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Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni hanno espressamente approvato l'iniziativa «contro le retribuzioni abusive». Il Consiglio federale è incaricato di emanare un'ordinanza d'esecuzione per attuare l'articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) entro un periodo massimo di un anno dopo il referendum (art. 197 n. 10 Cost.). Il DFGP ha pianificato i lavori di attuazione in modo che il Consiglio federale possa fissare al 1°gennaio 2014 la data d'entrata in vigore dell'ordinanza.
La nuova ordinanza «contro le retribuzioni abusive» contiene norme applicabili alle società anonime le cui azioni sono quotate in borsa e agli istituti di previdenza. Vi sono anche disposizioni di diritto penale.
Per migliorare la compatibilità delle modifiche costituzionali con il diritto internazionale sono previste due nuove misure: da un lato, la legge federale sui diritti politici (LDP) sarà completata affinché prima della raccolta delle firme le iniziative popolari siano sottoposte a un esame materiale. Dall'altro, la Costituzione federale (Cost.) sarà modificata al fine di estendere i motivi di nullità delle iniziative popolari alla violazione dell'essenza dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
La legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (LMD) ha dato buoni risultati per quanto concerne il sanzionamento delle contravvenzioni di lieve entità previste dalla legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr). La nuova normativa intende ampliare considerevolmente il campo di applicazione della menzionata legge, estendendo la procedura della multa disciplinare a numerose altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità come nella LCStr.
Il diritto federale in vigore prevede vari strumenti e procedure per trattare le domande di cooperazione delle autorità straniere e per impedire ingerenze nella sovranità svizzera. Un'analisi ha tuttavia evidenziato lacune e deficit. Il progetto previsto disciplina la cooperazione con le autorità straniere nei settori in cui mancano disposizioni di una legge speciale o di un trattato internazionale. Contiene inoltre disposizioni che fissano le condizioni alle quali possono essere autorizzati atti ufficiali stranieri in Svizzera. Il progetto propone inoltre misure con cui prevenire violazioni della sovranità svizzera.
La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata. L'idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della convenzione e l'ha firmata il 19 gennaio 2011. L'ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell'attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative.
Il Consiglio federale intende migliorare alcuni aspetti della legge federale sulla procedura di consultazione. Per chiarire le norme procedurali applicabili ed evitare incertezze sarà abolita l'attuale distinzione terminologica tra «consultazioni» e «indagini conoscitive». In futuro le consultazioni saranno indette sistematicamente dal Consiglio federale, fatta eccezione per i progetti di portata minore che saranno di competenza dei dipartimenti. Secondo l'avamprogetto di legge, tra questi ultimi rientrano segnatamente i progetti con uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, per i quali la consultazione serve in primo luogo ad acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale. Il nuovo disciplinamento permette di meglio delimitare nella pratica le procedure di consultazione il cui avvio spetta ai dipartimenti o alla Cancelleria federale e, di conseguenza, di distinguerle più facilmente da quelle di competenza del Consiglio federale. Per quanto concerne la procedura, ai due tipi di consultazione si applicano regole in gran parte identiche.
Il registro di commercio svizzero deve essere modernizzato. La revisione totale del titolo trentesimo del codice delle obbligazioni (RS 220) contempla la creazione di un registro di commercio completamente elettronico a livello svizzero. I cantoni resteranno tuttavia competenti per la tenuta del registro di commercio. La procedura d'iscrizione sarà abbreviata e la collaborazione tra autorità semplificata. L'utilizzo sistematico del numero d'assicurato AVS migliorerà la qualità delle iscrizioni. Degli adattamenti puntuali del diritto delle società permetteranno di facilitare la costituzione e lo scioglimento delle società a struttura semplice; per queste società, la forma autentica non sarà più necessaria. Allo stesso tempo, si tratta di concretizzare il campo d'applicazione extraterritoriale della legge sulla sorveglianza dei revisori (RS 221.302) per migliorare l'equilibrio tra la protezione degli investitori, la sorveglianza e la competitività del mercato svizzero dei capitali.
Il progetto mira da una parte a consolidare, dall'altra parte a sviluppare la normativa federale sugli atti pubblici.
Per lungo tempo, in Svizzera, si è imposta tra le autorità tutorie la pratica di disporre il collocamento in istituti allo scopo di punire fattispecie quali «il vagabondaggio/l'ozio», «la condotta dissoluta» o «la vita sregolata», un provvedimento, questo, applicato soprattutto nel caso di giovani. Questi casi sono stati etichettati come «internamenti amministrativi», perché il collocamento era di norma deciso da un'autorità amministrativa. Nell'ottica odierna si può affermare che la situazione giuridica e la prassi del tempo si tradussero in torti enormi a spese di coloro che ne furono vittima. La Commissione raccomanda al proprio Consiglio di riconoscere questi torti in quanto tali e di contribuire alla loro riparazione morale emanando una legge federale.
Nella nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA confluiranno le disposizioni esistenti, sottoposte a revisione totale, riguardanti l'iscrizione delle persone naturali. La nuova legge creerà inoltre le basi legali per un casellario giudiziale delle imprese.
Il 1°agosto 2008 sono entrate in vigore le modifiche del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) tese a concretare l'articolo 123a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) sull'internamento a vita di criminali sessuali o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia. Secondo l'articolo 64c capoverso 1 del CP, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se sono date nuove conoscenze scientifiche che consentono di dimostrare che il criminale può essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. L'autorità cantonale decide fondandosi sul rapporto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. L'articolo 387 capoverso 1bis CP impone al Consiglio federale di emanare un'ordinanza che disciplini la nomina dei membri e la loro retribuzione nonché la procedura e l'organizzazione interna.
La Commissione propone di introdurre nel Codice penale e nel diritto penale minorile und normativa che riconosce alle vittime di reati, e in determinati casi ai loro congiunti, il diritto di essere informati, su loro richiesta, dalle autorità in merito a decisioni essenziali relative all'esecuzione della pena del condannato (p. es. inizio dell'esecuzione, ferie, evasione, liberazione condizionale, ecc.), pur senza pregiudicare gli interessi di quest'ultimo. La vittima, o i suoi congiunti, non vengono infatti informati delle decisioni relative all'esecuzione se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto.
Secondo quanto proposto dai Cantoni, in futuro la sola responsabile del registro elettronico dello stato civile (registro informatizzato «Infostar») sarà la Confederazione. Questo nuovo disciplinamento semplificherà la gestione e lo sviluppo di Infostar. In futuro, inoltre, gli uffici controllo abitanti e il registro dell'AVS avranno accesso ai dati registrati in Infostar.
La modifica di legge proposta permetterà inoltre di tenere il registro fondiario in base al numero d'assicurato AVS e quindi di migliorare la qualità e l'attualità dei dati. In determinati casi oggi, infatti, le persone fisiche non sono iscritte in maniera inequivocabile nel registro fondiario (ad. es. dopo il cambiamento del cognome). Infine s'intende creare una base legale esplicita affinché un'impresa, in collaborazione con i Cantoni, possa fornire prestazioni nel quadro del sistema d'informazione elettronico sui fondi eGRIS. Tale impresa dovrà consentire l'accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo, l'ottenimento di informazioni sui dati del libro mastro consultabili anche senza far valere un interesse, nonché lo svolgimento per via elettronica delle pratiche con gli uffici del registro fondiario.