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Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.