Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.