Modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) e dell’ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE)
Da una quindicina d’anni a questa parte gli aventi diritto di voto di diversi Cantoni possono partecipare per via elettronica a elezioni e votazioni nel quadro di una sperimentazione. Le basi legali per le prove sono costituite dall’articolo 8a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1), dagli articoli 27a–27q dell’ordinanza sui diritti politici (ODP; RS 161.11) e dall’ordinanza della Cancelleria federale (CaF) concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116). Con il presente progetto di revisione dell’ODP e dell’OVE si intende attuare la riorganizzazione della sperimentazione. Il Consiglio federale trae così gli opportuni insegnamenti dalla fase sperimentale precedente per istituire una nuova e stabile base legale per le prove di voto elettronico.