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Dal 1912, anno della sua entrata in vigore, il vigente diritto tutorio è rimasto praticamente immutato. L'avamprogetto di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), elaborato da una commissione peritale interdisciplinare, si prefigge in particolare di promuovere l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza. Unitamente alla revisione del CC, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale avamprogetto accresce la protezione giuridica e alleggerisce il Codice civile delle disposizioni relative alla competenza per territorio e alla procedura.
La procedura civile, attualmente disciplinata in 26 codici cantonali, va uniformata. Il Consiglio federale ha autorizzato il DFGP a porre in consultazione l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero.
La Convenzione si prefigge di armonizzare le disposizioni penali negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli Stati firmatari e di rafforzare la cooperazione internazionale. L'aspetto centrale della Convenzione è costituito dai comportamenti che i legislatori degli Stati contraenti devono sanzionare. Si tratta in particolare della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri e di quella di funzionari delle organizzazioni e delle corti di giustizia internazionali. Vanno inoltre puniti la corruzione attiva e passiva nel settore privato e gli altri atti connessi con la corruzione, in particolare il riciclaggio di denaro provento di corruzione. Gli Stati contraenti si impegnano inoltre a prevedere la responsabilità di persone giuridiche nei reati di corruzione e a prestare un'efficace assistenza giudiziaria. Il Protocollo aggiuntivo estende il campo d'applicazione della Convenzione alla corruzione di giurati e arbitri che decidono controversie giuridiche.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha lanciato una consultazione complementare relativa alla revisione della legge sulle armi per ricevere indicazioni più precise in merito alla realizzazione di una registrazione generale delle armi.
Il progetto di legge prevede integrazioni o modifiche della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), del Codice penale (CP) e della legge federale sulla soveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecommunicazioni (LSCPT).
In futuro chi intende acquistare un'arma dovrà chiedere alle autorità cantonali com-petenti un permesso di acquisto di armi. In tal modo viene abrogata la distinzione tra il commercio privato e professionale di armi. Inoltre, le soft air gun e le imitazioni di armi saranno sottoposte alla legge sulle armi.
Il presente disegno di legge disciplina la produzione di cellule staminali embrionali a partire da embrioni soprannumerari destinati alla ricerca, la ricerca su cellule staminali embrionali e la ricerca su embrioni soprannumerari. Scopo della legge è quello di evitare abusi nell'utilizzazione di embrioni soprannumerari umani e di cellule staminali embrionali umane nella ricerca, e di proteggere la dignità umana.
Il punto principale della revisione parziale è costituito dall'armonizzazione della legge sui brevetti con la direttiva CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. L'obiettivo è definire principi chiari e unitari per la protezione delle invenzioni biotecnologiche.
Il nouvo passaporto sarà emesso all'inizio del 2003. A tal fine, il Consiglio federale ha elaborato la necessaria ordinanza sui documenti d'identità. Essa concretizza la legge sui documenti d'identità, che constituisce la base legale in materia di passaporti e carte d'identità. Il tal modo, il lavoro delle autorità interessate a livello comunale, cantonale e federale può essere disciplinato in maniera efficace ed effettiva. Il Consiglio federale stabilisce anche gli emolumenti che coprono i costi per i documenti d'identità.
Attualmente ogni Cantone dispone del proprio codice di procedura penale; esistono inoltre tre leggi di procedura penale a livello federale. L'unificazione della procedura penale non si prefigge soltanto di rendere il perseguimento penale più efficace, ma permetterà anche di elevare il grado di sicurezza del diritto e di garantire l'uguaglianza giuridica.
L'introduzione di un'unione registrata intende permettere alle coppie omosessuali di tutelare giuridicamente la loro relazione. Il riconoscimento statuale di coppie omosessuali si prefigge inoltre di contribuire a porre fine alle discriminazioni e ad attenuare i pregiudizi.
La revisione mira principalmente a una maggiore trasparenza nella raccolta dei dati. Introduce, per le persone private e gli organi federali, il dovere di informare la persona interessata quando raccolgono dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità che la riguardano.
Mediante tale avamprogetto si intende istituire la base legale necessaria al nuovo sistema "Stranieri 2000".
Con l'introduzione di una regolamentazione effettiva sullo Stato terzo e di incentivi istituzionali si vuole rendere più efficiente ed economicamente più vantaggiosa la procedura d'asilo.
A differenza del diritto vigente, entrambe le nuove varianti prevedono che la durata del diritto al salario non può essere ridotta nemmeno se la lavoratrice, nell'anno in questione, è stata impedita di lavorare per motivi diversi dal parto, per esempio a causa di malattia o gravidanza.
Proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, altre situazioni d'emergenza e conflitti armati: questo il compito della protezione della popolazione. Essa contribuisce inoltre a limitare e far fronte ai danni causati da questi eventi.
I delitti commessi nell'ambito della comunità domestica dovranno in futuro essere puniti non più a querela di parte, ma d'ufficio. Si intende così offrire una migliore protezione alle vittime. Il Consiglio federale, su incarico della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia a inviare in consultazione una corrispondente modifica del Codice penale.
Il commercio elettronico fa parte dei cosiddetti negozi a distanza. Mediante una revisione del Codice delle obbligazioni, si propone di estendere ai cosiddetti contratti a distanza il diritto di revoca attualmente vigente per i contratti a domicilio.
L'avamprogetto peritale mira all'unificazione del diritto della responsabilità civile. A tal fine, si propone l'inserimento di una parte generale del diritto della responsabilità civile all'interno del Codice delle obbligazioni, alla quale vengono adeguate, nella misura del possibile, 30 leggi speciali.
La firma elettronica va equiparata alla firma autografa. In futuro sarà così possibile concludere contratti anche per via elettronica.
Detto avamprogetto risale a un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Peter Baumberger e prevede la seguente modifica della LEF: i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non devono più soggiacere all'esecuzione in via di fallimento, ma bensì all'esecuzione via di pignoramento, anche se i pertinenti premi non sono dovuti a un'assicurazione di diritto pubblico (la SUVA), ma a un istituto di diritto privato.
"Sharing" regola la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati tra Cantoni, Confederazione e Stati esteri. Le regole intendono stabilire un'equità tra gli enti che hanno partecipato alla procedura penale, promuovendo così la loro collaborazione e smorzando conflitti di competenze.
Punto centrale del progetto sono gli obblighi delle istituzioni che accettano, a titolo professionale, dei beni di terzi. E' nuovo l'obbligo loro imposto di cercare di ristabilire il contatto con il cliente se esso è interrotto da otto anni.
L'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede la libera circolazione delle persone attive (dipendenti e indipendenti) e delle persone senza attività (studenti, pensionati e altre persone senza attività), come pure la liberalizzazione di taluni aspetti delle prestazioni di servizi transfrontalieri. Questa regolamentazione tra la Svizzera e la CE è fondata sui principi della libera circolazione delle persone definiti dal trattato CE (art. 48 segg.).
Conformemente all'articolo 8 capoverso 4 della Costituzione federale la legge deve prevedere provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. La legge sui disabili concreta tale mandato. Nel contempo essa costituisce un controproggetto indiretto all'iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili".