Concluse
21. novembre 2012 - 19. dicembre 2012

Modifica dell'allegato dell'ordinanza sugli effettivi massimi (OEmax)

In virtù dell'articolo 10<i>a</i> dell'ordinanza sugli effettivi massimi (RS 316.344), l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG ha la competenza di modificare l'allegato. La categoria ha formulato diverse proposte d'inserimento di nuovi sottoprodotti o di modifica di sottoprodotti già riportati nell'allegato. Inoltre, prima del 1° luglio 2011 l'UFAG ha concesso autorizzazioni eccezionali ad aziende che valorizzano sottoprodotti non menzionati nell'allegato dell'OEmax. È pertanto necessario completarlo.
Fonte
fedlex.admin.ch

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