Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione
I nuovi articoli 17 capoverso 4 e 257 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) istituiscono una base legale generale relativa all'indennizzo e l'articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di definire in un'ordinanza le categorie di spese straordinarie e l'ammontare delle indennità.