Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Dal mese di marzo del 2009 la Svizzera si impegna a rispettare lo standard internazionale nelle questioni fiscali. Il 15 ottobre 2013 ha firmato la Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa e dell'OCSE. La sottoscrizione della Convenzione ribadisce l'impegno della Svizzera nella lotta a livello mondiale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta; in questo modo viene tutelata l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Convenzione multilaterale offre un quadro giuridico in materia di cooperazione fiscale tra gli Stati. Il suo sistema modulare prevede numerose forme di cooperazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni. Anche lo scambio automatico di informazioni è previsto nelle opzioni della Convenzione. Questo tipo di assistenza richiede espressamente un accordo supplementare tra gli Stati interessati.
Nel mese di luglio del 2014 l'OCSE ha approvato lo standard globale relativo allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. Questo prevede che gli Stati si scambino automaticamente le informazioni concernenti conti finanziari che un contribuente di un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. La Svizzera ha collaborato attivamente all'elaborazione di questo standard. L'avamprogetto contiene le basi di cui ai trattati internazionali e una legge federale con disposizioni di attuazione ed esecuzione.
Nel 2012 sono state parzialmente riviste le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno approvato la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) sottoposta a revisione. Il progetto di LRD-FINMA tiene contro della LRD rivista e concretizza le relative disposizioni, come pure delle raccomandazioni del GAFI emendate, già contenute nel precedente quadro legale. Inoltre, le conoscenze ottenute tramite la prassi in materia di vigilanza della FINMA e i recenti sviluppi del mercato confluiscono nell'ordinanza rimaneggiata.
L'imposta preventiva attualmente in vigore si basa sul principio del debitore e comprende esclusivamente redditi da fonti interne. Il debitore svizzero è assoggettato a imposta. La funzione di garanzia dell'imposta preventiva in favore delle imposte dirette sul territorio nazionale è tuttavia soddisfatta solo parzialmente in quanto anche i redditi da fonti estere sono assoggettati all'imposta sul reddito e sulla sostanza ma sono esonerati dall'imposta preventiva. Allo stesso tempo l'attuale concezione comporta inconvenienti economici. Grazie a un cambiamento di sistema questi inconvenienti in ambito di imposta preventiva possono essere contrastati efficacemente. L'imposta preventiva dovrebbe venir prelevata dall'agente pagatore svizzero (di regola una banca) che accredita i redditi in questione ai loro clienti.
Prima dell'adesione della Svizzera all'OMC le possibilità d'importazione della carne erano soggette a restrizioni quantitative. Nei negoziati dell'Uruguay Round era stata fissata per la nuova voce di tariffa 1602.5099 un'aliquota di dazio fuori contingente (AFCD) di 638,00 franchi per 100 kg lordi. Fanno parte di questa voce di tariffa le preparazioni di carne condita di animali della specie bovina. Le importazioni non sottostanno a restrizioni quantitative e hanno registrato notevoli aumenti soprattutto negli ultimi dieci anni. Il presente progetto preliminare introduce nei capitoli 2 e 16 della Tariffa doganale nuove note svizzere, secondo le quali i prodotti di carne condita saranno classificati d'ora in poi nel capitolo 2 della tariffa doganale e sottostanno quindi a un'imposizione doganale più elevata.
In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge del 20 giugno 2014 concernenti il condono fiscale (FF 2014 4497), l'ordinanza del DFF del 19 dicembre 1994 sul condono dell'imposta deve essere riveduta in base alla norma di delega delle competenze prevista dall'articolo 167f LIFD. L'ordinanza riveduta deve entrare in vigore contestualmente alla legge sul condono dell'imposta il 1° gennaio 2016.
Nel campo delle distribuzioni di dividendi operate nell'ambito di gruppi può essere consentito al contribuente di adempiere al proprio obbligo fiscale attraverso la notifica in sostituzione del pagamento dell'imposta. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile e a notificarlo entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale. Scaduto il termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Con il progetto preliminare la maggioranza della Commissione chiede pertanto una nuova normativa, secondo cui la richiesta di ricorso alla procedura di notifica sarà possibile anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni senza che il diritto di ricorrere a tale procedura si estingua.
In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.
Le misure di politica fiscale proposte dall'avamprogetto comprendono l'abolizione dello statuto fiscale cantonale, l'introduzione del modello «licence box» a livello cantonale, l'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi da applicare al capitale proprio superiore alla media, adeguamenti nell'ambito dell'imposta cantonale sul capitale, una regolamentazione unitaria per lo scioglimento delle riserve occulte, l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio, adeguamenti riguardanti la compensazione delle perdite e la deduzione per partecipazioni, l'introduzione di un'imposta sugli utili in capitale applicabile ai titoli nonché adeguamenti nella procedura di imposizione parziale.
La modficazione della ordinanza sul computo globale dell'imposta intende eliminare la doppia imposizione che stabilimenti d'impresa svizzeri di imprese estere devono sopportare in determinati casi sui redditi provenienti da beni mobili. Questo obiettivo è raggiunto nella misura in cui la Svizzera concede il computo globale dell'imposta a questi stabilimenti d'impresa.
Il progetto contiene modifiche dovute sia alle attuali e ultime modifiche della legge sul riciclaggio di denaro (particolarmente dovute dalla Legge federale pianificata concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012), sia direttamente alle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) concernente il settore delle case da gioco. Inoltre, il progetto contiene l'abrogazione di ripetizioni del diritto superiore.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti concernenti fra l'altro la solvibilità, la gestione del rischio e la pubblicazione.