Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
La revisione totale dell'ordinanza sulle banche comprende l'attuazione delle nuove disposizioni della legge sulle banche relative alle prescrizioni contabili e agli averi non rivendicati. L'ordinanza sarà inoltre completamente rielaborata sotto il profilo formale e redazionale.
Il rapporto concernente il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione tratta diverse questioni in sospeso relative all'introduzione di un sistema di incentivazione nel settore dell'energia e all'impostazione della fase di transizione. Esso presenta due varianti che illustrano come potrebbe essere compiuto un primo passo in direzione di un sistema di incentivazione e come potrebbe essere impostato un vero e proprio sistema di incentivazione. Un sistema di incentivazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici a costi economici più bassi rispetto alle misure di sussidiamento e regolamentazione.
Nel quadro dell'esame dell'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» (12.074), la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso di elaborare un controprogetto indiretto. Quest'ultimo mira ad adempire l'obiettivo dell'iniziativa di sopprimere la distorsione della concorrenza tra il settore della ristorazione, attualmente assoggettato all'aliquota normale dell'IVA dell'8 per cento e quello della vendita take away che sottostà a un'aliquota ridotta (2,5 %) Il progetto preliminare della Commissione propone un'aliquota normale per numerose prestazioni take away.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i 20 000 franchi non devono essere assoggettate all'imposta federale diretta, purché questi utili siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a scopi ideali. I Cantoni devono poter stabilire autonomamente il limite di esenzione.
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.
Nel quadro dell'attuazione della Strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria, la legge sul riciclaggio di denaro deve essere ampliata con obblighi di diligenza per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.