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In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge del 20 giugno 2014 concernenti il condono fiscale (FF 2014 4497), l'ordinanza del DFF del 19 dicembre 1994 sul condono dell'imposta deve essere riveduta in base alla norma di delega delle competenze prevista dall'articolo 167f LIFD. L'ordinanza riveduta deve entrare in vigore contestualmente alla legge sul condono dell'imposta il 1° gennaio 2016.
Prima dell'adesione della Svizzera all'OMC le possibilità d'importazione della carne erano soggette a restrizioni quantitative. Nei negoziati dell'Uruguay Round era stata fissata per la nuova voce di tariffa 1602.5099 un'aliquota di dazio fuori contingente (AFCD) di 638,00 franchi per 100 kg lordi. Fanno parte di questa voce di tariffa le preparazioni di carne condita di animali della specie bovina. Le importazioni non sottostanno a restrizioni quantitative e hanno registrato notevoli aumenti soprattutto negli ultimi dieci anni. Il presente progetto preliminare introduce nei capitoli 2 e 16 della Tariffa doganale nuove note svizzere, secondo le quali i prodotti di carne condita saranno classificati d'ora in poi nel capitolo 2 della tariffa doganale e sottostanno quindi a un'imposizione doganale più elevata.
Nel campo delle distribuzioni di dividendi operate nell'ambito di gruppi può essere consentito al contribuente di adempiere al proprio obbligo fiscale attraverso la notifica in sostituzione del pagamento dell'imposta. In tal caso il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile e a notificarlo entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale. Scaduto il termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue. Con il progetto preliminare la maggioranza della Commissione chiede pertanto una nuova normativa, secondo cui la richiesta di ricorso alla procedura di notifica sarà possibile anche dopo la scadenza del termine di notifica di 30 giorni senza che il diritto di ricorrere a tale procedura si estingua.
In adempimento alla decisione del Consiglio federale del 19 febbraio 2014 la LASSI concretizza l'applicazione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni su richiesta a tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) che non soddisfanno ancora questo standard internazionale.
Le misure di politica fiscale proposte dall'avamprogetto comprendono l'abolizione dello statuto fiscale cantonale, l'introduzione del modello «licence box» a livello cantonale, l'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi da applicare al capitale proprio superiore alla media, adeguamenti nell'ambito dell'imposta cantonale sul capitale, una regolamentazione unitaria per lo scioglimento delle riserve occulte, l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio, adeguamenti riguardanti la compensazione delle perdite e la deduzione per partecipazioni, l'introduzione di un'imposta sugli utili in capitale applicabile ai titoli nonché adeguamenti nella procedura di imposizione parziale.
La modficazione della ordinanza sul computo globale dell'imposta intende eliminare la doppia imposizione che stabilimenti d'impresa svizzeri di imprese estere devono sopportare in determinati casi sui redditi provenienti da beni mobili. Questo obiettivo è raggiunto nella misura in cui la Svizzera concede il computo globale dell'imposta a questi stabilimenti d'impresa.
Il progetto contiene modifiche dovute sia alle attuali e ultime modifiche della legge sul riciclaggio di denaro (particolarmente dovute dalla Legge federale pianificata concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012), sia direttamente alle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) concernente il settore delle case da gioco. Inoltre, il progetto contiene l'abrogazione di ripetizioni del diritto superiore.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti concernenti fra l'altro la solvibilità, la gestione del rischio e la pubblicazione.
1. Con il presente avamprogetto viene disciplinata, per tutti i servizi finanziari, la relazione fra gli intermediari finanziari e i loro clienti e vengono uniformate le disposizioni applicabili ai prospetti per valori mobiliari. In questo modo la protezione dei clienti, la concorrenza tra gli intermediari finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono rafforzate in modo durevole.
2. La legge sugli istituti finanziari disciplina in modo uniforme la sorveglianza di tutti i fornitori di servizi finanziari che, in un modo o nell'altro, gestiscono patrimoni per clienti.
Secondo la modifica proposta, il documento con l'indicazione della pigione precedente e di un eventuale aumento diventerebbe obbligatorio in tutta la Svizzera e non solo in caso di penuria di abitazioni. Il progetto contiene altre modifiche del diritto di locazione che mirano a garantire l'equilibrio tra gli interessi delle parti.