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Il 25 settembre 2020 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre). La LPre si prefigge di impedire l’uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti. L’accesso di privati a simili sostanze verrà in parte limitato. Con il presente progetto s’intende mettere in atto la LPre a livello di ordinanza.
Da una quindicina d’anni a questa parte gli aventi diritto di voto di diversi Cantoni possono partecipare per via elettronica a elezioni e votazioni nel quadro di una sperimentazione. Le basi legali per le prove sono costituite dall’articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1), dagli articoli 27a–27q dell’ordinanza sui diritti politici (ODP; RS 161.11) e dall’ordinanza della Cancelleria federale (CaF) concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). Con il presente progetto di revisione dell’ODP e dell’OVE si intende attuare la riorganizzazione della sperimentazione. Il Consiglio federale trae così gli opportuni insegnamenti dalla fase sperimentale precedente per istituire una nuova e stabile base legale per le prove di voto elettronico.
Il progetto in consultazione comprende la modifica di tre ordinanze agricole del Consiglio federale.
La legge sullo sgravio delle imprese mira a ridurre il carico amministrativo e i costi che la regolamentazione comporta per le imprese. Crea le basi per una regolamentazione efficace, definisce gli strumenti necessari a tal fine e prevede l’istituzione di una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra imprese e autorità. Il progetto di legge dà seguito alla mozione 16.3388 Sollberger.
Il progetto prevede di introdurre un freno alla regolamentazione per ridurre i costi normativi delle imprese. In conformità allo spirito del freno alle spese, le nuove regolamentazioni particolarmente onerose per le imprese devono essere approvate dalla maggioranza qualificata del Parlamento. Il progetto dà seguito alla mozione 16.3360 del Gruppo liberale radicale.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione concernente le revisioni parziali previste per l’ordinanza sull’energia (OEn) inclusa l’ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), l’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne), l’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn), l’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE), l’ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), l’ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE) e l’ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS).
Questa revisione ha lo scopo di modificare due disposizioni dell’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell’11 aprile 2018 che attualmente rendono molto difficile la registrazione e la pubblicazione dei dati e quindi riducono i benefici della registrazione delle malattie tumorali.
Il progetto è inteso ad attuare due mozioni trasmesse: la prima (17.4317 Caroni) propone di accelerare le procedure connesse al ritiro della licenza per allievo conducente o di condurre da parte della polizia e di concedere più diritti ai titolari interessati dalla revoca preventiva; la seconda (17.3520 Graf-Litscher) chiede che le autorità cantonali possano consentire agli autisti di guidare ai fini dell’esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o di condurre. Entrambe le mozioni riguardano procedura e modalità di revoca delle licenze e verranno perciò attuate contemporaneamente.
Per prevenire ostacoli al commercio con l’UE, il diritto svizzero deve essere adeguato in modo puntuale al nuovo regolamento UE sui medicinali veterinari (regolamento UE 2019/6). Ciò richiede la revisione di vari atti legislativi relativi agli agenti terapeutici, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni dell’UE (28.01.2022). La revisione comprende adeguamenti relativi alla presentazione di domande di modifica (variazioni) per i medicamenti veterinari, le linee guida per la buona prassi di distribuzione e la farmacovigilanza. Inoltre, sono previste restrizioni all’uso di determinati antibiotici, saranno adeguati i termini di attesa e sarà allineato il periodo di conservazione di determinati documenti.
L’obiettivo della revisione è di garantire la disponibilità di dati rilevanti per la sicurezza di tutte le sostanze importanti in Svizzera. Ciò consentirà di valutare e, se necessario, di ridurre i rischi che essi comportano. L’obbligo di notifica esistente per le nuove sostanze deve essere adattato di conseguenza. Inoltre, i requisiti minimi per la lingua dell’etichettatura nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11), nell’ordinanza sui biocidi (OPBioc; RS 813.12), nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), in alcuni allegati dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) e l’ordinanza sui concimi (OCon; RS 916.171) sono armonizzati con le disposizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) (perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio).
Il 23 settembre 2020, il Parlamento ha approvato una revisione totale della legge sul CO2, che stabilisce gli obiettivi e le misure della politica climatica fino al 2030. La presente revisione totale dell’ordinanza sul CO2 concretizza le disposizioni di legge adottate dal Parlamento nel quadro dell’approvazione della revisione totale della legge sul CO2. L’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza sul CO2 è prevista il 1° gennaio 2022 contemporaneamente all’entrata in vigore delle modifiche di legge, fatto salvo la votazione del 13 giugno 2021 sul referendum. Data l’urgenza di questo progetto di revisione, non è possibile prolungare il termine minimo di tre mesi per rispondere previsto dalla legge. Per tale motivo non potranno essere prese in considerazione eventuali domande di proroga del termine di consultazione.
La revisione riguarda diversi articoli dell’OLL 1 e dell’OLL 2 e mira soprattutto a semplificare l’applicazione della legge per garantire meglio la protezione dei lavoratori e a chiarire la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nella concessione di permessi concernenti la durata del lavoro.
La ODiT attua, a livello di ordinanza, le nuove disposizioni legali per una migliore tutela dell'essere umano e dell'ambiente contenute nel controprogetto indiretto alla cosiddetta iniziativa per multinazionali responsabili.
