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L'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese da parte della Svizzera richiede la creazione delle basi giuridiche necessarie. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e la Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi d'imprese multinazionali sono le basi giuridiche nazionali di questa forma di scambio.
La presente revisione sancisce una riduzione della porzione legittima dei discendenti e del coniuge o partner registrato superstite; la legittima dei genitori è soppressa. Il disponente avrà così un maggior margine di manovra per disporre dei propri beni, segnatamente a favore di un convivente di fatto o di figli che il partner ha avuto da un'altra unione, o nell'ambito della trasmissione di un'impresa. L'avamprogetto istituisce inoltre un legato di mantenimento, ordinato dal giudice in casi particolari a carico della successione, per beneficiare un convivente di fatto che ha fornito ragguardevoli prestazioni nell'interesse del defunto o un minore a cui l'ereditando ha fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L'avamprogetto contiene pure alcune novità che adeguano il diritto successorio alle realtà attuali e chiariscono diversi articoli in nome della certezza del diritto.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Repubblica di Corea, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) e il disegno di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Il presente avamprogetto posto in consultazione concerne l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, l'Islanda e la Norvegia, previsto per il 2017 con un primo scambio di informazioni nel 2018.
La revisione proposta si è resa necessaria a seguito dei mutamenti nella prassi in materia di concessione di crediti multilaterali, occorsi dall'inizio della crisi finanziaria globale, e della situazione dei debiti pubblici nella zona euro. L'obiettivo è che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale.
Il trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie è controverso. Soltanto le multe fiscali sono considerate esplicitamente come oneri non giustificati dall'uso commerciale e pertanto non sono fiscalmente deducibili. Il disegno contiene disposizioni esplicite, secondo le quali le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché le relative spese processuali non sono fiscalmente deducibili. Per contro, continueranno a essere considerate oneri giustificati dall'uso commerciale le sanzioni che incidono sull'utile e che non perseguono uno scopo penale. A seguito dell'inasprimento delle disposizioni penali in materia di corruzione, le retribuzioni corruttive versate a privati non devono più essere considerate oneri giustificati dall'uso commerciale, nella misura in cui la corruzione di privati è punibile ai sensi del diritto penale svizzero. Lo stesso vale per le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato e che quindi sono connesse al reato in senso più lato.
Il programma di stabilizzazione 2017-2019 intende assicurare il rispetto delle direttive del freno all'indebitamento nei prossimi anni. Le misure di sgravio ivi contenute riducono le uscite della Confederazione dal 2017 rispetto all'attuale pianificazione di un importo compreso tra 800 milioni e 1 miliardo di franchi. Le 25 misure complessive riguardano tutti i settori di compiti della Confederazione e anche il settore proprio fornirà un contributo. La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017-2019 (legge quadro) consentirà di adeguare 12 leggi federali esistenti e di abrogarne una.
Le modifiche dell'ordinanza concretizzano i parametri approvati il 21 ottobre 2015 dal Consiglio federale per l'adeguamento delle vigenti disposizioni «too big to fail». Nello stesso contesto viene attuata anche la mozione 12.3656 trasmessa dal Parlamento e denominata «Disciplinare le esigenze in materia di fondi propri per le banche che non sono di rilevanza sistemica in un'ordinanza distinta e integrarle rapidamente mediante revisione dell'ordinanza sui fondi propri».
La prassi della Svizzera in relazione a dati rubati diviene meno restrittiva. In futuro sarà possibile entrare nel merito di domande basate su tali dati se uno Stato li ha ottenuti nel quadro di un'ordinaria procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. L'assistenza amministrativa continua a essere negata nei casi in cui uno Stato ha ottenuto dati rubati con un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.
La presente modificazione prevede la soppressione di alcune franchigie opzionali e l'abbassamento della riduzione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Conformemente al mandato della mozione 13.3728 «Assoggettamento fiscale delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali. Una regola per tutti», l'avamprogetto propone un adeguamento delle disposizioni della LAID che disciplinano il luogo d'imposizione delle provvigioni di intermediazione immobiliare. È inoltre proposta una modifica di carattere meramente formale delle disposizioni che regolano l'imposizione delle persone giuridiche che esercitano il commercio di immobili.