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L'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) deve essere adeguate alla nuova disposizione introdotta nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e in quella sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
Le modifiche legislative, dettate dall'iniziativa parlamentare del Consigliere agli Stati Hans Hofmann e adottate dal Parlamento nel dicembre del 2006, sono entrate in vigore il 1º luglio 2007. Il loro obiettivo è quello di semplificare la procedura relativa all'esame dell'impatto sull'ambiente e di limitare il diritto di ricorso delle associazioni.
Per quanto riguarda l'OEIA, oltre ai necessari adeguamenti alla modifica del testo di legge, sono stati apportati alcuni miglioramenti di carattere tecnico-legislativo senza tuttavia effettuare cambiamenti sostanziali. Alcuni articoli sono inoltre stati adeguati alla migliore prassi corrente o precisati.
Anche l'allegato dell'ordinanza, che indica gli impianti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), è stato rivisto in base alla nuova disposizione dell'articolo 10a capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente e adeguato di conseguenza.
Esso prevede infatti di destinare una parte del prodotto della tassa CO2 sui combustibili al risanamento di edifici abitativi e amministrativi. D'altro canto, i locatori potrebbero farsi esentare dalla tassa CO2 e, a condizione di non aver trasferito il costo degli investimenti sulle pigioni, non sarebbero tenuti a rimborsare ai propri conduttori gli importi risparmiati.
Le macchine di cantiere sono un'importante fonte di emissione di fuliggine diesel. La presente modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico ha lo scopo di ridurre ulteriormente tali emissioni e di uniformare, su tutto il territorio nazionale, l'applicazione delle relative disposizioni di protezione. Il progetto prevede l'introduzione di un valore limite uniforme delle emissioni di particolato (valore limite massimo o requisiti posti al filtro antiparticolato) per macchine e apparecchi su tutti i cantieri e impianti simili.
La revisione completa dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) è resa necessaria dalle modifiche del 16 dicembre 2005 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), entrate in vigore il 1º novembre 2006.
Il DATEC propone di prorogare di 4 anni la possibilità offerta alle aziende di chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa sui composti organici volatili (COV). Per beneficiarne, le aziende devono ridurre le loro emissioni di COV di un ulteriore 50 per cento rispetto ai valori limite stabiliti. I COV, insieme agli ossidi di azoto, sono gli inquinanti precursori dell'ozono estivo.
Con decreto del 23 marzo 2007, le Camere federali hanno sancito un obbligo di compensazione per le centrali a ciclo combinato, le quali possono essere autorizzate soltanto se le relative emissioni di CO2 vengono interamente compensate. Il decreto federale sarà messo in vigore dal Consiglio federale insieme all'ordinanza sul CO2 delle centrali a ciclo combinato.
L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico disciplina innanzitutto la prima tappa dell'apertura del mercato dell'elettricità, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'accesso alla rete da parte di terzi e le relative indennità. La modifica dell'ordinanza sull'energia riguarda in particolare l'acquisizione di elettricità prodotta da energie rinnovabili in nuovi impianti e la retribuzione dei produttori. Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha preso atto dei rispettivi avamprogetti di ordinanza e relative spiegazioni e avviato la procedura di consultazione.
La creazione di un registro nazionale costituisce un presupposto indispensabile per la partecipazione della Svizzera ai meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto. Un tale registro è inoltre necessario anche per il sistema di scambio dei diritti di emissione entro i confini nazionali. Secondo l'articolo 12 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO2, il DATEC emana prescrizioni relative alla tenuta del registro nazionale. Nell'ordinanza sul registro nazionale degli scambi di diritti di emissione, il DATEC disciplina tra l'altro l'apertura dei conti nel registro e i dettagli delle transazioni.
Le disposizioni sulla riscossione di emolumenti dell'ordinanza del 23 febbraio 2000 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) devono essere adeguate all'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1). Inoltre l'ordinanza del DFI del 3 dicembre 2003 sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia (OEmMet; RS 429.111) deve essere abrogata e integrata nella nuova OMet.
Secondo l'articolo 18a capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi di importanza nazionale, stabilisce la loro ubicazione e indica gli obiettivi di protezione.
Con la modifica della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2006, sono state create le basi legali per la promozione di parchi d'importanza nazionale. Questa ordinanza regola le procedure ed i presupposti per il sostegno all'istituzione, alla gestione ed all'assicurazione della qualità dei parchi d'importanza nazionale.
Provvedimenti nell'ambito del Piano d'azione contro le polveri fini: inasprimento dei valori limite per gli impianti a combustione alimentati con legna o carbone e altre modifiche in tale ambito.
L'articolo 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) incarica il DATEC di stabilire le prescrizioni relative all'omologazione e al contrassegno di tosatrici d'erba e di macchine da costruzione. Con l'ordinanza in oggetto, il DATEC adempie a tale mandato.
Questo primo progetto di modifica è stato elaborato in seguito all'evoluzione intervenuta nel frattempo nell'Ue. Fino a giugno 2006 sono già state decise, per quattro direttive, dieci modifiche che non sono ancora contemplate dall'ORRPChim in vigore. Si tratta di tre modifiche della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, di due decisioni concernenti la modifica della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, di quattro decisioni sulla modifica della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di una modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Per evitare ostacoli al commercio, l'ORRPChim deve essere adeguata ai nuovi atti normativi della Ue.
In futuro, le informazioni sull'emissione di determinate sostanze inquinanti e sul trasferimento di determinati rifiuti dovranno essere accessibili al pubblico. Circa 1'000 complessi industriali di grandi e medie dimensioni saranno obbligati a notificare le eventuali emissioni di sostanze inquinanti superiori alla soglia stabilita. Il DATEC ha inviato in consultazione un'ordinanza volta a creare la necessaria base giuridica per l'istituzione di un registro pubblico delle emissioni e dei trasferimenti di tali sostanze. La Svizzera adempie così a un obbligo internazionale. Le esperienze effettuate all'estero dimostrano che un simile registro consente di ridurre le emissioni inquinanti.
Le Concept Ours brun Suisse est une aide à l'exécution. C'est aussi une explication des dispositions légales sur la gestion de l'ours brun en Suisse: protection et capture d'ours, indemnisation et prévention des dégâts, etc.
Welche Anforderungen müssen erfüllt sein für Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) oder pathogenen Organismen? Welche für das Inverkehrbringen? Wie kann die Verbreitung so genannt invasiver Pflanzen wie Ambrosia verhindert werden? Diese Fragen klärt die revidierte Freisetzungsverordnung, welche das UVEK in die Anhörung schickt. Die Verordnung ist ein wichtiges Element der Umsetzung des neuen Gentechnikgesetzes.
Con la legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, il Parlamento ha fissato le condizioni per l'autorizzazione e l'impiego di organismi geneticamente modificati. Le procedure di autorizzazione di organismi geneticamente modificati quali derrate alimentari, alimenti per animali e per l'impianto sono già disciplinate. Per garantire la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati nei casi in cui vengono coltivate contemporaneamente piante geneticamente modificate viene proposta la presente ordinanza sulla coesistenza.
La nuova legge ha lo scopo di creare una base legale unitaria per la misurazione nazionale, la misurazione ufficiale e tutte le altre informazioni sui beni fondiari rilevate sulla base di differenti atti legislativi federali. Essa garantirà segnatamente, che, in maniera duratura e aggiornata, nella qualità richiesta e a costi adeguati, siano messi a disposizione delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dell'economia, della società e della ricerca, ai fini di un ampio impiego, geodati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera.
Con la revisione parziale della legge forestale si intende in particolare garantire le prestazioni della foresta e dell'economia forestale che vanno a vantaggio della collettività. Nel frattempo la legge riveduta dovrebbe contribuire a rafforzare l'efficienza dell'economia forestale. Occorre inoltre disciplinare la questione dell'aumento costante della superficie forestale e adeguare l'articolo sulla formazione agli attuali sviluppi nelle scuole universitarie professionali.
Revisione dell'OIF: ” allegato 7: valori limite d'esposizione al rumore degli impianti di tiro; complemento che introduce una regolamentazione per le armi sportive; ” allegato 1: aggiornamento delle esigenze per l'isolamento acustico degli edifici; ” allegato 2: aggiornamento delle esigenze relative ai modelli di calcolo del rumore.
Per il mantenimento del decentramento della Posta. Mediante una modifica della legge sull'organizzazione delle poste, la Posta dovrebbe essere tenuta a mantenere il decentramento delle proprie strutture, in particolare per quanto concerne i posti di lavoro. È quanto chiede un'iniziativa parlamentare del Consiglio nazionale che il Consiglio federale ha posto in consultazione su mandato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni.
In occasione di diverse revisioni di ordinanze sulle tasse del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazione si è constatato che in alcuni settori esse non dispongono di una sufficiente base legale in senso formale. Con il progetto, sotto forma di atto legislativo quadro, verrà costituita la necessaria base legale formale. L'atto legislativo quadro contiene un adeguamento della legge federale sulle ferrovie, della legge sul trasporto viaggiatori, della legge federale sulla navigazione aerea, della legge sugli impianti di trasporto in condotta e della legge sugli impianti elettrici.
Con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici, il «commercio dei veleni» in Svizzera viene ampiamente liberalizzato, in particolare mediante l'eliminazione dell'attuale sistema di autorizzazione per l'acquisto di veleni. Nei cinque avamprogetti di ordinanze del DFI relative al nuovo diritto in materia di prodotti chimici sono disciplinati requisiti e condizioni legati al personale per l'impiego di prodotti chimici particolarmente pericolosi. In tal modo si intende garantire il mantenimento di una protezione sufficiente nell'impiego di tali prodotti chimici.
La Svizzera deve adottare misure supplementari per poter raggiungere gli obiettivi di politica climatica fissati dalla legge. Il Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione quattro varianti per la riduzione delle emissioni di CO2. Tre prevedono una tassa sul CO2, mentre una si limita al “centesimo per il clima• facoltativo sui carburanti. Il rapporto sulla procedura di consultazione illustra le possibili conseguenze climatiche, economiche e finanziarie delle diverse varianti. La consultazione durerà fino al 20 gennaio 2005. Poi il Consiglio federale deciderà come attuare gli obiettivi della legge sul CO2.