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Con la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), il Parlamento ha fra l'altro deciso di introdurre una deduzione sull'autofinanziamento. Il Consiglio federale deve ora emanare le disposizioni di esecuzione necessarie. Inoltre, a seguito della RFFA devono essere adeguate anche le ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sul computo globale dell'imposta (d'ora in poi: ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere).
Per la proprietà abitativa a uso proprio il valore locativo e le deduzioni per i costi di conseguimento saranno soppressi tanto a livello federale quanto a livello cantonale, ma non per le abitazioni secondarie a uso proprio. Per gli immobili locati o affittati i costi di conseguimento rimangono deducibili. Le deduzioni per gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente, per i lavori di cura di monumenti storici nonché per le spese di demolizione saranno soppresse generalmente a livello federale, mentre i Cantoni potranno conservarle nella loro legislazione. Limitazioni più incisive di quelle attuali sono previste anche per quel che riguarda la deducibilità degli interessi su debiti privati: cinque sono le varianti in discussione. Verrà inoltre introdotta una deduzione di primo acquisto.
L'adeguamento dell'ordinanza prevede semplificazioni per le piccole banche particolarmente liquide e ben capitalizzate, un aumento delle aliquote di rischio delle ipoteche per gli immobili d'abitazione da reddito ed esigenze relative ai fondi propri per le banche madri delle due grandi banche svizzere.
Con la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito vengono adeguate in modo mirato diverse leggi federali esistenti, al fine di perfezionare le condizioni che consentono alla Svizzera di svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese attive nel settore delle tecnologie di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology») e blockchain.
La garanzia dei depositi bancari deve essere adeguata agli sviluppi internazionali. A seconda dei risultati dei dibattiti parlamentari concernenti la LSF e la LIFin verranno aggiunte delle disposizioni in materia di insolvenza per le banche.
Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI) con altri Stati partner a partire dal 2020/2021. L'OCSE ha adattato i criteri che servono da base per determinare se le norme internazionali sono attuate in modo soddisfacente. L'attuazione del SAI con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri negli elenchi dei Paesi non cooperativi del G20/OCSE e dell'UE e sia oggetto di sanzioni. L'introduzione del SAI con gli Stati partner proposti non presenta differenze rispetto alle procedure applicate finora.
La revisione parziale dell'OFSD comprende in primo luogo l'adeguamento all'attuale evoluzione dei mercati finanziari dei parametri «reddito del capitale», «tasso di rincaro» e «supplemento di sicurezza» necessari per il calcolo dei contributi che devono essere versati dai proprietari degli impianti nucleari svizzeri. Ulteriori adeguamenti riguardano la gestione del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento STENFO, l'amministrazione del patrimonio dei Fondi e il processo di restituzione dei capitali depositati.