Concluse
20. luglio 2009 - 31. agosto 2009

Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri

I cambiamenti interessano i fondi propri ridotti per le banche cantonali (art. 33 cpv. 3 OFoP) e l'obbligo di versamento suppletivo per le banche aventi la forma della cooperativa (art. 16 cpv. 4 e art. 28 cpv. 2 OFoP). La FINMA propone di abolire entrambe queste disposizioni derogatorie: gli istituti saranno così tenuti a provvedere a una copertura del capitale adeguata e di migliore qualità. L'indagine conoscitiva viene effettuata in accordo con l'Amministrazione federale delle finanze.