Concluse
8. febbraio 2013 - 1. maggio 2013

Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza sulla tratta di esseri umani)

Con l'ordinanza s'intendono creare le basi giuridiche affinché la Confederazione possa adottare le misure volte a prevenire la tratta di esseri umani (p. es. campagne pubbliche). In virtù di tale ordinanza la Confederazione potrà inoltre accordare aiuti finanziari a organizzazioni non governative che contribuiscono a prevenire la tratta di esseri umani.