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Gli obiettivi della revisione sono il riesame e la chiarificazione delle strutture, processi e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Vengono create le basi legali per il sistema informatico OITE e per il collegamento del sistema di elaborazione dei dati delle Dogane (e-dec) al sistema informatico dell'UE (TRACES) e al sistema informatico dell'USAV (sistema informatico OITE), al fine di garantire i necessari controlli sistematici all'importazione di animali e prodotti animali secondo l'Accordo veterinario. Vengono inoltre emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche (Mozione Freysinger 11.3635).
Il progetto attua le richieste formulate dal Parlamento nella sua decisione di rinvio della revisione totale della LCA, introducendo le modifiche volute, segnatamente quelle concernenti il diritto di revoca, la copertura provvisoria, la prescrizione, il diritto di recesso e i grandi rischi. In diversi punti si è tenuto conto delle esigenze del commercio elettronico, semplificando i requisiti formali. Durante i lavori si è inoltre ravvisata la necessità di procedere a lievi adeguamenti.
Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato le basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni, tra cui la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). Diverse disposizioni della LSAI autorizzano il Consiglio federale a disciplinare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. L'OSAIn contiene le relative disposizioni di esecuzione e altre disposizioni necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni.
Il presente avamprogetto di revisione totale della O-LPSU contiene in particolare le nuove disposizioni esecutive relative ai sussidi federali secondo la LPSU. Le disposizioni concernenti le competenze e le disposizioni speciali per il settore delle scuole universitarie professionali già contenute nella O-LPSU vengono mantenute. Alla documentazione per la consultazione è allegato anche l'avamprogetto di ordinanza sulle costruzioni universitarie.
L'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni deve essere adattata a seguito della modifica dell'art. 10 cpv. 3bis della legge federale sulla statistica federale (LStat). Le modifiche proposte hanno per scopo principale di chiarire la ripartizione delle responsabilità e facilitare in modo generale il processo di accesso ai dati del REA come pure il loro utilizzo.
Per permettere ai titolari di una maturità specializzata riconosciuta a livello svizzero di accedere agli studi presso un'università cantonale o un politecnico federale, l'ordinanza concernente l'esame complementare deve essere adattata per estendere l'accesso all'esame complementare anche ai titolari di una maturità specializzata.
La vigente legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) non è più in grado di dare risposte adeguate a numerose questioni. Per potere tenere conto del cambiamento sociale, economico e tecnologico, la LTC deve essere rivista.
La legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS) conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere una convenzione con i Cantoni nell'ambito della collaborazione e del coordinamento in materia di formazione. Essa mira in tal modo a promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero ai sensi della Costituzione federale e a consentire una politica della formazione obiettiva e coerente. Il nuovo atto normativo permetterà di garantire e di coordinare il proseguimento di progetti che già da anni sono condotti congiuntamente da Confederazione e Cantoni ai sensi all'articolo 61a capoverso 1 della Costituzione federale, come ad esempio il monitoraggio dell'educazione in Svizzera. La LCSFS sostituirà la legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1).
La revisione dell'ordinanza mira a disciplinare la modalità di partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e a stabilire in modo chiaro le direttive procedurali per il finanziamento. Dal punto di vista giuridico l'avamprogetto tiene conto delle mutate condizioni quadro che si applicherebbero sia nel caso di una partecipazione della Svizzera come Paese terzo sia di un'eventuale nuova associazione a Erasmus+. In questo contesto sono determinanti i principi approvati dal Consiglio federale il 16 aprile 2014 e il 19 settembre 2014. Il testo definisce i criteri per l'assegnazione delle borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei. Sono inoltre sanciti a livello di ordinanza il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione internazionale in materia di formazione. Vengono infine ribadite le modalità di concessione dei contributi a favore della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) e le modalità di selezione degli studenti e degli altri residenti della Casa svizzera nel quadro attuale.
È previsto di ancorare la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale nei campi tematici da promuovere ai sensi dell'articolo 55 della Legge sulla formazione professionale (RS 412.1). Questo necessita un supplemento nell'articolo 64 dell'Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.101). Questa aggiunta permette alla Confederazione di promuovere in modo sussidiario attività di terzi nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale come prestazioni particolari d'interesse pubblico.