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Nel suo avamprogetto, elaborato nell'ambito di un'iniziativa parlamentare (04.444 Periodo di riflessione obbligatorio e articolo 111 CC), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di stralciare il periodo di riflessione obbligatorio di due mesi previsto nella procedura di divorzio su richiesta comune. Secondo il testo proposto il giudice avrà come adesso la facoltà di prevedere, se lo ritiene necessario, varie sedute per l'audizione degli sposi.
les débats porteront avant tout sur les propositions de modifications suivantes : - le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, - la flexibilisation de la retraite grâce à l'introduction d'une prestation de préretraite (rente-pont) en faveur de certaines catégories de personnes, - la suppression de la rente allouée aux veuves sans enfant, - la modification des modalités d'adaptation des prestations à l'évolution économique La consultation aura lieu le 23 et le 24 mai 2005 sous forme de conférence.
L'obiettivo di questa disposizione è di disciplinare in maniera vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni in modo da poterli utilizzare interamente, unitamente ai grandi registri federali di persone, in occasione di future rilevazioni statistiche demografiche.
I due progetti istituzionalizzano una cooperazione tra le autorità dello Stato di provenienza e quello d'accoglienza nel campo delle adozioni internazionali, permettendo così una migliore protezione dei fanciulli. In prima linea sono proposti provvedimenti contro gli abusi, quali la tratta di fanciulli.
La prima tappa della revisione prevede misure di riduzione dei costi e di risanamento, nonché un aumento dell'aliquota contributiva. Entrerà in vigore nel 1999. Una seconda tappa permetterà di introdurre ulteriori misure, tra cui un'estensione limitata delle prestazioni nel 2002. La 4a revisione dell'AI sarà coordinata nel tempo e sul piano finanziario con la 6a revisione della LIPG e il progetto di assicurazione per la maternità.
Il Consiglio federale presenta in un rapporto dettagliato il mandato d'informazione del censimento. Indica quali sono gli obiettivi, l'utilità, i contenuti e la necessità del censimento della popolazione. Il rapporto tratta delle funzioni del censimento per i poteri pubblici, l'economia, la scienza e la statistica. In esso vengono valutate le caratteristiche finora rilevate e la loro utilizzazione sotto il profilo dei costi e benefici. Sulla base di questa analisi vengono formulati i principi contenutistici e metodologici del censimento della popolazione del 2000 per poi stabilire il catalogo dei dati da rilevare.
Si tratta, in occasione di questa 3a revisione, di prevedere agevolazioni per i beneficiari di rendite che vivono in casa.
Su incarico della Comissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il Consiglio federale conduce una procedura di consultazione su un disegno di legge in materia di assegni familiari. Tale disegno si basa sul principo "un figlio - un assegno" e prevede il diretto generalizzato all'assegno indipentendemente dalla professione e dall'attività lucrativa del genitori. Si propone inoltre una perequazione degli oneri unica per tutta la Svizzera e l'adattamento al rincaro. Vengono poste in discussione delle varianti per quanto riguarda sia l'ammontare degli assegni, sia le modalità di financiamento.
Vernehmlassung im Auftrag einer Parlamentarischen Kommission.
Parte generale e libro terzo
Diritto delle fondazioni e apertura delle convenzioni matrimoniali e contratti successorii
Conclusione del matrimonio e divorzio, stato civile, filiazione, alimenti, tutela, asili di famiglia e mediazione matrimoniale
- Convenzione dell'Aia del 15.11.1965 relativa all'intimazione e alla notificazione all'estero di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLaH 65), - Convenzione dell'Aia del 18.3.1970 sull'ottenimento delle prove all'estero in materia civile o commerciale (CLaH 70), - Convenzione dell'Aia del 25.10.1980 tendente a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (CLaH 80), - Accordo europeo del 27.1.1977 sulla trasmissione delle domande d'assistenza giudiziaria (AE 77).