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L’ATT ha permesso alla Svizzera, tra le altre cose, di integrarsi nello spazio ferroviario europeo. Entrambe le parti hanno convenuto di rendere equivalenti i propri quadri giuridici. Per attuare il 4RP(TP) è necessario modificare la legge federale sulle ferrovie (Lferr), che è al centro del presente progetto, e diverse ordinanze.
Il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2023/2024. Con l’espansione della sua rete SAI, la Svizzera riafferma il suo impegno per la trasparenza fiscale internazionale. L’attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a creare un level playing field per la piazza finanziaria svizzera nel mondo. L’introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
Trasposizione dell'ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera emanata dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2021 alla Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi).
Le infrastrutture strategiche dell’economia energetica, segnatamente le centrali idroelettriche, le reti di trasporto dell’energia elettrica e le reti del gas, devono essere assoggettate alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE, cosiddetta Lex Koller). Poiché tali infrastrutture sono essenziali per il buon funzionamento della Svizzera, la loro vendita a persone all’estero dovrebbe essere esclusa per principio.
La SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) è la società finanziaria di sviluppo della Confederazione Svizzera. Le disposizioni sull’organizzatione della SIFEM, attualmente regolate a livello di ordinanza, devono essere adeguate alle esigenze della costituzione federale per quanto riguarda il principio di legalità e i principi di del governo d’impresa della Confederazione e devono essere sancite in una legge in senso formale.
IIl 19 marzo 2021, il Parlamento ha adottato diverse misure nell’ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro. In particolare queste misure sono specificate nelle presenti disposizioni di attuazione.
In relazione all’attuazione del rivisto regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea occorre adeguare l’ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). L’attuazione del summenzionato regolamento esige poche nuove disposizioni nell’OCOFE in merito alle regole d’impiego per i membri dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) che partecipano a distacchi a lungo termine per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, allo scambio di dati tra l’AFD e l’Agenzia nonché ai servizi di contatto per richiedere l’assistenza finanziaria delle autorità. L’OCOFE necessita tuttavia di una revisione completa: è stata dunque completamente adeguata, ristrutturata e rinominata (ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini).
In questo contesto occorre adeguare anche l’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). Le modifiche concernono in particolare il possibile impiego all’estero di personale svizzero della Confederazione o dei Cantoni nonché l’impiego in Svizzera di personale estero nell’ambito dei rimpatri. Indipendentemente da ciò, in base a una raccomandazione formulata dalla Commissione europea nel quadro dell’ultima valutazione Schengen della Svizzera, nell’OEAE occorre effettuare un adeguamento per quel che riguarda il contenuto della decisione di allontanamento.
Gli apparecchi di rilevazione TTPCP e l’infrastruttura stradale TTPCP devono essere sostituiti. La TTPCP sarà quindi tecnicamente modernizzata e allineata al servizio europeo di telepedaggio (SET). Gli adeguamenti richiedono una revisione della legge federale sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 19 dicembre 1997 e dell’ordinanza sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 6 marzo 2000.
Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce il Fondo BMVI per il periodo 2021–2027 che succede al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF Frontiere), a cui la Svizzera aveva aderito ufficialmente ad agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come il suo predecessore, anche il Fondo BMVI è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI intende contribuire allo sviluppo di una politica comune dei visti e ad una gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati Schengen, al fine di combattere la migrazione irregolare e agevolare gli ingressi regolari. Le risorse di questo Fondo consolidano e migliorano le capacità degli Stati Schengen in questi settori e rafforzano la collaborazione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; inoltre, permettono all’UE di reagire in modo veloce ed efficace alle situazioni critiche in materia di sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funzionamento del sistema Schengen.
L’ordinanza OCIFM deve essere completamente rivista in seguito all’adozione, il 25 settembre 2020, della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF, FF 2020 6895).
Il rapporto presenta un’analisi completa degli sviluppi nell’ambito della politica di sicurezza, delle minacce e dei pericoli e definisce gli obiettivi e le priorità per la politica di sicurezza dei prossimi anni.
Per prevenire ostacoli al commercio con l’UE, il diritto svizzero deve essere adeguato in modo puntuale al nuovo regolamento UE sui medicinali veterinari (regolamento UE 2019/6). Ciò richiede la revisione di vari atti legislativi relativi agli agenti terapeutici, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni dell’UE (28.01.2022). La revisione comprende adeguamenti relativi alla presentazione di domande di modifica (variazioni) per i medicamenti veterinari, le linee guida per la buona prassi di distribuzione e la farmacovigilanza. Inoltre, sono previste restrizioni all’uso di determinati antibiotici, saranno adeguati i termini di attesa e sarà allineato il periodo di conservazione di determinati documenti.
