Concluse
3. ottobre 2005 - 3. gennaio 2006

Ordinanza sulla coesistenza

Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza)

Con la legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, il Parlamento ha fissato le condizioni per l'autorizzazione e l'impiego di organismi geneticamente modificati. Le procedure di autorizzazione di organismi geneticamente modificati quali derrate alimentari, alimenti per animali e per l'impianto sono già disciplinate. Per garantire la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati nei casi in cui vengono coltivate contemporaneamente piante geneticamente modificate viene proposta la presente ordinanza sulla coesistenza.
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fedlex.admin.ch

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