Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
L'Assistenza in materia penale (AIMP, RS 351.1) è finora limitata alla cooperazione penale con gli Stati. Sono anche state adottate alcune basi giuridiche per la cooperazione con tribunali penali internazionali. Le principali sono la legge federale del 22 giugno 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI, RS 351.6) e la legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20) la cui durata è limitata a fine 2023. Queste basi giuridiche non permettono tuttavia una cooperazione senza lacune con tutte le istituzioni penali internazionali. Il presente avamprogetto intende permettere la cooperazione con tutte le istituzioni penali internazionali senza tuttavia obbligare la Svizzera a farlo. I consolidati principi dell'AIMP vanno applicati anche in questo ambito. Si crea così una migliore sintonia tra gli obiettivi di politica estera della Svizzera e le sue possibilità giuridiche.
La mozione 15.3557 chiede una proposta di modifica della Costituzione che introduca un referendum obbligatorio per i trattati internazionali a carattere costituzionale (integrazione dell'art. 140 della Costituzione federale)
Il presente progetto di revisione mira a semplificare il cambiamento del sesso e, di conseguenza, del prenome delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale, sostituendo le procedure attuali con una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile, senza interventi medici o altre condizioni preliminari.
La presente iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 380a del Codice penale in modo da sancire la responsabilità dello Stato indipendentemente dal fatto che un suo dipendente abbia commesso un atto illecito o che a quest'ultimo sia addebitata una colpa. Lo Stato sarà ritenuto responsabile se un autore di reato cui viene accordato il regime aperto provoca un danno recidivando. La nuova normativa si prefigge di evitare che le conseguenze di atti gravi commessi da recidivi in caso di liberazione condizionale o di regime aperto debbano essere assunti unicamente da singole persone.
La presente revisione prende le mosse dall'adozione, il 16 dicembre 2016, da parte del Parlamento, dell'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF (FF 2016 7935) con cui si istituisce una nuova procedura che permette al debitore escusso di chiedere all'ufficio d'esecuzione di non dare notizia a terzi circa procedimenti esecutivi se, per tre mesi, il creditore non ha preso provvedimenti per eliminare l'opposizione. Come già previsto nell'ambito dei lavori preliminari (Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 19 febbraio 2015 sull'iniziativa parlamentare 09.530, FF 2015 2641 2649 seg.), per la nuova procedura è riscossa una tassa. La revisione propone inoltre alcune altre modifiche dell'ordinanza sulle tasse che si sono rivelate necessarie negli ultimi anni. L'ordinanza sulle tasse è anche adeguata alle mutate condizioni quadro dello standard e-LEF.
Il presente progetto intende, da una parte, attuare nell'ordinanza la «soluzione federale Infostar», approvata dall'Assemblea federale il 15 dicembre 2017 e la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2019. Questa soluzione implica in particolare che la Confederazione diventa l'unica responsabile della gestione e dello sviluppo della banca dati centrale dello stato civile (Infostar), il che rende necessaria una modifica dell'OSC. Dall'altra, il progetto concretizza la proposta del Consiglio federale avanzata nel rapporto del 3 marzo 2017 «Migliorare il quadro normativo per i nati morti» e disciplina il trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita. In tal modo viene colmata una lacuna, poiché secondo l'OSC vigente gli infanti nati morti sono iscritti soltanto se pesano almeno 500 grammi e hanno un'età di gestazione di almeno 22 settimane. Attualmente, i genitori di un infante venuto al mondo privo di vita il cui peso o la cui età di gestazione sono inferiori non hanno la possibilità di farlo iscrivere. Anche l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni è prevista per il 1° gennaio 2019.
La legge federale e l'ordinanza sulla medicina della procreazione disciplinano i diritti d'accesso delle persone nate da una donazione di sperma ai loro dati genetici. La prima generazione delle persone nate da una donazione di sperma ha ormai quasi raggiunto la maggiore età e ha pertanto un diritto assoluto di ottenere i dati. Il progetto di revisione intende semplificare la procedura d'informazione, permettendo di effettuarla per scritto, senza convocazione dei richiedenti dinnanzi all'Ufficio federale dello stato civile.
Il progetto attua la mozione 14.4008 (Adeguamento del Codice di procedura civile) nonché altri interventi parlamentari e contiene le modifiche necessarie in base a quanto emerso da un esame delle esperienze fatte dalla prassi. Si tratta in particolare di adeguare le regole sulle spese giudiziarie e facilitare così l'accesso alla giustizia. La coordinazione fra i procedimenti viene inoltre semplificata e la procedura di conciliazione rafforzata. Infine, il progetto chiarisce e precisa la legge in altri punti. Nel contempo, mediante una nuova regolamentazione dell'azione collettiva e la creazione di un procedimento di transazione di gruppo, la tutela giuridica collettiva in caso di danni di massa verrà agevolata e una lacuna nella tutela giurisdizionale colmata.
L'obiettivo principale della revisione è l'armonizzazione parziale del diritto internazionale svizzero in materia di successione con il regolamento europeo sul diritto successorio, in modo da evitare decisioni che si contraddicono. Inoltre, la revisione tiene conto anche di eventuali esigenze di modifica, integrazione o chiarimento emerse nella prassi e nella dottrina nei 29 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni.