Modifica dell'art. 3a cpv. 4, lett. d dell'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Con la modifica proposta dell'ordinanza sulle banche, l'attuale eccezione che permette alle associazioni, alle fondazioni e alle società cooperative di accettare depositi del pubblico sarà limitata ai depositi connessi con lo scopo ideale o di mutuo soccorso di tali persone giuridiche. La procedura di consultazione in oggetto viene effettuata d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.