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Il progetto della Commissione concerne l'attuazione di cinque iniziative parlamentari e chiede che le persone straniere che vivono in unione domestica registrata siano equiparate ai coniugi stranieri nell'acquisizione della cittadinanza svizzera. Mediante una modifica della Costituzione federale (progetto preliminare 1) è attribuita alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme, oltre alla naturalizzazione per origine, matrimonio e adozione, anche l'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza in caso di registrazione di un'unione domestica. Parallelamente dev'essere modificata la legge sulla cittadinanza in modo che le disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (progetto preliminare 2).
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.
Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l'articolo 293 del Codice penale (CP) ha attualmente il seguente tenore: «Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.» La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un'informazione del pubblico. Al pari dell'autore dell'iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone la semplice abrogazione dell'articolo 293 CP.
La revisione si propone di adeguare al tasso di mercato il tasso d'interesse massimo fissato dal Consiglio federale nell'articolo 1 OLCC per i crediti che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sul credito al consumo.
1. Applicazione dell'art. 95 cpv. 3 Cost. (iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive») e trasposizione delle disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa nelle leggi federali. Altri argomenti correlati: precisare gli obblighi di diligenza del consiglio d'amministrazione e della direzione per quanto riguarda la politica di retribuzione, stabilire linee direttrici per le indennità d'assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza e ridurre gli ostacoli all'azione per la ripetizione dell'indebito;
2. Ripresa della revisione del diritto della società anonima del 2007 - respinta dal Parlamento: liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e il capitale, miglioramento del governo d'impresa (anche per le società non quotate), uso dei mezzi elettronici nell'assemblea generale;
3. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l'uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti;
4. Altri argomenti che saranno trattati a causa di interventi parlamentari, e dibattiti politici o pubblici: linee direttrici per le retribuzioni molto alte, la rappresentanza equilibrata di donne e uomini (quota di genere) nel consiglio d'amministrazione delle società quotate in borsa, soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate e misure di procedura civile per l'applicazioni di procedimenti giudiziari in base al diritto della società anonima.
Il Protocollo n. 15 prevede cinque modifiche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) tese a garantire e migliorare il funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU): (1) il principio di sussidiarietà è menzionato espressamente alla fine del preambolo; (2) i candidati alla funzione di giudice della Corte devono avere meno di 65 anni; in compenso è soppresso il limite d'età di 70 anni per l'esercizio della funzione; (3) il diritto di opposizione che le parti possono esercitare quando una camera propone un trasferimento di competenza alla sezione allargata è soppresso; (4) il termine per adire la Corte è ridotto a quattro mesi; (5) infine, la Corte può dichiarare irricevibile un ricorso in assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non è stata esaminata da un tribunale nazionale.
L'attuazione della legislazione «Swissness» prevede la revisione, rispettivamente l'elaborazione di quattro ordinanze. Lo scopo della nuova regolamentazione è preservare il valore aggiunto della designazione «Svizzera» e della croce Svizzera a lungo termine, precisando i criteri relativi al loro utilizzo. Si tratta delle quattro ordinanze seguenti: 1. Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi: sono in particolare precisati i criteri per determinare la provenienza dei prodotti industriali ed è definita la procedura di cancellazione per mancato uso del marchio;
2. Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari;
3. Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli;
4. Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici.
https://www.bs.ch/regierungsrat/vernehmlassungen/abgeschlossene-vernehmlassungen-2014-2016#anpassung-des-beschaffungsgesetzes
Attualmente, i giochi in denaro sono disciplinati dalla legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco e dalla legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. L'avamprogetto mette in atto il nuovo articolo 106 Cost., approvato dal Popolo e dai Cantoni l'11 marzo 2012, e riunisce le suddette leggi federali in un solo atto normativo. L'obiettivo è di creare un disciplinamento dei giochi in denaro efficace e al passo con i tempi.
Adattamento del diritto delle ditte commerciali per le società in nome collettivo, le società in accomandita, le società in accomandita per azioni come anche per le imprese individuali con lo scopo seguente: Una volta che un'impresa ha scelto la propria ragione sociale, quest'ultima dovrebbe poter essere mantenuta se la forma giuridica è chiara e non vi è rischio di confusione. In tale ambito, il nucleo della ragione sociale dovrebbe poter essere scelto liberamente, come è già il caso per le società anonime, le SAGL e le cooperative.
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto della protezione degli adulti, le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona non sono più pubblicate nei fogli ufficiali cantonali. Per avere informazioni sull'esistenza di una misura i terzi devono pertanto rivolgersi, per ogni singolo caso, all'autorità competente in materia di protezione degli adulti, rendendo verosimile il loro interesse a esserne informati. Questa nuova modalità è senz'altro positiva, dato che la pubblicazione di tali misure comporta il rischio di stigmatizzare la persona interessata. La Commissione ritiene tuttavia che il diritto vigente sia troppo restrittivo per quanto concerne l'accesso di terzi ai dati relativi all'esercizio dei diritti civili di una persona che sono importanti per stipulare contratti. Propone dunque di comunicare all'ufficio di esecuzione l'adozione di una misura di protezione affinché quest'ultimo possa informarne i terzi che ne fanno domanda. Gli eventuali partner contrattuali possono così prenderne conoscenza in modo relativamente facile. La revisione si prefigge inoltre di determinare chiaramente le altre autorità cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuta a comunicare l'esistenza di una misura.
La presente revisione consacra la volontà di porre il bene del minorenne al centro delle decisioni di adozione. La possibilità di derogare a determinate condizioni per l'adozione, sempreché corrisponda o non metta in pericolo il bene del minorenne, amplia il margine d'interpretazione delle autorità così da consentire decisioni che tengono maggiormente conto del singolo caso. Inoltre, l'avamprogetto propone di estendere l'adozione del figliastro anche alle coppie che vivono in unione domestica registrata. Questa novità consentirà di eliminare le disparità di trattamento e di riconoscere anche legalmente le esistenti relazioni di fatto tra il minorenne e il patrigno o la matrigna. Quale variante si propone di permettere l'adozione del figliastro anche alle coppie (eterosessuali od omosessuali) che convivono di fatto.
Questa modifica si basa sulla mozione 08.3790 Aubert del 9 dicembre 2008 (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali). Questa chiede che i professionisti che lavorano con minori siano tenuti a segnalare all'autorità di protezione dei minori eventuali casi di maltrattamenti o abusi sessuali di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività.