Concluse
22. agosto 2001 - 30. novembre 2001

Legge sulla protezione dell'ambiente (Siti contaminati, 98.451 n Iv.pa. Baumgartner)

In futuro, se un sito, contrariamente alle previsioni iniziali, dovesse risultare incontaminato, i costi delle analisi di tale sito saranno a carico del Cantone in cui è ubicato. Inoltre, i Cantoni devono potere esigere dalla Confederazione un indennizzo dei costi sopportati. Questa è una delle varie proposte concernenti i siti contaminati fatte da una commissione del Consiglio nazionale.
Fonte
fedlex.admin.ch

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