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La revisione parziale concerne essenziamente i seguenti punti: Innanzitutto è stato istituito un nuovo titolo federale di perfezionamento in chirurgia della mano. In secondo luogo è stata ridotta da 6 a 5 anni la durata delle formazioni in anestesiologia, ginecologia e ostetricia, patologia, radiologia e radio oncologia / radioterapia, in ragione dell'abolizione dell'anno a opzione difficilmente controllabile (perfezionamento non specifico). La durata della formazione in chiropratica specialistica, è stata portata da 2 a 2,5 anni, al fine di includervi un periodo di pratica (stage) di 4 mesi. L'articolo 12 concernente la designazione della professione è stato riformulato per migliorarne la comprensione. Sono stati aumentati (o aggiunti) determinati emolumenti amministrativi per permettere la copertura delle spese occasionate dalle relative procedure. Infine, la revisione comporta anche qualche modifica tecnica relativa a rinvii o rubriche di disposizioni dell'ordinanza per adeguare quest'ultima al diritto europeo (direttiva 2005/36/CE).
L'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC), che fa parte dell'allegato veterinario, è lievemente adeguata dal punto di vista materiale in base al rispettivo nuovo atto legislativo UE. Nel contempo, l'OIAC deve essere rielaborata integralmente nel quadro delle nuove strutturazioni degli atti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. Se possibile, in tale ambito tutti gli aspetti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia devono essere disciplinati in un'ordinanza autonoma e non insieme ai requisiti fissati per l'importazione, il transito e l'esportazione a titolo professionale di animali e prodotti animali.
Con la presente modifica dell'OCoR, il Consiglio federale attua la revisione della legge federale sull'assicurazione malattie adottata dal Parlamento il 21 marzo 2014 (LAMal, art. 16-17a; FF 2014 2597). Avvalendosi della propria competenza, stabilisce nell'ordinanza ulteriori indicatori che definiscono il rischio elevato di malattia. Oltre all'età e al sesso, nella formula di compensazione dei rischi devono essere presi in considerazione anche l'indicatore finora valido delle degenze in ospedale o in una casa di cura nel corso dell'anno precedente e il nuovo indicatore dei costi dei medicamenti dell'anno precedente. Questa formula rappresenta una soluzione transitoria e consente di individuare anche gli assicurati che generano costi maggiori e per i quali non si rileva alcuna degenza ospedaliera nel corso dell'anno precedente e sgrava di conseguenza gli assicuratori.
Diverse disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) attualmente in vigore sono precisate da tre nuove ordinanze: l'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento si basa sull'articolo 29 OPAn e precisa i principi relativi all'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 25 OPAn. L'ordinanza sulla detenzione di cani e animali da compagnia si basa sull'articolo 209 OPAn e contiene disposizioni che precisano la detenzione, in particolare di cani. L'ordinanza sulla detenzione di animali selvatici si basa sull'articolo 209 OPAn e fissa i requisiti per la detenzione di animali selvatici di diverse specie.
Per stabilizzare la crescita dei costi dei preparati originali, semplificare i processi e aumentare la trasparenza, va adeguato il sistema di fissazione dei prezzi dei medicamenti dell' elenco della specialità per l'inizio del 2015.
La nuova legge federale si prefigge di proteggere le persone dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Essa disciplina l'importazione, il transito, lo smercio, il possesso e l'utilizzio successivo all'immissione in commercio, di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Fondato principalmente sulla responsabilità individuale di ciascuno degli attori coinvolti, l'avamprogetto s'inscrive nell'attuale filosofia della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e completa, ove necessario, le normative vigenti. I principi di acquisizione delle basi scientifiche e informazione appropriata del pubblico saranno sanciti per legge.
L'ordinanza sulla correzione dei premi disciplina i dettagli relativi all'attuazione della modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; articoli 106-106c) che è stata adottata il 21 marzo 2014 (FF 2014 2601).
Dal 1° gennaio 1984, data della sua entrata in vigore, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è rimasta sostanzialmente invariata, mentre la legislazione in altri rami delle assicurazioni sociali ha subito modifiche, per cui alcuni adattamenti s'impongono. Equivalente il mandato conferitogli dal Parlamento, questi si limitano all'essenziale, in cui in ogni caso saranno evitato dei sovraindennizzi. Di conseguenza, le rendite d'invalidità corrisposte a vita vengono ridotte al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento a dipendenza dell'età della persona infortunata al momento dell'infortunio. La nuova definizione dell'inizio dell'assicurazione intende colmare le lacune esistenti nella copertura. Inoltre viene proposta una nuova definizione delle lesioni corporali, per evitare le difficoltà sinora riscontrate nella loro valutazione. Per di più vengono inserite nella LAINF le pertinenti disposizioni dell'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati e nel caso di eventi di grandi proporzioni viene introdotta una soglia per l'evento per le società di assicurazione private. Alla fine sono previsti degli adattamenti concernente l'organizzazione della Suva.
Nelle zone interessate dal rumore del traffico aereo sarà possibile, a determinate condizioni, delimitare nuove zone edificabili e costruire, ampliare o ristrutturare edifici. La modifica offrirebbe soprattutto ai Comuni attorno all'aeroporto di Zurigo la possibilità di densificare gli insediamenti già esistenti.
Gli elenchi delle sostanze sottoposte a controllo, contenuti negli allegati dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, devono essere regolarmente verificati e adeguati. Cinque nuove sostanze devono essere aggiunte agli elenchi a, b, d e f a causa di nuovi sviluppi internazionali, in particolare per la loro messa sotto controllo in diversi paesi europei e la loro elencazione nella lista delle sostanze controllate secondo la Convenzione del 1988 delI'ONU, come pure a causa dei nuovi pericoli che si suppone essi rappresentano.
Questo progetto di legge a come obiettivo, nell'interresse della sanità pubblica e la qualità delle cure, di assicurare delle esigenze uniforme in riguardo alla formazione e l'esercizio delle professioni sanitarie, nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e de la ricerca (SEFRI) è elaborato in accordo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è l'aumento dell'effettività e dell'efficienza delle cure sanitarie, ciocche avrà anche un effetto positivo sui costi della salute.
Questo progetto di legge a come obiettivo, nell'interresse della sanità pubblica e la qualità delle cure, di assicurare delle esigenze uniforme in riguardo alla formazione e l'esercizio delle professioni sanitarie, nel settore delle scuole universitarie professionali. Il progetto, condotto congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (UFSP) e dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e de la ricerca (SEFRI) è elaborato in accordo alla legge federale sulle professioni mediche universitarie e gli altri livelli di formazione. Lo scopo è l'aumento dell'effettività e dell'efficienza delle cure sanitarie, ciocche avrà anche un effetto positivo sui costi della salute.
La revisione parziale ha per oggetto l'ottenimento retroattivo del titolo (ORT) di una scuola universitaria professionale in cure infermieristiche.
La Convenzione Medicrime (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique / Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health) del Consiglio d'Europa mira a impedire che agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) contraffatti mettano in pericolo la salute pubblica. La Convenzione sancisce le fattispecie penali relative alla fabbricazione, l'offerta e il commercio di medicamenti contraffatti nonché la tutela dei diritti delle vittime di tali reati. Disciplina inoltre la collaborazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate. Nonostante la Svizzera soddisfi già in buona parte i requisiti della Convenzione, la ratifica di quest'ultima necessita tuttavia ancora di ulteriori modifiche della legge sugli agenti terapeutici (LATer) e del Codice di procedura penale (CPP).
Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all'utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati. In futuro, oltre alla rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica nel processo di produzione, dovrebbe poter essere pubblicizzata anche la rinuncia parziale, ovvero la rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate. Ciò riguarda in particolare il latte, la carne, le uova e i prodotti che ne derivano, come formaggio, burro, yogurt e insaccati.
Dal 1° gennaio 2013 il Consiglio federale ha la competenza di adeguare una struttura tariffale se quest'ultima si rivela inadeguata e se le parti alla convenzione non si accordano su una sua revisione. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di questa competenza e procede ad adeguamenti della struttura tariffale TARMED. L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista il 1° ottobre 2014.
la presente revisione costituisce in primo luogo una risposta alle richieste dei partner interni ed esterni alla Confederazione che intendono utilizzare sistematicamente i dati pubblicamente accessibili del Registro delle professioni mediche MedReg (ossia tramite l'interfaccia/web-services). Questi partner necessitano le informazioni del MedReg per l'esecuzione delle loro leggi o per l'adempimento di compiti che servono a un interesse pubblico. L'ordinanza deve essere adeguata di conseguenza affinché essi possano ottenere l'accesso. La revisione offre pure l'occasione di prelevare emolumenti per l'utilizzazione dell'interfaccia, nonché di adeguare i riferimenti e correggere in tal senso gli allegati.
Con la prevista revisione parziale dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) s'intende far sì che i nuovi esami dello stato di salute effettuati dalle associazioni di allevamento di bovini possano essere sostenuti mediante i contributi di promozione nel settore dell'allevamento; i fondi necessari a tale scopo saranno compensati riducendo le uscite per gli esami dell'attitudine lattifera. Inoltre si vuole far in modo che, oltre alle organizzazioni di allevamento riconosciute, anche altre organizzazioni che forniscono un notevole contributo alla conservazione delle razze svizzere possano richiedere contributi per il cofinanziamento di progetti per la conservazione delle razze svizzere.
La presente modifica dellʼordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi lʼaggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, lʼinserimento di nuove epizoozie e lʼadeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifiche per la registrazione dei cani secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dellʼordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dellʼallegato dellʼordinan-za del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).