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Con 124 Stati membri la Convenzione contro il genocido è uno degli strumenti internazionali più largamente accettati. Vieta il genocido ed obbliga gli Stati a prevenirlo e a reprimerlo. Gli obblighi internazionali che ne conseguono rendono necessaria una modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare.
La nuova legge federale deve sostituire quella del 6 ottobre 1989, che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC) e non è piú conforme alle esigenze della legge sui sussidi del 1990.
I due progetti istituzionalizzano una cooperazione tra le autorità dello Stato di provenienza e quello d'accoglienza nel campo delle adozioni internazionali, permettendo così una migliore protezione dei fanciulli. In prima linea sono proposti provvedimenti contro gli abusi, quali la tratta di fanciulli.
Il presente avamprogetto non intende modificare le forme attuali di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni, ma soltanto consolidarle e concretizzarle. Il contenuto volutamente succinto del progetto prevede tre forme di cooperazione: l'informazione dei Cantoni, la consultazione dei Cantoni e la partecipazione dei rappresentanti dei Cantoni alla preparazione dei mandati di negoziato e alle negoziazioni della Confederazione.
Nel rispetto della legislazione interna di ogni Paese, il Protocollo ha quale scopo di rinforzare e di sviluppare la cooperazione transfrontaliera.
Procedura di consultazione su mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale nel quadro dell'inchiesta sulla sorte degli averi delle vittime dell'olocausto depositati in Svizzera.
La Convenzione Unidroit è una convenzione internazionale che fissa le condizioni di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e definisce le relative procedure. Le sue disposizioni sono direttamente applicabili e non necessitano di una legislazione interna d'esecuzione.
L'obiettivo è di conferire all'attività archivistica una base legale stabile che meglio risponda alle esigenze odierne (in particolare per quanto concerne la protezione dei dati) e renda possibile una certa armonizzazione con le disposizioni vigenti in altri Stati.
Memorandum d'accordo tra taluni Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Europea relativo all'esecuzione del progetto MERCURE
Modificazione della legge federale sull'agricoltura e del decreto federale concernente la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; Modificazione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio
Accordo dell'Uruguay Round / GATT-WTO e le relative modifiche di legge (nei settori: diritto doganale, diritto agricolo (compresa la legislazione sull'alcool), approvigionamento economico del Paese, proprietà intellettuale, appalti pubblici e legge sulle banche)
Revisione della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero
Testi e rapporto esplicativo concernenti una modificazione della Costituzione federale intesa a conferire alla Confederazione la competenza di legiferare in materia d'importazione e d'esportazione di beni culturali (art. 24sexies cpv. 3bis Cost.) come pure la proposta di ratificare la Convenzione dell'UNESCO del 1970.
- Revisione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale - Revisione della legge federale relativa al trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale
Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente und Bundesbeschluss über die Änderung von Artikel 63 des Übereinkommens vom 5.10.1973 über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen).
- Convenzione dell'Aia del 15.11.1965 relativa all'intimazione e alla notificazione all'estero di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLaH 65), - Convenzione dell'Aia del 18.3.1970 sull'ottenimento delle prove all'estero in materia civile o commerciale (CLaH 70), - Convenzione dell'Aia del 25.10.1980 tendente a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (CLaH 80), - Accordo europeo del 27.1.1977 sulla trasmissione delle domande d'assistenza giudiziaria (AE 77).