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L’ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata approvata dal Consiglio federale il 23 novembre 2022 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Essa specifica i requisiti per il reporting di sostenibilità nel Codice delle Obbligazioni, nato dalla controproposta all’Iniziativa multinazionali responsabili. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha incaricato il DFF (SIF), in collaborazione con il DATEC (UFAM, UFE) e il DFGP (UFG), di rivedere l’ordinanza entro tre anni dall’entrata in vigore, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi internazionali. Inoltre, il 24 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con il DATEC (UFAM), di presentare entro la fine del 2024 una revisione dell’ordinanza, al fine di includere i requisiti minimi per i piani di transizione degli istituti finanziari.
Le Gouvernement jurassien a mis en consultation un avant-projet de loi sur la coopération au développement et l’aide humanitaire. La création d'une loi s'inscrit dans le prolongement des orientations récentes, notamment du partenariat établi avec la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD). Elle fixe un cadre général à l'action de l’État dans le domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
L’RSI (2005) disciplina la collaborazione internazionale in materia di controllo degli eventi che possono rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Scopo principale dell’RSI è prevenire la diffusione delle malattie infettive evitando di creare ostacoli inutili al traffico e al commercio internazionali. Il 1° giugno 2024, l'Assemblea mondiale della sanità (AMS) ha adottato per consenso gli emendamenti all’RSI (2005). Le loro conseguenze per la Svizzera sono state analizzate nel presente rapporto esplicativo.
Il disegno di legge propone modifiche nell'ambito dei mercati finanziari per quanto riguarda la procedura di assistenza amministrativa della FINMA, la cooperazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica da parte di autorità estere, la trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte degli istituti sottoposti a vigilanza, gli audit transfrontalieri e la notifica transfrontaliera di documenti in materia amministrativa. Oltre alla modifica delle disposizioni della LFINMA si propone di modificare di conseguenza anche le disposizioni sulla cooperazione internazionale contenute nella Legge sui revisori (LSR) e nella Legge sulla Banca nazionale (LBN).
Die Schweizerische Bundesversammlung hat am 17. März 2023 eine Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung betreffend Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung verabschiedet. Diese Änderung schafft zusätzliche Spielräume für die Kantone. Einer dieser Spielräume soll genutzt werden, um am Handelsgericht einen sog. Zurich International Commercial Court zu errichten. An diesem können internationale handelsrechtliche Streitigkeiten in englischer Sprache verhandelt werden. Dazu muss das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess geändert werden. Die Änderung wird zum Anlass genommen, weitere Bestimmungen des Gesetzes zu präzisieren und zu bereinigen.
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale intende accelerare l’omologazione di prodotti fitosanitari in Svizzera modificando la legge sull’agricoltura. Il progetto prevede di introdurre in Svizzera una procedura di omologazione semplificata per i prodotti fitosanitari omologati in uno Stato membro dell’Unione europea confinante, nei Paesi Bassi o in Belgio. Le autorità svizzere dovranno valutare i rischi per l’essere umano, gli animali e l’ambiente solo nei settori che nel nostro Paese sottostanno a una protezione particolare.
Il Parlamento deve approvare gli Stati partner con cui la Svizzera deve introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività secondo lo standard internazionale a partire dal 2026 e scambiare i dati per la prima volta nel 2027.
L’Unione europea ha approvato, nel quadro del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE, i seguenti atti giuridici vincolanti per la Svizzera: regolamento AMMR, regolamento di crisi, regolamento Eurodac, regolamento sul rimpatrio alla frontiera e regolamento sugli accertamenti. I primi tre regolamenti UE contengono disposizioni che costituiscono sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac, mentre il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti costituiscono sviluppi dell’acquis di Schengen. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e per lo spazio Schengen/Dublino. La riforma mira da un canto a ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa e al suo interno; dall’altro, secondo il principio della responsabilità condivisa e della solidarietà, intende alleggerire l’onere che grava sugli Stati membri dell’UE alle frontiere esterne Dublino che si trovano sotto particolare pressione o consentire deroghe per gli Stati membri che fanno fronte a una situazione di crisi. Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE punta su procedure rapide alle frontiere esterne Schengen, sull’ulteriore sviluppo del sistema Dublino, sull’ampliamento della registrazione dei dati nel sistema Eurodac e su un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati membri dell’UE.
Il presente progetto di revisione è volto a modernizzare e digitalizzare la procedura svizzera di immatricolazione assicurandone la compatibilità con quella europea (allineamento al regolamento UE 2018/858). Nel contempo si procede all’attuazione delle mozioni Darbellay (13.3818 «Snellimento delle procedure d’immatricolazione dei veicoli a motore e aumento della sicurezza stradale») e Reimann (16.3846 «Meno burocrazia attraverso l’abolizione della marca di controllo che attesta l’approvazione del tipo dei veicoli stradali»).
Il progetto prevede che i Paesi, in prevalenza occidentali, che hanno acquistato materiale bellico svizzero potranno riesportarlo in uno Stato terzo una volta trascorsi cinque anni dalla firma della dichiarazione di non riesportazione, sempre che siano rispettate alcune condizioni relative al diritto internazionale e al rispetto dei diritti umani. Il progetto è conforme al diritto della neutralità.
Il regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice dei visti Schengen va a completare la procedura esistente per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. In caso di minaccia alla salute pubblica sarà possibile prevedere restrizioni d’entrata e altre misure alle frontiere esterne Schengen. La nuova procedura di allontanamento permetterà di allontanare più facilmente le persone straniere che soggiornano illegalmente in Svizzera e vengono intercettate nella zona in prossimità della frontiera. Saranno inoltre apportate modifiche di carattere redazionale alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per uniformare la terminologia di quest’ultima al codice dei visti Schengen. Con l’ulteriore modifica della LStrI il Dipartimento federale degli affari esteri ottiene accesso al sistema nazionale ETIAS.
Il presente progetto si prefigge di adeguare la legge sull’infrastruttura finanziaria ai progressi tecnologici e agli sviluppi rilevanti degli standard internazionali e degli ordinamenti giuridici esteri. Nel contempo semplifica e rende più proporzionali diverse disposizioni. La revisione proposta mira a rafforzare ulteriormente la stabilità del sistema finanziario e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione con l’Italia e la Francia contengono norme specifiche sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sul telelavoro. Il nuovo accordo con l’Italia è in vigore dal 1° gennaio 2024; quello con la Francia è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Per garantire la corretta applicazione di tali norme, gli accordi prevedono lo scambio automatico di informazioni concernente i dati salariali. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi di questi due accordi richiede delle basi legali di diritto interno al fine di garantire la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. Queste basi sono stabilite dal presente disegno di legge.
Nell’ottobre 2022, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha pubblicato il primo aggiornamento dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni (SAI) relative a conti finanziari e il nuovo quadro di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-asset. Per implementare gli standard SAI nel diritto svizzero, è necessario ratificare le basi giuridiche internazionali, l’addendum all’accordo SAI sui conti finanziari e l’accordo SAI sui cripto-asset, e modificare la LSAI e l’OSAIn.
Con il Regolamento (UE) 2022/1190 del 6 luglio 2022, l’Unione Europea prevede che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto(Europol) possa emettere le segnalazioni informative agli Stati Schengen nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) per combattere i reati gravi e il terrorismo. L’attuazione nel diritto nazionale richiede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Grazie alle segnalazioni informative, gli utenti finali del SIS, come i dipendenti delle forze di polizia cantonali o dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), possono sapere da una ricerca nel SIS che una determinata persona è sospettata di essere coinvolta in un reato di competenza di Europol. Su questa base, le autorità competenti adottano le misure previste dalla segnalazione. È inoltre previsto che Europol possa chiedere alla Svizzera di inserire segnalazioni nel SIS. Anche questo sarà possibile con l’attuazione prevista nel diritto nazionale.
Con la nuova legge federale si intende vietare Hamas, i gruppi che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas. In questo modo le autorità federali e cantonali possono procedere efficacemente contro tali organizzazioni e chi le sostiene in Svizzera. Il divieto offre inoltre la certezza del diritto agli intermediari finanziari e contribuisce a prevenire abusi del sistema finanziario svizzero da parte di Hamas e delle organizzazioni associate. Inoltre, la nuova legge conferisce al Consiglio federale la competenza di vietare le organizzazioni e i gruppi associati ad Hamas che sono particolarmente vicini ad esso e che ne condividono gli obiettivi, la condotta o i mezzi. La legge avrà una validità limitata di cinque anni.
Das heute faktisch bestehende Bettelverbot im Kanton Luzern soll der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angepasst werden. Gewisse Einschränkungen des Bettelns im öffentlichen Raum seien zulässig, jedoch sei es unverhältnismässig, jegliche Form des Bettelns unter Strafe zu stellen. Im Übertretungsstrafgesetz soll deshalb mit einer neuen Strafnorm ein partielles Bettelverbot erlassen werden. Der Gesetzesentwurf verbietet das Betteln im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten, wenn dabei die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung gestört wird.
La revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari mira a un’ulteriore armonizzazione con il diritto dell’UE. In futuro, i principi attivi approvati nell’UE saranno considerati approvati senza indugio in Svizzera e i principi attivi ritirati nell’UE saranno considerati ritirati senza indugio anche in Svizzera. Sono ancora possibili eccezioni. Inoltre, le omologazioni per i prodotti fitosanitari vengono ora limitate nel tempo e l’omologazione dei prodotti fitosanitari autorizzati in uno Stato membro dell’UE può essere semplificata a determinate condizioni. Infine, l’ordinanza viene completamente rivista e ristrutturata per renderla più comprensibile ed eliminare ridondanze. Con la revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV le tasse per le attività del Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari vengono aumentate, con l’obiettivo di migliorare il grado di copertura dei costi.
Il nuovo regolamento (UE) 2023/2667 notificato alla Svizzera quale sviluppo dell’acquis di Schengen modifica principalmente il codice dei visti e il VIS. Esso prevede la creazione di una piattaforma elettronica europea che sarà a disposizione di tutti i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata Schengen. La piattaforma per la domanda di visto dell’UE disporrà di criteri per determinare lo Stato competente per il trattamento della domanda di visto e procederà a un esame preliminare della ricevibilità della domanda. Anche se la digitalizzazione prevista dal presente regolamento non tange le procedure nazionali.
Con la terza revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (LATer) si prevede l’introduzione di disciplinamenti appropriati e più chiari nell’ambito dei medicamenti per terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Products), recependo in larga misura il diritto UE. Ciò al fine di garantire alla popolazione l’accesso a terapie di alta qualità e a prodotti innovativi. In adempimento delle mozioni presentate al Consiglio federale, il progetto prevede inoltre nuovi disciplinamenti per un utilizzo maggiore e coerente di strumenti digitali nell’ambito della prescrizione, dispensazione e impiego di medicamenti. Infine, saranno adottate diverse misure nell’ambito dei medicamenti a uso veterinario, al fine di prevenire ulteriormente lo sviluppo di resistenze ai principi attivi antimicrobici, garantire l’accesso al mercato delle terapie avanzate nell’ambito della medicina veterinaria ed evitare gli ostacoli al commercio attraverso l’equivalenza con i regolamenti UE pertinenti. Le misure previste dalla presente modifica della LATer promuovono la digitalizzazione di importanti processi del settore sanitario, illustrano l’utilizzo delle nuove tecnologie e migliorano la qualità dell’assistenza, contribuendo all’attuazione della strategia Sanità2030 del Consiglio federale e del piano direttore della Confederazione per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina.
L’Unione europea desidera rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri o associati a Schengen. La Direttiva (UE) 2023/977 mira a modernizzare il quadro giuridico esistente e a standardizzare e rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto all’interno dello spazio Schengen. Essa definisce i principi e le condizioni dello scambio di informazioni e le varie scadenze per rispondere alle richieste presentate da un altro Stato Schengen. Specifica inoltre i compiti dell’SPOC (Single Point Of Contact), le sue capacità, la sua organizzazione e la sua composizione. La questione della protezione dei dati è un elemento importante della Direttiva (UE) 2023/977. La Direttiva (UE) 2023/977 contiene disposizioni che devono essere incorporate nel diritto nazionale. Queste devono essere inserite nella Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).
L’urgente revisione dell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) è determinata, da un lato, dall’avvenuta modifica di tre basi giuridiche e, dall’altro, dai notevoli svantaggi che causerebbe la mancata attuazione della riforma. A questo proposito va citato innanzitutto l’avvenuto adeguamento della nuova competenza della ComFerr e del Servizio di assegnazione delle tracce sancita nella legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). In secondo luogo è stata definita la capacità professionale nell’ambito della riconfigurazione del certificato di sicurezza nella Lferr e nell’ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2). In terzo luogo la revisione è resa necessaria dal recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/10, in mancanza del quale permarrebbe una pendenza della Svizzera nei confronti dell’UE. Inoltre, poiché i lavori di aggiornamento delle suddette disposizioni dell’OARF hanno evidenziato un legame contenutistico con la definizione dell’orario, si è proceduto anche a una revisione dell’ordinanza sugli orari (OOra; RS 745.13), sfociata in una revisione totale.
Il progetto è volto ad estendere, dal 1° luglio 2026 e quindi contemporaneamente all’UE, il campo di applicazione dell’ordinanza per gli autisti. La modifica interesserà i conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di merci e di peso superiore a 2,5 t ma non oltre 3,5 t, per i quali la guida rappresenta l’attività professionale principale. In tal modo sarà adempiuta la mozione 20.4478 Dittli, che chiede il pari trattamento in materia di durata di lavoro e riposo.
Il progetto prevede l’adeguamento delle norme ai fini del riconoscimento ufficiale degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali, creando in Svizzera i presupposti di conformità con i più recenti obblighi internazionali in materia. Gli organi di controllo dovranno essere in possesso di un certificato valido rilasciato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel rispettivo settore, che ne garantisce una valutazione e sorveglianza competenti, e disporre di un’assicurazione di responsabilità civile che copra i rischi aziendali. Saranno inoltre precisate le specifiche autorizzazioni degli organi riconosciuti e stabilite le tasse per i servizi erogati in relazione al riconoscimento.
La modifica delle ordinanze nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali mira in particolare a mantenere l’equivalenza con il diritto dell’UE in questo settore. Inoltre – analogamente al diritto dell’UE – saranno stabilite nuove condizioni di importazione per gli animali da reddito trattati con determinati medicamenti e per le derrate alimentari prodotte da tali animali. Tale modifica creerà la base giuridica per un sistema d’informazione che consentirà di presentare ed elaborare per via elettronica le domande di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali verso Paesi terzi. In questo modo le persone con domicilio all’estero avranno in futuro la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un passaporto svizzero per animali da compagnia per il loro cane, gatto o furetto.