Iv.pa 14.417 «Correttivi da apportare al finanziamento delle cure»
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata affinché sia chiaro in ogni caso quale Cantone è competente per il finanziamento residuo delle cure fornite ambulatorialmente o in una casa di cura. L'articolo 25a capoverso 5 LAMal è completato come segue: «Il Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato è competente per la determinazione e il versamento del finanziamento residuo. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza.»