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L'Approvvigionamento economico del Paese ha valutato se mantenere le attuali scorte obbligatorie di caffè, giungendo alla conclusione che il caffè non è un bene d'importanza vitale. Per questa ragione il caffè non verrà più sottoposto all'obbligo di costituire scorte.
Per quanto riguarda la costituzione di scorte obbligatorie di riso, occorre trovare una soluzione che soddisfi sia il diritto nazionale sia quello internazionale. La Svizzera è tenuta a impostare la gestione delle scorte obbligatorie affinché sia conforme al diritto internazionale e, in particolare, a rispettare le aliquote di dazio previste dal diritto commerciale. La presente modifica dell'obbligo di costituire scorte per il riso tiene conto di questa esigenza.
L'adeguamento dell'ordinanza prevede semplificazioni per le piccole banche particolarmente liquide e ben capitalizzate, un aumento delle aliquote di rischio delle ipoteche per gli immobili d'abitazione da reddito ed esigenze relative ai fondi propri per le banche madri delle due grandi banche svizzere.
La nuova legge federale sul trasporto di merci sotterraneo è volta a disciplinare le condizioni quadro giuridiche per la realizzazione e l'esercizio di impianti transcantonali prevalentemente sotterranei adibiti al trasporto di merci e per l'esercizio di veicoli su questi impianti. Con ciò si intende sostenere sul piano giuridico un nuovo sistema di trasporto merci previsto da Cargo sous terrain.
Le modifiche del Codice delle obbligazioni legate alla modernizzazione del registro di commercio rendono necessario l'adeguamento della vigente ordinanza su detto registro. La revisione ha trasposto numerose disposizioni dall'ordinanza alla legge. La disposizione sugli emolumenti in materia di registro di commercio ai quali si applicheranno senza riserve il principio della copertura dei costi e quello di equivalenza. Il legislatore chiarisce così che, in futuro, nel campo del registro di commercio, varranno esclusivamente i principi del diritto in materia di emolumenti. Di conseguenza, anche l'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio deve essere modificata.
In considerazione del rapporto del Consiglio federale del 23 maggio 2018 relativo all'obbligo di dichiarazione delle pellicce, è prevista l'introduzione della dichiarazione «vera pelliccia». Si prevede inoltre di precisare determinati termini relativi ai modi di ottenimento e di permettere la dichiarazione di origine «sconosciuta» per le pellicce e i prodotti di pellicceria.
L'Assemblea federale sarà autorizzata a approvare autonomamente, mediante decreto federale semplice non soggetto a referendum, gli accordi di libero scambio simili sotto il profilo dei contenuti rispetto agli accordi di libero scambio conclusi precedentemente e che rispetto a questi ultimi non prevedono nuovi obblighi importanti per la Svizzera.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla nuova base legale per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). Tale base deve rispondere ai requisiti del principio costituzionale di legalità e agli standard della Confederazione in materia di governo d'impresa.
Il presente progetto di revisione prevede l'abolizione unilaterale dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti industriali. A questo scopo è necessaria una modifica parlamentare della tariffa doganale secondo l'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD). L'abolizione dei dazi industriali semplifica le importazioni di prodotti industriali con effetti positivi sia per i consumatori sia per l'industria. Oltre all'eliminazione di questi dazi le imprese potranno beneficiare di sgravi amministrativi poiché viene meno in molti casi la necessità di presentare la prova d'origine. Viene inoltre semplificata la struttura della tariffa doganale per i prodotti industriali, e ciò agevola ulteriormente le imprese sul piano amministrativo.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2020/2021. L'OCSE ha adattato i criteri che servono da base per determinare se le norme internazionali sono attuate in modo soddisfacente. L'attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri negli elenchi dei Paesi non cooperativi del G20/OCSE e dell'UE e sia oggetto di sanzioni. L'introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.