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La revisione mira ad attuare la richiesta della mozione 21.4183 (Minder, Nessun cambiamento di nome per persone contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria). In questo contesto, verranno anche esaminate delle questioni fondamentali relative al cambiamento del nome, come la competenza, la procedura e i costi.
In primo luogo, la revisione parziale del LOTC sancisce nel diritto svizzero gli elementi dei negoziati istituzionali con l'UE. In secondo luogo, il LOTC sarà integrato con strumenti per affrontare le mutate circostanze del commercio di beni, in particolare a causa della digitalizzazione e dei requisiti di sostenibilità. In terzo luogo, sarà garantita la coerenza concettuale con la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), attualmente in fase di parziale revisione.
Da luglio 2010, la LSPro recepisce la direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 (GPSD) nel diritto svizzero. Nell’UE, la GPSD è sostituita dal regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023/988 (GPSR). Inoltre, esiste un nuovo regolamento europeo di sorveglianza del mercato 2019/1020 (MSR). La revisione parziale della LSPro è necessaria per integrare gli elementi essenziali di questi due regolamenti europei. Ciò garantisce in Svizzera un livello di sicurezza comparabile per l’immissione in commercio di prodotti.
È stato presentato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (iniziativa per l'inclusione)». Il progetto di consultazione prevede una nuova legge quadro sull'inclusione, incentrata sull'alloggio, oltre a specifici adeguamenti della legge sull’assicurazione per l’invalidità nei settori degli ausili e dei contributi di assistenza.
Gli attuali problemi di approvvigionamento di materiale medico importante sono diffusi e a livello federale esiste una lacuna di competenze, e quindi di intervento. Con il controprogetto diretto, il Consiglio federale intende colmare queste lacune a livello costituzionale e, nel contempo, considerare le strutture di approvvigionamento esistenti. Con l’ampliamento delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale tiene conto dell’obiettivo principale dell’iniziativa, che è fondamentalmente giustificato, ma allo stesso tempo si concentra in modo mirato sulle cause dei problemi di approvvigionamento.
Vista la modifica della legge del 29 settembre 2023 sui trapianti, le relative ordinanze devono essere modificate in modo sostanziale. Le modifiche riguardano le ordinanze seguenti: ordinanza sui trapianti, ordinanza sul trapianto incrociato tra vivi, ordinanza sull’attribuzione di organi, ordinanza sugli xenotrapianti, ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti, ordinanza sulle sperimentazioni cliniche e ordinanza sui medicamenti. La revisione propone l’introduzione di un sistema di vigilanza nel settore dei trapianti. Inoltre, punta a garantire una regolamentazione delle banche dati nel settore dei trapianti conforme alle esigenze in materia di protezione dei dati nonché a ottimizzare l’esecuzione, in particolare in materia di autorizzazioni.
Il 7 marzo 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Accesso del DFAE al sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi [N-ETIAS] e adeguamenti redazionali). Occorre concretare a livello esecutivo alcune delle modifiche di legge di cui sopra, motivo per cui è necessario modificare l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) nonché l’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). Le modifiche riguardano in particolare le modalità dei controlli di frontiera e del ripristino dei controlli alle frontiere interne, la definizione delle regioni transfrontaliere nonché le condizioni delle restrizioni d’entrata per motivi di ordine sanitario. Anche l’adeguamento redazionale della LStrI comporta modifiche a livello di ordinanza.
Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente (LTPG) insieme alla revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro. La LTPG prevede l’introduzione di un registro federale (registro per la trasparenza) al quale le società e le altre persone giuridiche dovranno comunicare l’identità dei loro titolari effettivi. L’ordinanza stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone giuridiche e degli intermediari finanziari, le procedure da seguire e i poteri delle autorità, oltre a specificare il contenuto del registro compresa la protezione dei dati. L’ordinanza è stata redatta in parallelo allo sviluppo del progetto informatico volto a rendere operativo il registro. Tutte le misure legislative dovrebbero entrare in vigore a metà del 2026 per poter essere prese in considerazione nella prossima revisione da parte del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Ordinanza sulla nuova legge LPCEG. Tra le altre cose, s’intende rendere obbligatorio per gli utenti professionali (tra cui gli avvocati) e le autorità coinvolte nei procedimenti lo scambio di scritti per via elettronica. Affinché tutte le parti coinvolte in procedimenti giudiziari possano scambiarsi dati per via elettronica con i tribunali, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione della giustizia, si prevede di allestire una piattaforma centrale che rispetti elevati requisiti di sicurezza. L'Ufficio federale di giustizia è responsabile dell'elaborazione delle pertinenti basi legali federali.
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l’UE e lo spazio Schengen/Dublino. Le basi legali del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre, il regolamento AMMR (UE) 2024/1351, il regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 e il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356. Oltre a quelle direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono adeguamenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) e della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Per concretizzare le modifiche legislative è necessario adeguare varie ordinanze della legislazione svizzera.
Nell’attuale legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie si creano le basi per autorizzare − come nell’UE − la commercializzazione tempestiva di medicamenti veterinari immunologici in situazioni di emergenza in cui è necessario l’uso di vaccini non omologati.
La polizia deve sapere ciò che la polizia sa. In un’epoca di globalizzazione della criminalità lo scambio di informazioni è di fondamentale importanza. La revisione della LSIP accoglie la richiesta avanzata nella mozione depositata da Eichenberger 18.3592 e nei postulati di Schläfli [Romano] 15.3325 e Guggisberg 20.3809 riguardo a un miglioramento dello scambio di dati di polizia. La revisione della LSIP crea i presupposti giuridici per l’interrogazione unica. Vengono così eliminate le complesse regolamentazioni delle interfacce a vantaggio di un utilizzo più efficiente delle informazioni.
Nuova base giuridica per la creazione, la gestione e il finanziamento di un registro delle malattie rare, per il sostegno finanziario di informazioni coordinate su strutture di assistenza adeguate e specializzate per combattere le malattie rare e per il sostegno finanziario delle attività di informazione e consulenza delle organizzazioni di diritto pubblico o privato sulle malattie rare.
L'articolo 329e del Codice delle obbligazioni (CO) prevede una settimana di congedo non retribuito per i dipendenti di età pari o superiore ai 30 anni che si impegnano in attività giovanili extrascolastiche. Nelle mozioni 23.3734 e 23.3735, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere questo congedo a due settimane. Questo progetto adempie a tale mandato.
Il progetto di consultazione per la modifica della Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) serve a sostituire la disposizione transitoria dell’articolo 71 della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD): poiché i dati delle persone giuridiche non rientrano più nel campo di applicazione della LPD o nel concetto di dati personali dopo la revisione totale della LPD, occorre garantire in particolare che gli organi federali dispongano di basi giuridiche sufficienti per il trattamento dei dati delle persone giuridiche anche dopo il 1° settembre 2028.
Il progetto riguarda l’attuazione della mozione 24.3208 sull’eliminazione degli svantaggi legati all’ubicazione nel settore dell’intermediazione dei contratti di riassicurazione. Si prefigge inoltre di correggere un’incongruenza emersa dall’ultima revisione della LSA in relazione all’attuario responsabile e fornirà chiarimenti riguardo alla priorità di alcuni accordi nell’ambito del risanamento delle imprese di assicurazione. Infine, è prevista la correzione nell’OS di una norma sulle società veicolo di assicurazione.
Ad aprile 2024 il Consiglio federale ha presentato il proprio rapporto sulla stabilità delle banche proponendo un pacchetto di misure da attuare a livello di ordinanza per mezzo di un avamprogetto comprendente, in particolare, un rafforzamento mirato della base di fondi propri.
La riforma contiene diversi elementi per rendere più efficace la separazione tra l’indagine e la decisione in seno alla Commissione della concorrenza (ad es. riduzione delle dimensioni della Commissione). Inoltre, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale dovrebbe essere rafforzata, in particolare con l’introduzione di giudici specializzati.
