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L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Secondo le indicazioni dell'ASTAG, in Svizzera circolano almeno 3500 taxi e la cifra d'affari del ramo si aggira attorno ai 175 200 milioni di franchi. A parte poche eccezioni, la Svizzera è l'unico Paese europeo che non prevede requisiti per i tassametri e non li controlla regolarmente. L'obiettivo principale dell'ordinanza è di proteggere i consumatori. A tal fine essa disciplina i seguenti aspetti fondamentali: i requisiti per i tassametri; le procedure per l'immissione sul mercato; le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese attualmente in vigore deve essere adeguata alla nuova situazione economica e modernizzata. A prescindere dalle cause di una crisi, l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) deve poter intervenire rapidamente e in modo mirato in situazioni di grave penuria imminenti o già sopraggiunte che riguardano l'intero Paese. La stretta interconnessione e la forte dinamicità dei moderni processi di approvvigionamento esigono reazioni più rapide in caso di problemi. L'AEP dovrà concentrarsi sempre di più sull'obiettivo di contribuire a rafforzare la resistenza delle infrastrutture ancor prima che insorgano problemi di approvvigionamento, soprattutto a livello di telecomunicazioni, logistica dei trasporti e reti elettriche. I gestori delle infrastrutture che con i loro servizi forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero accertarsi fin d'ora di essere in grado di operare anche in condizioni prossime alla crisi. Nell'ambito della revisione della LAP occorre creare degli strumenti per coinvolgere in modo ottimale questi attori, con misure mirate, nella prevenzione delle crisi attuata dall'AEP.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La presente revisione parziale precisa in particolare la ripartizione delle competenze e del finanziamento tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori degli impianti d'accumulazione in relazione ai sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Il principio del finanziamento da parte dell'organo responsabile finora applicato da Confederazione e Cantoni rimane invariato.
Con l'ordinanza s'intendono creare le basi giuridiche affinché la Confederazione possa adottare le misure volte a prevenire la tratta di esseri umani (p. es. campagne pubbliche). In virtù di tale ordinanza la Confederazione potrà inoltre accordare aiuti finanziari a organizzazioni non governative che contribuiscono a prevenire la tratta di esseri umani.
La revisione parziale si preocupa di due punti principali: deposito doganale e sicurezza. I depositi doganali continueranno ad esistere. In futuro non sarà però più possibile imporre merci svizzere all'esportazione e in seguito immagazzinarle ancora in un deposito doganale in Svizzera. In materia di sicurezza è previsto, da un lato, di disciplinare in modo più chiaro le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane in fatto di compiti che i Cantoni le delegano e, dall'altro, di abrogare nel decreto federale relativo a Schengen la disposizione che prevede un effettivo minimo del Corpo delle guardie di confine.
Sulla base delle esperienze raccolte nei primi 12 anni dall'introduzione della tassa sul traffico pesante, le attuali modifiche dell'OTTP permettono di realizzare, tra l'altro, adeguamenti tecnici. Sono inoltre previste misure nell'ambito della lotta contro gli abusi.
Per lungo tempo, in Svizzera, si è imposta tra le autorità tutorie la pratica di disporre il collocamento in istituti allo scopo di punire fattispecie quali «il vagabondaggio/l'ozio», «la condotta dissoluta» o «la vita sregolata», un provvedimento, questo, applicato soprattutto nel caso di giovani. Questi casi sono stati etichettati come «internamenti amministrativi», perché il collocamento era di norma deciso da un'autorità amministrativa. Nell'ottica odierna si può affermare che la situazione giuridica e la prassi del tempo si tradussero in torti enormi a spese di coloro che ne furono vittima. La Commissione raccomanda al proprio Consiglio di riconoscere questi torti in quanto tali e di contribuire alla loro riparazione morale emanando una legge federale.
Per attuare l'iniziativa parlamentare la Commissione propone l'introduzione di disposizioni generali sul diritto di revoca per i consumatori nell'ambito dei contratti conclusi a distanza, in particolare via Internet o per telefono, ispirandosi al vigente diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio (art. 40a segg. CO), il quale dovrebbe essere mantenuto. Il termine di revoca dovrebbe comunque essere prolungato a 14 giorni.
Per attuare l'iniziativa parlamentare, la Commissione propone l'abrogazione degli articoli 227a-228 CO.
Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, entrata in vigore il 1o gennaio 2012, l'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un nuovo progetto di legge volto a colmare le lacune individuate dall'operazione ARGUS. L'obiettivo principale della revisione è quindi quello di evitare che vengano prestati servizi di protezione civile abusivi e versate IPG illecite, in particolare estendendo il sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) ai militi della protezione civile. La LPPC subisce inoltre altre modifiche necessarie.
Consultazione del mandato relativo alla rinegoziazione dell'Accordo di cooperazione di polizia con l'Italia in vigore dal 2000. La rinegoziazione dell'Accordo di polizia verte sulle possibilità di sviluppo rilevate a livello di esperti. Il nuovo Accordo di polizia prevede l'integrazione di ulteriori settori di cooperazione, di cui alcuni concernono anche i Cantoni.
Um die Gewalt an Fussball- und Eishockeyspielen nachhaltiger eindämmen zu können, beschloss die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) am 2. Februar 2012 zahlreiche Änderungen des Konkordats über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 15. November 2007. Im Zentrum der Konkordatsänderung steht die Einführung einer Bewilligungspflicht für Fussball- und Eishockeyspiele mit Beteiligung der Klubs der jeweils obersten Spielklasse der Männer sowie weiterer polizeilicher Massnahmen. Spiele unterer Ligen können von den kantonalen Behörden aus Sicherheitsgründen bewilligungspflichtig erklärt werden. Für die Übernahme des revidierten Konkordats ist eine Anpassung des kantonalen Rechts erforderlich. Insbesondere wird die Kantonspolizei als zuständige Behörde für die Bewilligungsentscheide und die neu eingeführten Massnahmen bestimmt. Die Zuständigkeitsregelung wird im kantonalen Polizeigesetz verankert.
L'ordinanza in oggetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, unitamente alla legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (FF 2011 4357), in sostituzione di due ordinanze del 15 febbraio 2006: l'ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia (RS 941.292) e l'ordinanza sui laboratori di verificazione (RS 941.293). La nuova ordinanza sulle competenze in materia di metrologia introduce, oltre agli adeguamenti formali alla nuova legge, alcune lievi modifiche sostanziali.
Nella sessione invernale del 2011 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni) che prevede l'istituzione, in seno alla Confederazione, di un Servizio centrale di protezione dei testimoni. Il servizio sarà responsabile dell'esecuzione uniforme dei programmi di protezione dei testimoni nell'ambito di procedimenti penali federali o cantonali. Nell'ordinanza sulla protezione dei testimoni è, tra le altre cose, fissata la partecipazione finanziaria dei singoli Cantoni alla gestione del Servizio di protezione dei testimoni e sono stabilite le prestazioni di consulenza e di sostegno che devono essere risarcite al Servizio di protezione dei testimoni.