Il progetto prevede che la quota di partecipazione a partire dalla quale è ammessa la procedura di notifica all’interno di un gruppo, fissata attualmente al 20 per cento, debba essere ridotta al 10 per cento. L’autorizzazione, che nel contesto internazionale deve essere richiesta preventivamente, sarà valida per cinque anziché per tre anni come previsto attualmente. Questa modifica determina una semplificazione amministrativa per le imprese e le autorità fiscali.
La legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua deve essere adeguata agli sviluppi attuali e deve stabilire il principio di una gestione dei pericoli naturali basata sui rischi. Con la modifica si vuole che la sicurezza, una premessa importante per il benessere del Paese, possa essere garantita e finanziata a lungo termine nonostante le condizioni quadro socioeconomiche e climatiche sempre più difficili.
La Svizzera adegua le sue basi legali in materia di dispositivi medici agli sviluppi in corso nell’UE (nuova legislazione relativa ai dispositivi medici). Questo richiede una modificazione della legge sugli agenti terapeutici (LATer; SR 812.21) e della legge sulla ricerca umana (LRUm; SR 810.30). In base alle modifiche fatte alla legge, sarà elaborata una nuova ordinanza sui diagnostici in vitro e sarà adattata l'ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici.
L’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» intende rafforzare la protezione della varietà delle specie e assicurarne la conservazione a lungo termine, ma rafforzare al contempo la protezione del paesaggio e promuovere la cultura della costruzione. Il Consiglio federale condivide le richieste dell’iniziativa, ma le respinge giudicandole eccessive. Il Consiglio federale oppone pertanto all’iniziativa un controprogetto indiretto con cui intende garantire la creazione a livello nazionale di una superficie protetta sufficiente a favore della natura.
La presente modifica dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario mira in particolare a definire le misure amministrative da adottare nei confronti dei veterinari e dei detentori in caso di uso di antibiotici superiore alla media. Inoltre si intende adeguare in modo puntuale altre disposizioni sulla base di esigenze pratiche (agevolazioni per l’importazione di medicamenti veterinari, precisazione delle definizioni, cambiamento di destinazione, obbligo di registro per i medicamenti per le api ecc.). Le modifiche dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria includono precisazioni, correzioni di traduzione e integrazioni di natura tecnica.
La legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite deve essere sottoposta a revisione al fine di tener conto della situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in materia di previdenza per la vecchiaia. Si tratta di iscrivere nella legge la competenza del Consiglio federale di accordare al CICR il privilegio di assoggettare alla legislazione sulla previdenza professionale i membri del suo personale non assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono un test Covid-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test Covid-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test Covid-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Alla luce di questa situazione e del suo aggravarsi si crea una nuova disposizione in base alla quale si obbligano le persone del settore degli stranieri e dell’asilo a sottoporsi a un test Covid-19, se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione. Se le persone interessate non adempiono a tale obbligo, le autorità competenti in materia di esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono disporre che queste persone siano sottoposte a un test Covid-19 contro la loro volontà, se non è possibile garantire l’esecuzione con mezzi più lievi. Il test Covid-19 è eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo. Si rinuncia a eseguire un test coattivo se eseguendolo si può mettere in pericolo la salute della persona interessata.
In seguito alle esperienze vissute durante la pandemia di COVID-19, verrà introdotto l’obbligo di costituire scorte di etanolo sulla base della legge federale sull’approvvigionamento del Paese, per un totale di 10 000 tonnellate. Lo stoccaggio è limitato a due concentrazioni adatte a quasi tutti gli scopi. Sottostanno all’obbligo di costituire scorte tutte le aziende che importano, producono o trasformano etanolo denaturato o non denaturato o lo immettono per la prima volta in commercio sul territorio svizzero. L’obbligo non riguarda l’etanolo utilizzato come carburante (noto anche come bioetanolo) o per la fabbricazione di carburanti.
Modifica di ordinanze del diritto ambientale, segnatamente l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composi organici volatili (OCOV; RS 814.018), l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l'ordinanza sul traffico di rifiutti (OTRif; RS 814.610).
L'imposta sul tonnellaggio gode di un largo consenso a livello internazionale ed è ampiamente diffusa, in particolare nell'Unione europea. L'introduzione di questa imposta anche in Svizzera creerebbe condizioni paritarie in un contesto di competitività tra le imprese di navigazione marittima, che si contraddistinguono per l'elevata mobilità, nel settore del trasporto di merci e persone.
Il sistema di ingressi e uscite (EES) serve a registrare gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve. Serve inoltre a registrare i rifiuti d'entrata disposti alla frontiera esterna Schengen. L'attuazione delle basi legali europee riguardanti l'EES e dei pertinenti adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) richiede adeguamenti anche a livello esecutivo. Da un lato sarà erogata una nuova ordinanza EES (OSIU) che definirà principalmente i diritti delle autorità svizzere in materia di registrazione, trattamento e consultazione dei dati nell'EES come anche la procedura di consultazione e di accesso a questi dati. Dall'altro lato, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) e, in misura minima, l'ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), saranno modificate. Le modifiche della legge e delle ordinanze entreranno in vigore in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, prevista attualmente per il maggio 2022.
Il sistema radio di sicurezza Polycom consente la comunicazione tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera in qualsiasi situazione. Per garantire una comunicazione operativa capillare su scala nazionale tramite Polycom anche in caso di collasso della rete elettrica, sono necessarie misure per le circa 270 stazioni di trasmissione della Confederazione. L'autonomia della corrente elettrica deve essere aumentata a più giorni. Per questo il Consiglio federale chiede un credito d'impegno di 36,5 milioni di franchi.