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L’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR) previsto dalle disposizioni concernenti il secondo pilastro (Pillar Two) dell’imposizione minima globale dell’OCSE deve essere disciplinato nell’ordinanza sull’imposizione minima. Ciò comprende, in particolare, la procedura per la presentazione della dichiarazione GloBE all’AFC, lo scambio internazionale delle dichiarazioni GloBE con gli Stati partner e il loro impiego da parte dei Cantoni. Con il presente progetto si intende attuare l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE). L’approvazione dell’Accordo GloBE è oggetto di un progetto separato (procedura di consultazione 2024/49).
Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha adottato la revisione della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (RS 742.41, LTM). Il Consiglio federale avvia ora la consultazione sulle relative disposizioni esecutive.
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento, ratifica della Convenzione n. 190 e della Convenzione n. 191
La presente revisione propone ulteriori deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna, precisa le disposizioni relative ai permessi per veicoli e trasporti eccezionali e apporta gli adeguamenti derivanti dall’abrogazione nella LCStr del divieto di gare motoristiche in circuito. Il Consiglio federale delibera inoltre l’entrata in vigore di detta modifica della LCStr.
Le presenti disposizioni attuative disciplinano i fondamenti del sistema d’informazione sui controlli della circolazione (SICC), affidandone l’organizzazione e la gestione al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 89t della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01). Pertanto si intendono abrogate le rispettive disposizioni dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013).
La legge sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull’Id-e) pone le basi per l’introduzione del mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) statale in Svizzera. La Confederazione verifica l’identità del richiedente e gli rilascia un Id-e. L’Id-e e gli altri mezzi di autenticazione elettronici sono emessi mediante un’infrastruttura statale di fiducia messa a disposizione dalla Confederazione. La legge sull’Id-e disciplina i requisiti di questa infrastruttura, che sarà accessibile agli attori dei settori pubblico e privato. Al Consiglio federale è delegata la competenza di specificare in un’ordinanza il quadro previsto dalla legge. Le disposizioni di esecuzione della legge sull’Id-e, che saranno sottoposte a consultazione, mirano in particolare a disciplinare le procedure di identificazione e di rilascio, le misure di protezione dei dati e i vari standard tecnici e organizzativi applicabili all’Id-e, agli altri mezzi di autenticazione elettronici e all’infrastruttura di fiducia della Confederazione.
Fino a nuovo avviso le possibilità di viaggiare concesse attualmente alle persone provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione provvisoria vanno mantenute in virtù della normativa corrispondente dell’UE e dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen per le persone con passaporto biometrico dell’Ucraina. Con la modifica di legge proposta viene introdotta nella LStrI una pertinente regolamentazione speciale, applicabile fino all’abrogazione della protezione provvisoria per le persone provenienti dall’Ucraina.
Modernizzazione della legislazione sulla navigazione marittima e sul registro del naviglio, in particolare l'allentamento dei requisiti di registrazione per le navi renane e maritime, nonché l'adeguamento dell'autorizzazione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e sostenibilità e un sistema flessibile e proporzionato di sanzioni e controlli.