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Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), in vigore dal 1° gennaio 2011, prescrive che il verbale dell'interrogatorio sia immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato, prima che questi lo firmi. In particolare quando l'interrogatorio si svolge in lingua straniera, questa disposizione, che si applica anche nel caso in cui l'interrogatorio sia stato registrato su un supporto audio, può comportare un notevole allungamento dei tempi; oltre a dover essere letto, infatti, il verbale va anche tradotto. La Commissione ritiene che, nell'interesse di un procedimento celere, sia opportuno prevedere la possibilità di rinunciare alla lettura del verbale quando l'interrogatorio viene registrato. Propone dunque una modifica in tal senso del Codice di procedura penale.
Il diritto di prescrizione va sottoposto a una revisione completa. Devono essere modificate sia le norme generali sulla prescrizione del diritto delle obbligazioni (art. 127-142 CO) sia quelle vigenti in materia di arricchimento indebito (art. 67 CO) e di responsabilità per atto illecito (art. 60 CO nonché le norme sulla responsabilità civile contenute in altri atti normativi speciali). Le esigenze centrali della revisione sono l'unificazione del diritto di prescrizione, il prolungamento dei termini di prescrizione extracontrattuali e l'eliminazione di incertezze.
La Convenzione entrata in vigore il 1° luglio 2010 è finora l' unica Convenzione internazionale che regola in modo completo le diverse forme di abusi sessuali ai danni di minori. La Svizzera soddisfa già ampiamente i requisiti della Convenzione. Si propongono però diverse modifiche del Codice penale.
La Commissione propone di definire nel CPP il concetto di inchiesta mascherata. La definizione deve essere più stretta di quella della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. soprattutto DTF 134 IV 266). Per inchiesta mascherata s'intende esclusivamente un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s'infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi di un'identità fittizia. Allo stesso tempo si deve creare una base legale nel CPP per la forma meno radicale di inchiesta mascherata, ossia l'indagine in incognito.
Le modifiche proposte creano nuove basi di calcolo per i sussidi forfetari di costruzione a favore degli istituti di esecuzione delle pene e delle misure ed eliminano diverse incertezze nell'interpretazione delle condizioni per tali sussidi.
Dando seguito alla mozione Carlo Sommaruga (08.3373, Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati), s'intende ampliare l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP e art. 50 CPM), integrandola con ulteriori divieti (anche nel DPM). Per applicare i divieti d'attività, si ricorrerà a un estratto più particolareggiato del casellario giudiziale per privati. Affinché la Confederazione possa emanare una normativa completa, occorre una nuova disposizione costituzionale.
La maggioranza della Commissione propone di abrogare lʼarticolo 190 Cost.. Se la proposta sarà adottata, in futuro tutte le autorità incaricate dellʼapplicazione del diritto potranno verificare la costituzionalità delle leggi federali in relazione a un atto di applicazione, analogamente a quanto avviene già oggi per le ordinanze federali e gli atti normativi cantonali. La verifica consisterebbe essenzialmente in un esame della compatibilità con lʼintera Costituzione. Il Tribunale federale, diversamente da quanto avviene oggi, conferirebbe la preminenza ai diritti fondamentali che non sono garantiti dal diritto internazionale e alle disposizioni costituzionali sulla distribuzione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni rispetto alle leggi federali. Una minoranza propone di mantenere il contenuto dellʼattuale articolo 190 Cost. e di prevedere una restrizione al principio secondo cui le leggi federali - anche se sono anticostituzionali - vincolano le autorità. Ne conseguirebbe una soppressione dellʼattuale obbligo di applicare le leggi federali che violano diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione o i diritti dellʼuomo garantiti dal diritto internazionale.
Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Dal profilo del contenuto la convenzione si ispira alle esistenti convenzioni internazionali nel settore dei diritti umani. La Convenzione vieta la discriminazione dei disabili in tutti i settori della vita e garantisce loro i diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali. Le leggi e i costumi che svantaggiano i disabili devono essere eliminati e i pregiudizi contro i disabili devono essere combattuti. Accanto alle numerose disposizioni materiali, la convenzione è corredata di importanti strumenti di attuazione. Ad esempio, verrà istituito un organo di controllo del trattato (il comitato per i diritti delle persone disabili) , il quale si riunirà a Ginevra, come gli organi delle altre convenzioni dell'ONU, e avrà quale missione di sorvegliare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati parte, in particolare mediante l'esame dei rapporti periodici che gli saranno presentati.
Il presente rapporto concerne la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), adottata il 30 maggio 2008 dalla Conferenza internazionale di Dublino e firmata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2008 a Oslo, sulla base della sua decisione del 10 settembre 2008. La Convenzione stabilisce il principio di un divieto completo dell'impiego, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisto, del trasferimento e del deposito di munizioni a grappolo, ed esclude qualsiasi atto che faciliti o favorisca tali attività. La ratifica della Convenzione prevede inoltre una revisione della Legge federale del 13 settembre 1996 sul materiale bellico (LMB). In concreto, converrebbe includere un nuovo articolo 8bis nel capitolo 2 della LMB che espliciti un divieto delle munizioni a grappolo, nonché un articolo 35bis con le disposizioni penali. A livello nazionale, le condizioni di un'adesione della Svizzera alla Convenzione sulle munizioni a grappolo sono pertanto soddisfatte.
L'avamprogetto ha come scopo quello di rafforzare la protezione contro le disdette. Propone di aumentare da sei a dodici i mesi di salario il massimo dell'indennità da versare in caso di disdetta abusiva o ingiustificata (art. 336 cpv. 2, 337c cpv. 3, CO). Propone inoltre di qualificare come abusivo il licenziamento per motivi economici di rappresentati eletti dai lavoratori. Infine sono ammesse le soluzioni convenzionali più favorevoli alle due parti o al lavoratore.
L'avamprogetto dell'ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori si colloca nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) ed è volto a ottenere una professionalizzazione dell'accudimento extrafamiliare di minori. Le condizioni di autorizzazione sono più severe: per l'accudimento a tempo pieno di minori al di sotto dei 18 anni e per l'accudimento diurno dietro compenso di minori al di sotto dei 16 anni è previsto un obbligo generale di autorizzazione e di vigilanza. L'avamprogetto posto in consultazione rafforza inoltre la responsabilità personale dei genitori nell'ambito dell'accudimento volontario di minori da parte di terzi: infatti, gli addetti all'accudimento (genitori diurni e affidatari) vicini ai genitori (familiari o amici) sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione se l'accudimento è stato disposto dai genitori. Non sottostanno agli obblighi imposti dall'OAMi nemmeno i rapporti di accudimento nell'ambito di soggiorni alla pari, programmi scolastici di scambio o forme di accudimento simili, che avvengono volontariamente e con il consenso dei genitori. Al contrario, un'autorità può decidere di collocare un minore soltanto presso persone o strutture che dispongono di un'autorizzazione. L'avamprogetto prevede inoltre anche disposizioni per i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari e disciplina i collocamenti internazionali predisposti da un'autorità.
Il presente avamprogetto propone la modifica di diverse pene al fine di armonizzare il quadro sanzionatorio senza operarne una rifusione completa. Nel Codice penale il legislatore deve predisporre strumenti differenziati per sanzionare i reati e lasciare al giudice il necessario margine di apprezzamento. Occorre peraltro abrogare diverse norme penali; si tratta in particolare di disposizioni che puniscono comportamenti per cui al giorno d'oggi non è più necessaria una sanzione penale.
L'interesse moratorio per le vendite commerciali verrà aumentato al 10 per cento per incentivare i debitore a saldare più tempestivamente le loro obbligazioni.
La nuova disposizione costituzionale, elaborata in adempimento di una mozione parlamentare, specifica i principi fondamentali e ampiamente riconosciuti del servizio universale. La disposizione non produrrebbe un effetto giuridico diretto, ma formulerebbe direttive e mandati d'azione di carattere generale all'indirizzo della Confederazione e dei Cantoni, assumendo pertanto una valenza sostanzialmente politica e simbolica.
L'avamprogetto persegue l'obiettivo principale di ridimensionare la pena pecuniaria, che non prevarrà più sulle pene detentive, e di eliminare la sospensione condizionale della pena pecuniaria. Nel diritto penale inorile, il limite massimo di età per la soppressione delle misure ordinate è stato aumentato da 22 a 25 anni.
L'ordinanza sull'investimento si fonda sull'articolo 266 capoverso 6 del Codice di procedura penale (CPP), secondo cui il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. Visto che l'articolo 266 CPP contempla già istruzioni sul modo di procedere delle autorità penali in riferimento a oggetti e valori patrimoniali sequestrati e dato che determinati aspetti derivano dalla natura stessa del sequestro, la necessità di legiferare nel quadro di un'ordinanza è minima. L'ordinanza relativa alla modifica delle ordinanze in vista dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale intende adeguare le basi giuridiche e determinati aspetti redazionali delle ordinanze esistenti al CPP.
Il 30 novembre 2008, il Popolo ed i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" ed un nuovo articolo 123b Cost. Ritenendo che tale disposizione fosse troppo imprecisa, il Consiglio federale ha deciso di prevedere una legge che ne consenta l'attuazione, al fine di garantire la certezza del diritto. L'avamprogetto consiste in una modifica dell'articolo 101 CP e prevede che i reati previsti dagli articoli 187 capoverso 1, 189, 190 e 191 CP diventino imprescrittibili se commessi su fanciulli minori di 10 anni.
Da un lato - nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori - la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.