Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
A seguito della prima modifica dell'ORRPChim decisa dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006, nel diritto svizzero sono state integrate, sostanzialmente immutate, le modifiche del diritto CE decise nella UE fino al giugno 2006. Nel frattempo, la CE ha deciso altre otto modifiche di direttive non ancora considerate nell'ORRPChim in vigore. Si tratta della riformulazione della direttiva CE 2006/66/CE relativa alle pile, di quattro decisioni relative alla direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, una decisione per la modifica della direttiva sui veicoli 2000/53/CE e di due direttive sulla modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorottano sulfonati e strumenti di misurazione contenenti mercurio). Inoltre, nel regolamento (CE) numero 1494/2007 si stabiliscono i requisiti di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Infine, sono scaduti i periodi di transizione per il lindano prescritti nel regolamento (CE) relativo agli inquinanti organici persistenti. Per prevenire l'insorgere sia di divergenze fra il diritto svizzero e quello in vigore nell'UE sia di ostacoli al commercio è pertanto necessario adeguare l'ORRPChim alle nuove disposizioni della CE. La seconda revisione dell'ORRPChim offre inoltre l'opportunità di introdurre nuove prescrizioni con cui gestire i prodotti contenenti catrame. Per il tenore di catrame ovvero di PAH dell'asfalto di demolizione che può essere permesso per la lavorazione a caldo vengono proposte due varianti. Desideriamo sapere dagli interessati a quale normativa si dovrebbe dare la preferenza.