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La presente revisione sancisce una riduzione della porzione legittima dei discendenti e del coniuge o partner registrato superstite; la legittima dei genitori è soppressa. Il disponente avrà così un maggior margine di manovra per disporre dei propri beni, segnatamente a favore di un convivente di fatto o di figli che il partner ha avuto da un'altra unione, o nell'ambito della trasmissione di un'impresa. L'avamprogetto istituisce inoltre un legato di mantenimento, ordinato dal giudice in casi particolari a carico della successione, per beneficiare un convivente di fatto che ha fornito ragguardevoli prestazioni nell'interesse del defunto o un minore a cui l'ereditando ha fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L'avamprogetto contiene pure alcune novità che adeguano il diritto successorio alle realtà attuali e chiariscono diversi articoli in nome della certezza del diritto.
Il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto d'autore. Intende in particolare rendere più efficace la lotta alla pirateria in Internet, senza tuttavia criminalizzare gli utenti. Al contempo vuole adeguare la legislazione agli ultimi sviluppi tecnologici. Il progetto di modifica della legge sul diritto d'autore (LDA) si fonda sulle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro sul diritto d'autore (AGUR12). Allo stesso tempo sono stati posti in consultazione anche due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Al fine di realizzare con maggiore efficacia il principio della parità salariale, sancito nella Costituzione, si intende integrare la vigente legge federale del 25 marzo 1995 sulla parità dei sessi obbligando i datori di lavoro a effettuare un'analisi dei salari e a farla controllare da un organo esterno.
Sulla base dei risultati della valutazione sulla legislazione in materia di organizzazione giudiziaria federale che si è conclusa nel 2013, la lista delle materie nelle quali è escluso il ricorso presso il Tribunale federale è stata parzialmente adattata. È stata inoltre aggiunta una disposizione generale applicabiile nei casi di importanza fondamentale.
Il capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) regola il riconoscimento in Svizzera dei fallimenti e dei concordati intervenuti all'estero. La revisione prevede una riduzione delle esigenze per il riconoscimento e una procedura di riconoscimento semplificata.
Per migliorare la protezione da violenza, minacce o insidie (violenza domestica e stalking) e dalla violenza nei rapporti di coppia, il presente avamprogetto propone di rivedere la protezione offerta dal diritto civile e penale. La revisione proposta riguarda le pertinenti disposizioni del Codice civile svizzero (CC), del Codice di procedura civile svizzero (CPC), del Codice penale svizzero (CP) e del Codice penale militare (CPM). Per quanto riguarda il diritto civile, l'avamprogetto propone di migliorare il perfezionamento di chi si occupa, a livello cantonale, della protezione delle vittime. Inoltre introduce una base legale che permette al giudice di ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico di vigilanza da fissare alla persona potenzialmente violenta al fine di far rispettare un divieto, disposto in virtù del diritto civile, di avvicinamento, di trattenersi in determinati luoghi o di mettersi in contatto con la vittima. Infine il giudice che adotta un provvedimento a tutela di una vittima di violenza deve comunicare tale decisione alle altre autorità e agli altri uffici coinvolti. La nuova normativa intende inoltre eliminare determinati ostacoli procedurali. Nell'ambito del diritto penale, le nuove disposizioni consentono all'autorità inquirente di non tenere conto solamente della volontà della vittima ma di considerare altre circostanze quando si deve decidere se sospendere, riprendere o abbandonare un procedimento penale per violenza nei rapporti di coppia. Se si sospetta una recidiva, l'avamprogetto esclude la possibilità di sospensione. Infine prima di abbandonare definitivamente il procedimenti la vittima dovrà essere sentita un'altra volta.
L'obiettivo della Convenzione consiste nel creare, a livello europeo, un quadro giuridico per proteggere le donne contro ogni forma di violenza, inclusa la violenza domestica. A questo scopo, gli Stati contraenti sono obbligati a dichiarare punibili diverse forme di violenza contro le donne. Inoltre, la Convenzione contiene delle disposizioni che riguardano la prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo come anche delle norme sulla cooperazione internazionale.
Adeguamento dell'ordinanza alla nuova legislazione «Swissness» approvata dal Parlamento nel 2013. La revisione dell'ordinanza rafforza la designazione «Swiss made» per gli orologi e movimenti ai sensi della nuova legislazione «Swissness».