La convenzione di domicilio tra la Svizzera e l'Impero di Persia (oggi Iran) è stata conclusa nel 1934. Prevede l'applicazione del diritto nazionale in materia di diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio (art. 8). L'applicazione del diritto nazionale era comune all'epoca, ma oggi pone problemi di applicazione del diritto e di incertezza giuridica. L'articolo 8 della convenzione di domicilio deve quindi essere adattato in modo che il diritto svizzero si applichi in linea di principio in Svizzera.
Con la modifica della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 21 marzo 2025 il Parlamento ha deciso che l'AI contribuirà finanziariamente all'intervento precoce intensivo (IPI) per i bambini con gravi disturbi dello spettro autistico. Con la presente ordinanza, il Consiglio federale presenta le disposizioni di attuazione di questa modifica di legge. L'ordinanza disciplina le modalità dell'IPI, i requisiti per la partecipazione a un IPI, le modalità relative alla partecipazione dell'AI all'assunzione dei relativi costi, nonché la raccolta e la trasmissione dei dati a fini statistici e di vigilanza.
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sui brevetti (LBI), decidendo in particolare i seguenti punti: per ogni domanda di brevetto sarà necessario eseguire una ricerca obbligatoria e presentare un rapporto sullo stato della tecnica, sarà consentito richiedere un esame completo su richiesta, sarà permessa la presentazione di atti tecnici in inglese, l’attuale procedura di opposizione sarà sostituita con una procedura di ricorso estesa, saranno incrementate la sicurezza giuridica e la trasparenza sia per i depositanti sia per i terzi (cfr. in merito anche il messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7). Date queste premesse, devono ora essere modificate e integrate le rispettive disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, offrendo così l’occasione per rivedere completamente l’OBI (revisione totale). L’OBI risale al 1977 e da allora è stata più volte sottoposta a revisioni parziali. Questo ha fatto sì che la struttura e l’articolazione dell’ordinanza non siano più chiare né ordinate e pertanto verranno modificate nel rispetto delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione. Per quanto concerne il contenuto, l’attuazione della revisione parziale della LBI permetterà di semplificare la procedura. Inoltre, nell’era della digitalizzazione verranno semplificate la comunicazione elettronica nonché la gestione elettronica dei dati ed eliminati gli ostacoli in linea con la trasformazione digitale.
Procedura di consultazione pubblica su richiesta del Parlamento, ratifica della Convenzione n. 190 e della Convenzione n. 191
Le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca costituiscono una nuova infrastruttura di comunicazione, gestita da poche imprese attive a livello internazionale in base a regole da loro stabilite e attuate privatamente. La nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca dovrebbe consentire di rafforzare i diritti degli utenti. Allo scopo di tutelare la libertà di opinione e di informazione di questi ultimi, ai fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi è richiesta maggiore trasparenza per quanto concerne la rimozione di contenuti e il blocco di conti utente. I fornitori vengono pertanto obbligati a informare in merito a tali decisioni e motivarle. Inoltre, devono mettere a disposizione un meccanismo di gestione dei reclami interno e, in caso di controversie, collaborare con un organismo preposto alla risoluzione extragiudiziale delle stesse. L'avamprogetto comprende anche disposizioni in materia di trasparenza in merito al contrassegno e all'indirizzamento della pubblicità nonché all'uso di sistemi di raccomandazione. La presentazione di un rapporto a cadenza regolare e la fornitura dell'accesso ai dati ad enti amministrativi e organi di ricerca consentono di meglio valutare e sorvegliare l'impatto che le attività delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi hanno sulla società.
Il 21 marzo 2025 il Parlamento ha adottato la revisione della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (RS 742.41, LTM). Il Consiglio federale avvia ora la consultazione sulle relative disposizioni esecutive.
Le modifiche all’ordinanza sulle poste concedono alla Posta maggiore flessibilità nella distribuzione, rendendo la fornitura del servizio universale più efficiente ed economica. Il servizio universale deve anche comprendere un canale di distribuzione digitale e l’accesso al traffico elettronico dei pagamenti.