».
Il 13 ottobre 2017, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con Singapore e Hong Kong a partire dal 2018/2019. L'attuazione dello SAI con i centri finanziari Singapore e Hong Kong necessita attualmente una base legale autonoma sotto forma di accordi bilaterali specifici. Questi accordi dovranno entrare in vigore nello stesso momento dello SAI con i prossimi Stati partner conformemente all'accordo SAI, ossia nel 2018/2019. Visto che la procedura d'approvazione del Parlamento non sarà ancora conclusa il 1°gennaio 2018, gli accordi con Singapore e Hong Kong saranno applicati provvisoriamente da tale data.
L'accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti prevede una collaborazione bilaterale più intensa per quanto riguarda prevenzione, indagini e scoperta in materia di infrazioni doganali. Visti i legami economici e l'elevato volume degli scambi di merci, simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei due Paesi contraenti. Tra l'altro, la conclusione dell'accordo rappresenta per gli Stati Uniti una condizione per avviare futuri negoziati relativi a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (tuttavia senza alcuna garanzia). Un accordo di questo genere semplificherebbe il trattamento doganale all'importazione di merci dagli Stati Uniti ed è dunque nell'interesse della Svizzera.