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Gli utili di liquidazione (riserve occulte) realizzati da persone fisiche non saranno più imposti col resto del reddito, bensì con un'aliquota privilegiata se l'attività lucrativa indipendente cessa definitivamente dopo il compimento del 55°anno di età o in seguito a invalidità.
Alla luce degli investimenti del Qatar in Svizzera e della crescente importanza economica dei Paesi del Golfo, da un lato, e degli effetti della crisi finanziaria internazionale, dall'altro, è stato ritenuto opportuno dare seguito alla domanda del Qatar di avviare negoziati quanto prima. Il 6 febbraio 2009 è stato parafato un disegno di Convenzione. A seguito degli impegni presi nel mese di marzo 2009 nel contesto dei lavori del G20, la Svizzera ha deciso di avviare nuovi negoziati con il Qatar per introdurre nel disegno di Convenzione parafato nel mese di febbraio del 2009 una disposizone concernente l'assistenza amministrativa in ambito fiscale secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. La Convenzione è stata firmata a New York il 24 settembre 2009. Oltre agli adeguamenti necessari per tener conto delle particolarità del diritto del Qatar, la Convenzione corrisponde in ampia misura al modello di convenzione dell'OCSE e alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Le soluzioni adottate devono essere valutate nel contesto globale, poiché la Convenzione migliorerà le condizioni fiscali degli investimenti del Qatar in Svizzera e verosimilmente ne eviterà un loro eventuale ritiro. La Convenzione contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con il Qatar e permetterà di mantenere e promuovere gli investimenti diretti, il che avrà ripercussioni positive sullo sviluppo economico dei due Paesi.
Il 22 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Finlandia prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. È stata inoltre convenuta la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero su dividendi.
I cambiamenti interessano i fondi propri ridotti per le banche cantonali (art. 33 cpv. 3 OFoP) e l'obbligo di versamento suppletivo per le banche aventi la forma della cooperativa (art. 16 cpv. 4 e art. 28 cpv. 2 OFoP). La FINMA propone di abolire entrambe queste disposizioni derogatorie: gli istituti saranno così tenuti a provvedere a una copertura del capitale adeguata e di migliore qualità. L'indagine conoscitiva viene effettuata in accordo con l'Amministrazione federale delle finanze.
Il 3 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l'Austria prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Inoltre, nel Protocollo è stato convenuto di completare la Convenzione con una disposizione riguardante il tribunale arbitrale.
I punti centrali della revisione totale della LCA sono l'adeguamento del diritto del contratto d'assicurazione alle mutate circostanze e ai nuovi bisogni come pure l'attuazione di una protezione assicurativa ragionevole e realizzabile. L'avamprogetto provvede a instaurare un equilibrio tra gli obblighi dello stipulante, da un lato, e quelli dell'impresa di assicurazione, dall'altro.
Le protocole signé le 18 septembre 2009 et modifiant la convention mexicano-suisse contre les doubles impositions de 1993 introduit des adaptations de la convention à la situation sur le plan bilatéral. Suite aux engagements pris par la Suisse en mars 2009 dans le contexte des travaux du G 20, le Mexique n'était plus disposé à maintenir des solutions en matière d'entraide administrative qui ne correspondraient donc pas au standard de l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Les solutions contenues par ailleurs dans ce protocole répondent aux préoccupations des deux parties et sont le résultat de concessions réciproques. Elles ont évité une dégradation possible des relations fiscales bilatérales et contribuent ainsi à garantir la sécurité du droit pour l'économie suisse prise dans son ensemble.
La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été révisée par des Avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997. Depuis la dernière révision, la Suisse a pris divers engagements, d'une part sur le plan multilatéral dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et, d'autre part, sur le plan bilatéral avec l'Union européenne et ses Etats membres, qui concernaient la politique suivie en matière d'entraide administrative. Ces développements de la politique suisse en matière d'entraide administrative en général et en particulier en relation avec l'Accord sur la fiscalité de l'épargne ont donné lieu à l'ouverture de négociations de révision de la convention de 1966 contre les doubles impositions. Au terme de négociations plutôt ardues, un Avenant à la convention franco-suisse de 1966 avait pu être signé le 12 janvier 2009. Consécutivement aux engagements suisses de reprendre le standard de l'article 26 de l'OCDE concernant l'échange de renseignements, il a dû être adapté. Sa signature est intervenue le 27 aût 2009.
Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements selon le Modèle de convention de l'OCDE, la Grande-Bretagne a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations aux fins d'insérer une clause dans la convention reflétant la nouvelle politique suisse en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales. Dans le cadre de cette nouvelle négociation, le protocole de révision a été complété, à la demande de la Suisse, par l'introduction d'une clause d'arbitrage. La nouvelle disposition sur l'échange de renseignement correspond aux standards de l'OCDE. Avec l'institution d'une clause d'arbitrage, la Suisse obtient la seule contrepartie qu'elle avait formulée, étant donné que la dernière modification de la convention avec la Grande-Bretagne est entrée en vigueur le 22 décembre 2008 et a déjà introduit des solutions très favorables.
Il 31 agosto 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Scambio di note. Il Protocollo proposto che modifica la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Norvegia prevede l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Altri punti della revisione comprendono la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'ammontare determinante della partecipazione per l'applicazione dell'aliquota zero nonché l'introduzione di un diritto d'imposizione limitato dello Stato della fonte per le pensioni. Il Protocollo di modifica proposto prevede inoltre una clausola della nazione più favorita a favore della Svizzera relativa all'introduzione di una disposizione riguardante il tribunale arbitrale.
