Concluse
8. agosto 2011 - 30. settembre 2011

L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili

I principi in base ai quali ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili sono disciplinati agli articoli 11d-11i e 13a della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> modificata. La legge prevede disposizioni fondamentali sul campo di applicazione, sul valore auspicato (130 g CO<sub>2</sub>/km nel 2015), su eventuali nuovi valori auspicati per gli anni successivi al 2015, su disposizioni concernenti obiettivi individuali, sulla possibilità di costituire raggruppamenti, sull'entità delle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni. La presente ordinanza contiene invece disposizioni dettagliate sull'esecuzione, sulle basi di dati utilizzate, sulla differenziazione tra gli importatori, sul calcolo degli obiettivi individuali, sulle scadenze, sulle eccezioni e sulla presentazione dei rapporti.