Concluse
17. febbraio 2017 - 19. aprile 2017

Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale)

L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) consente alla Svizzera di applicare in modo equivalente le esigenze della direttiva europea 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale. Nell'ottica dell'adeguamento della legislazione europea al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti ("New Legislative Framework", NLF) e dell'emanazione del nuovo regolamento (UE) n. 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale si è reso necessario un ulteriore adattamento. Le modifiche si concentrano sull'unificazione delle definizioni e degli obblighi degli operatori economici, oltre a rafforzare i requisiti legali per gli organismi di valutazione della conformità. Per il momento, le prescrizioni speciali concernenti i dispositivi di protezione individuale sono regolate nell'OSPro. Per mantenere l'equivalenza tra il diritto svizzero e il diritto dell'UE stabilita nel quadro degli Accordi bilaterali I dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità del 21 giugno 1999 (RS 0.946.526.81), le prescrizioni speciali sui dispositivi di protezione individuale sono abrogate nell'OSPro e l'ordinanza svizzera sui dispositivi di protezione individuale viene emanata secondo il progetto presentato.