L'ordinanza contempla disposizioni sul campo d'applicazione territoriale, sul concetto di intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD e sull'attività a titolo professionale.
L'Accordo addizionale firmato il 18 settembre 2009 che modifica la Convenzione del 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni introduce nella Convenzione adeguamenti alla situazione sul piano bilaterale. A seguito degli impegni presi nel mese di marzo 2009 nel contesto dei lavori del G20, la Svizzera ha deciso di avviare quanto prima negoziati anche con il Lussemburgo per includere nelle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni una disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. In particolare, con la presente revisione è stata colta l'occasione per aggiornare, conformemente all'evoluzione della politica svizzera nella materia, la Convenzione per quanto riguarda la disposizione sui dividendi e per introdurre una clausola di arbitrato. La riveduta Convenzione contribuirà sicuramente al proseguimento dello sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.
esiste solo in tedesco o francese. Un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 21 août 2009 avec le Danemark. Le protocole prévoit l'introduction dans la Convention d'une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. D'autres amendements concernent l'introduction d'un impôt résiduel de 15 % sur les dividendes provenant de participations, dont les dividendes provenant de participations déterminantes et les dividendes versés à des institutions de prévoyance sont exonérés, ainsi que l'introduction d'un droit d'imposer les pensions en faveur de l'Etat de la source avec un maintien des acquis dans certains cas. En outre, la Convention a été complétée selon le protocole par une disposition sur la prise en compte fiscale des cotisations de prévoyance et une clause d'arbitrage. Avec échange de lettres du 22 septembre 2009 l'application de ce protocole ainsi que celui du 11 mars 1997 ont été étendu aux îles Féroé. Cette extension entrera en vigueur en même temps que le présent protocole.
Dopo che il 3 ottobre 2008 il Parlamento ha approvato la revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obblogo militare, anche la relativa ordinanza è ora sottoposta a una revisione.
Si tratta di adeguare l'ordinanza su l'imposta preventiva sulla base di una disposizione legale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 (LIP; art. 5, cpv. 1, lett. c).
Con la riforma il Consiglio federale intende migliorare l'equità fiscale orizzontale. I contribuenti di uguale capacità economica devono essere gravati fiscalmente nella stessa misura. Il primo indirizzo pone pertanto l'accento sul miglioramento dell'equità fiscale orizzontale tra contribuenti con figli e contribuenti senza figli. Nell'ambito del secondo indirizzo anche i genitori attivi che affidano la cura dei figli a terzi e le economie domestiche nelle quali uno dei genitori cresce personalmente i figli devono nella misura del possibile essere trattati fiscalmente in funzione della loro capacità economica. In questo senso si promuove allo stesso tempo la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
Il testo è finalizzato all'esenzione fiscale del soldo dei pompieri. Attualmente né la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), né la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) esentano fiscalmente il soldo dei pompieri, ragion per cui secondo il diritto vigente è considerato un'entrata assoggettata all'imposta sul reddito. Per contro, il soldo del servizio militare e civile nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile non sottostanno all'imposta sul reddito. Anche il soldo dei pompieri deve essere trattato allo stesso modo.
Per promuovere la varietà e la qualità dell'offerta del bene culturale libro e garantire che tale offerta sia accessibile alla popolazione a condizioni ottimali, questa nuova legge federale stabilisce un prezzo fisso obbligatorio per i libri. L'editore o l'importatore di libri fissa il prezzo di vendita al pubblico e il Sorvegliante dei prezzi impedisce abusi nella formazione dei prezzi.
Scopo del progetto sottoposto per parere è quello di compensare in futuro più rapidamente gli effetti della progressione a freddo. Due varianti sono poste in discussione, ovvero la compensazione annuale e una compensazione periodica non appena il rincaro raggiunge il 3 per cento.
In occasione della sua seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa al risanamento della cassa pensioni FFS. Il progetto in consultazione pone in discussione quattro possibili soluzioni per il risanamento della parte relativa alle rendite di vecchiaia e di invalidità della cassa pensioni FFS. Tre varianti prevedono una ricapitalizzazione delle FFS ad opera della Confederazione per differenti importi. Nel caso della quarta variante, il risanamento della CP FFS è realizzato senza la partecipazione della Confederazione. Il Consiglio federale ha espresso la propria preferenza per la variante 3, ossia per il «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». La consultazione è corredata dal rapporto in adempimento dei postulati Fluri (05.3363) e Lauri (05.3363) in relazione alla cassa pensioni ASCOOP. Entrambi i postulati invitano il Consiglio federale a esaminare con quali misure analoghe a quelle per le FFS la Confederazione potrebbe sostenere la cassa pensioni ASCOOP per promuovere la concorrenza tra le FFS e le imprese di trasporto concessionarie.
Con la modifica proposta dell'ordinanza sulle banche, l'attuale eccezione che permette alle associazioni, alle fondazioni e alle società cooperative di accettare depositi del pubblico sarà limitata ai depositi connessi con lo scopo ideale o di mutuo soccorso di tali persone giuridiche. La procedura di consultazione in oggetto viene effettuata d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.