Concluse
2. settembre 2010 - 22. novembre 2010

Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

La modifica dell'ordinanza sulle epizoozie è la conseguenza dell'evoluzione della situazione epizootica, delle nuove valutazioni del rischio e delle nuove conoscenze scientifiche. Gli adeguamenti riguardano in particolare la peste equina, l'artrite encefalite caprina, la peste aviaria a bassa patogenicità nonché la laringotracheite infettiva dei polli. Inoltre, sono designati i sevizi che potranno chiedere di essere riconosciuti come organismi abilitati a rilasciare i passaporti per equidi. L'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è parte integrante dell'Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e l'Unione europea. Il 4 marzo 2011 nell'UE entreranno in vigore nuove disposizioni. Al fine di mantenere l'equivalenza, il diritto svizzero, in particolare l'ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), deve essere adeguato in alcuni punti. Le principali modifiche riguardano: - il campo d'applicazione dell'OESA, che sarà ampliato analogamente all'UE e comprenderà i sottoprodotti di origine animale a base di latte e uova nonché i sottoprodotti provenienti dall'apicoltura; - il momento in cui i sottoprodotti di origine animale trattati non sono più sottoposti alle prescrizioni di polizia epizootica (punto finale); - l'applicazione in Svizzera del divieto di trasformazione dei resti di ristorazione in alimenti per animali vigente nell'UE da diversi anni (il periodo transitorio convenuto con l'UE scade a metà 2011).