Concluse
5. giugno 2015 - 25. settembre 2015

Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo)

Gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con la vendita di fondi agricoli e silvicoli sono tassati in modo privilegiato. Una sentenza del Tribunale federale del 2011 ha limitato questo privilegio solo ai fondi sottoposti al diritto fondiario rurale. Da allora, gli utili conseguiti con l'alienazione e derivanti da riserve di terreni edificabili di immobilizzi di imprese agricole o silvicole sono tassati interamente. L'obiettivo dell'avamprogetto è quello di ripristinare la prassi fiscale anteriore al 2011. In futuro, gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con la vendita di riserve di terreni edificabili di immobilizzi di imprese agricole o silvicole dovrebbero essere assoggettati alle imposte sul reddito unicamente fino a concorrenza degli ammortamenti ripresi. A livello di Confederazione, l'utile derivante dall'aumento di valore dovrà essere esentato dall'imposta, mentre in tutti i Cantoni questo utile dovrebbe sottostare all'imposta sugli utili immobiliari.