Concluse
15. maggio 2013 - 14. giugno 2013

Rapporto esplicativo concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.