La Svizzera adegua le sue basi legali in materia di dispositivi medici agli sviluppi in corso nell’UE (nuova legislazione relativa ai dispositivi medici). Questo richiede una modificazione della legge sugli agenti terapeutici (LATer; SR 812.21) e della legge sulla ricerca umana (LRUm; SR 810.30). In base alle modifiche fatte alla legge, sarà elaborata una nuova ordinanza sui diagnostici in vitro e sarà adattata l'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici.
La ODiT attua, a livello di ordinanza, le nuove disposizioni legali per una migliore tutela dell'essere umano e dell'ambiente contenute nel controprogetto indiretto alla cosiddetta iniziativa per multinazionali responsabili.
Il progetto prevede che la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di notifica all’interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento, debba essere ridotta al 10 per cento. L’autorizzazione, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventivamente, sarà valida per cinque anziché per tre anni come previsto attualmente. Questa modifica determina una semplificazione amministrativa per le imprese e le autorità fiscali.
La legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite deve essere sottoposta a revisione al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza per la vecchiaia. Si tratta di iscrivere nella legge la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono un test Covid-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test Covid-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test Covid-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Alla luce di questa situazione e del suo aggravarsi si crea una nuova disposizione in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test Covid-19, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Se le persone interessate non adempiono a tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono disporre che queste persone siano sottoposte a un test Covid-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con mezzi più lievi. Il test Covid-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se eseguendolo si può mettere in pericolo la salute della persona interessata.
L'imposta sul tonnellaggio gode di un largo consenso a livello internazionale ed è ampiamente diffusa, in particolare nell'Unione europea. L'introduzione di questa imposta anche in Svizzera creerebbe condizioni paritarie in un contesto di competitività tra le imprese di navigazione marittima, che si contraddistinguono per l'elevata mobilità, nel settore del trasporto di merci e persone.
Il sistema di ingressi e uscite (EES) serve a registrare gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve. Serve inoltre a registrare i rifiuti d'entrata disposti alla frontiera esterna Schengen. L'attuazione delle basi legali europee riguardanti l'EES e dei pertinenti adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) richiede adeguamenti anche a livello esecutivo. Da un lato sarà erogata una nuova ordinanza EES (OSIU) che definirà principalmente i diritti delle autorità svizzere in materia di registrazione, trattamento e consultazione dei dati nell'EES come anche la procedura di consultazione e di accesso a questi dati. Dall'altro lato, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) e, in misura minima, l'ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), saranno modificate. Le modifiche della legge e delle ordinanze entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, prevista attualmente per il maggio 2022.
L'Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi disciplina la prestazione dei servizi a breve termine da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L'obiettivo è quello di mantenere il più ampio accesso possibile per i prestatori di servizi dopo la scadenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito. La conclusione di questo accordo fa parte della strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale in seguito al referendum del Regno Unito sull'uscita dall'Unione europea («Brexit»). L'accordo è stato firmato il 14 dicembre 2020. E' limitato a due anni. Le parti contraenti possono decidere di estenderla.
L'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (CEPA) dispone che soltanto l'olio di palma sostenibile possa beneficiare delle concessioni accordate al Paese asiatico. L'ordinanza attua la relativa disposizione del CEPA.
Nell'ambito della legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti, sono necessari adeguamenti a diverse ordinanze, in particolare all'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (RS 958.11), all'ordinanza sulle banche (RS 952.02), all'ordinanza sul riciclaggio di denaro (RS 955.01) e ad altre ordinanze d'esecuzione.
Le guardie svizzere pontificie prestano, nello Stato della Città del Vaticano, un servizio di polizia in favore di uno Stato straniero e sovrano. Durante il periodo di servizio in Vaticano, esse pagano una tassa di esenzione dall'obbligo militare. Il progetto intende introdurre una disposizione derogatoria nella legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, affinché tale tassa non sia più dovuta durante il periodo di servizio.
Fin dal 1937 esiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali. Questa convenzione, tuttora alla base di una prassi semplificata di riconoscimento reciproco di determinati titoli professionali, si è dimostrata sostanzialmente utile, ma a 80 anni dalla sua firma presenta oggi un'evidente necessità di modernizzazione. Il nuovo accordo consentirà in linea di principio di proseguire la prassi di riconoscimento reciproco già collaudata. Allo stesso tempo dovrà rispecchiare gli sviluppi intervenuti dal 1937 nei sistemi di formazione professionale dei due Paesi.